Nuovi servizi elettorali digitali su ANPR

Il Dipartimento per la trasformazione digitale rende noto che è stata completata l’adesione di tutti i Comuni, i dati elettorali sono oggi presenti su ANPR, l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente.

I benefici, in termini di semplificazione delle procedure, ricadono sia sui cittadini che sulle pubbliche amministrazioni. I nuovi servizi consentono, infatti, a tutti i residenti in Italia e ai cittadini italiani residenti all’estero iscritti nelle liste elettorali di consultare, tramite l’area riservata del portale ANPR, la propria posizione elettorale, in particolare il Comune e la sezione presso cui recarsi in occasione delle consultazioni elettorali. È inoltre possibile richiedere e scaricare telematicamente un certificato di iscrizione nelle liste elettorali o un certificato di godimento dei diritti politici.

Per usufruire dei servizi, è necessario accedere all’Area riservata di ANPR autenticandosi tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS. Inoltre, i cittadini comunitari, residenti in Italia e non ancora presenti nelle liste elettorali del Comune di residenza, possono richiederne l’iscrizione direttamente online dall’area riservata del portale ANPR.

La presenza dei dati elettorali dei cittadini sull’Anagrafe Nazionale digitale consentirà anche l’evoluzione e la semplificazione delle procedure legate alla verifica del godimento dei diritti politici.

Un esempio riguarda la Piattaforma Referendum, l’infrastruttura che consente la raccolta di firme per proposte referendarie o per progetti di legge di iniziativa popolare, che già oggi utilizza i dati elettorali presenti in ANPR per verificare in tempo reale, tramite la Piattaforma Digitale Nazionale Dati di interoperabilità (PDND), il diritto di voto dei cittadini sottoscrittori, evitando onerose richieste di certificati elettorali ai comuni interessati.

 

La redazione PERK SOLUTION

Fondo per la legalità e per la tutela degli Amministratori locali vittime di atti intimidatori. Comunicazione avvenuto pagamento

Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’interno comunica che per l’anno 2024, il Fondo istituito dall’articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n.234, come incrementato dall’articolo 1, comma 820, della legge 29 dicembre 2022, n.197, assegnato agli enti locali che hanno subito nell’anno precedente episodi di intimidazione nei confronti dei propri amministratori, connessi all’esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, è stato erogato con decreto dirigenziale del 16 settembre 2024.

Il riparto del Fondo in esame è stato disposto con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’istruzione e del merito e con il Ministro dell’economia e delle finanze del 5 agosto 2024, pubblicato sul sito della Direzione Centrale per la Finanza Locale nella sezione «I DECRETI».

Gli enti beneficiari del pagamento possono visualizzare l’importo ad essi assegnato sul sito della Direzione Centrale per la Finanza Locale nella sezione “Consulta le banche dati” selezionando “Pagamenti” alla voce di spettanza “CONTRIBUTI PER INIZIATIVE LEGALITÀ E PER LA TUTELA DEGLI AMMINISTRATORI VITTIME DI ATTI INTIMIDATORI”.

Per i comuni della Regione a statuto speciale Friuli Venezia Giulia, nonché delle Province autonome di Trento e Bolzano, gli importi spettanti sono stati erogati per il tramite della stessa Regione e Province autonome.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del richiamato decreto interministeriale del 5 agosto 2024, il contributo erogato è utilizzato dagli enti locali beneficiari, secondo le proprie autonome scelte e previa adozione di una delibera di giunta, per le finalità indicate nel medesimo articolo 1, comma 4.

 

La redazione PERK SOLUTION

IMU, le regole per diversificare le aliquote dal 2025

È stato pubblicato in G.U. n. 219 del 18-09-2024 il decreto del MEF del 6 settembre 2024, che sostituisce
l’allegato A del decreto 7 luglio 2023, con cui sono state individuate le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui all’art. 1, commi da 748 a 755, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Si ricorda che la legge n. 160 del 2019, all’art. 1, comma 756, stabilisce che i comuni possono diversificare le
aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) di cui ai commi da 748 a 755 dello stesso art. 1, esclusivamente sulla base di fattispecie predeterminate, che sono state individuate con decreto del Vice Ministro dell’economia e delle finanze del 7 luglio 2023. I comuni, ai sensi del successivo art. 1, comma 757, anche nel caso in cui non intendano diversificare le aliquote, devono, comunque, redigere la delibera di approvazione delle stesse accedendo all’applicazione informatica disponibile nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse, di elaborare il prospetto delle aliquote, che forma parte integrante della delibera stessa, la quale senza di esso non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da
761 a 771 del medesimo articolo.

Nel corso della fase di sperimentazione effettuata ai sensi dell’art. 7, comma 2, del decreto 7 luglio 2023 è emersa l’esigenza di modificare e integrare le condizioni in base alle quali i comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all’interno di ciascuna delle fattispecie già previste dal suddetto decreto 7 luglio 2023. Il Ministero Economia e Finanze ha ritenuto, di conseguenza, di dover procedere alla modifica e all’integrazione delle suddette condizioni e, quindi, alla riapprovazione dell’allegato A del decreto 7 luglio 2023.

L’articolo 2 del decreto del 6 settembre 2024 precisa che “l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’Imu tramite l’elaborazione del Prospetto, utilizzando l’applicazione informatica di cui all’art. 3, comma 1, decorre dall’anno di imposta 2025”.

Le fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) sono:

  • Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
  • Fabbricati rurali ad uso strumentale;
  • Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D;
  • Terreni agricoli;
  • Aree fabbricabili;
  • Altri fabbricati (fabbricati diversi dall’abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D).

 

La redazione PERK SOLUTION

Fondo Povertà, avviata la nuova rilevazione economico finanziaria al 31 agosto 2024

Con la nota 15638 del 17-09-2024 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociale comunica che a partire dal 19 settembre 2024, ciascun Ambito Territoriale Sociale (di seguito ATS) dovrà completare il monitoraggio della spesa al 31 agosto 2024 a valere sulle diverse quote del Fondo Povertà (Quota Servizi, Povertà Estrema e Care Leavers) con particolare riferimento alle annualità 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.

A tal fine, dal 19 settembre p.v. sarà attiva la specifica funzionalità in Piattaforma Multifondo che permetterà agli ATS di inserire a sistema, nell’apposita sezione accessibile dal menu a tendina denominata “Riepilogo dati economico finanziari”, i dati relativi alle spese sostenute alla data del 31 agosto 2024, seppur non ancora rendicontate. Nello specifico, i dati richiesti e relativi alle quote del Fondo Povertà andranno inseriti nel loro valore complessivo al 31 agosto 2024.

In particolare, ogni Ambito territoriale sociale, dovrà inserire in Piattaforma Multifondo per tutte le quote del Fondo Povertà i seguenti dati:

  • le risorse del fondo povertà effettivamente impegnate, alla data del 31 agosto 2024, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata e nel rispetto dell’art. 183 del d. lgs 267/2000 e dell’Allegato
    4/2 al d. lgs 118/2011;
  • le risorse del Fondo Povertà non ancora impegnate alla data del 31 agosto 2024 con relativa motivazione;
  • la data di previsione di impegno delle somme non impegnate;
  • le somme liquidate alla data del 31 agosto 2024;
  • la data programmata di fine spesa (anche con particolare riferimento alle risorse non ancora impegnate).

A tal proposito è un programma un webinar informativo, il prossimo 8 ottobre alle ore 11.00 per illustrare le nuove funzionalità della Piattaforma Multifondo.

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti: L’acquisto di un bene richiede la dimostrazione della finalità pubblica

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 198/2024, ha dichiarato che, nel caso di acquisto di un bene, l’ente debba svolgere un’approfondita istruttoria, documentando la ragionevolezza e l’utilità dell’acquisto, la finalità pubblica perseguita e formulando una analisi costi/benefici dell’operazione. Una volta determinatosi per l’acquisto, il relativo iter procedimentale va inoltre improntato al rispetto dei principi generali dell’attività amministrativa di cui all’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel rispetto delle norme che regolano l’acquisizione di beni e di tutela della concorrenza e parità di trattamento.

Nel caso di specie, il Comune istante ha chiesto un parere della Corte sulla possibilità di acquisire da un’asta
pubblica, alcuni impianti sportivi per utilizzare le risorse di un Patto territoriale diretto a promuovere l’attrattività turistica e incentivare i flussi turistici in un comprensorio ricompreso in parte nel territorio comunale.

Dopo una breve disamina sulla natura e sulle caratteristiche dei beni oggetto del quesito, la Corte rileva che
l’acquisizione di impianti sportivi da parte degli enti locali è possibile non essendovi espressi impedimenti normativi. Il riconoscimento dell’autonomia negoziale in materia di acquisizione di beni patrimoniali
disponibili (art. 11 del c.c.) non esclude, infatti, la necessità che la sottoscrizione dei contratti di acquisto avvenga
nel rispetto dei principi di buon andamento (art. 97, comma 2, Cost.) e dell’equilibrio di bilancio (art. 97, comma 1, e 119 comma 1 Cost.), anche laddove l’ente non faccia ricorso all’indebitamento ed utilizzi risorse disponibili. Il principio di finalizzazione alla cura degli interessi pubblici permea l’amministrazione pubblica nel suo complesso ed è applicabile anche all’attività di diritto privato.

È necessario, secondo la Sezione, che il Comune svolga e dia atto di un’approfondita istruttoria, documentando la ragionevolezza e l’utilità dell’acquisto del bene, la finalità pubblica perseguita e formulando una analisi costi/benefici dell’operazione.

 

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Il tetto al salario accessorio costituisce un limite complessivo unico

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 195/2024, in risposta ad un quesito volto ad appurare se il “tetto” al salario accessorio posto dall’art. 23, co. 2, del d. lgs. n. 75/2017 costituisca un limite complessivo unico, comprendente il fondo incentivante dipendenti, il fondo salario accessorio Segretario comunale e il fondo posizioni organizzative; ovvero se ciascuno dei fondi menzionati soggiaccia ad uno specifico limite, così che l’unica possibilità di incremento del fondo posizioni organizzative esistenti nei comuni privi di dirigenza fosse quella derivante dall’applicazione della deroga introdotta dall’art. 11-bis, co. 2, del D.L. n. 135/2018, si è pronunciata nel senso che “il tetto di spesa previsto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, include tutte le risorse destinate al trattamento accessorio (di comparto, titolari di posizione organizzativa, dirigenti, segretari comunali e provinciali)”.

La Sezione chiarisce che il riferimento “[al]l’ammontare complessivo delle risorse destinante annualmente al trattamento accessorio del personale”, contenuto nell’art. 23, comma 2, sopra citato, è da intendersi come comprensivo della somma di tutte le risorse destinate al trattamento accessorio (di comparto, titolari di posizione organizzativa, dirigenti, segretari comunali e provinciali). Sicché, il tetto di spesa previsto dalla norma non può che essere riferito alla spesa complessiva, e non a quella delle singole categorie (così, ex plurimis, le deliberazioni di Sezione regionale di controllo per la Liguria n. 116 /2023/PAR; Sezione regionale di controllo per la Toscana n. 277/2019/PAR; Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 27/2019/PAR; Sezione regionale di controllo per la Lombardia nn. 115/2023/PAR e 121 /2023/PAR).

È in tale quadro che, com’è stato rilevato, «le Sezioni Riunite, in sede di certificazione del CCNL 2016-2018 (SS. RR. in sede di controllo n. 6/SSRRCO/CCN/18) hanno evidenziato come il fondo incentivante e le risorse per indennità di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, sebbene distinti, siano strettamente collegati in un sistema di “vasi comunicanti”, in quanto un’eventuale crescita dell’uno può essere compensata dalla diminuzione dell’altro, sottolineando come la riduzione di risorse destinate alla retribuzione delle P.O. possa andare a vantaggio del fondo risorse decentrate, sempre nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017. D’altro lato, “l’ipotesi speculare di incremento delle risorse destinate alla retribuzione delle P.O. – da cui consegue una decurtazione del fondo – costituisce materia di contrattazione decentrata”» (Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 88/2023/PAR).

 

La redazione PERK SOLUTION

Riparto incentivi tecnici al personale della centrale di committenza

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 196/2024/PAR, in riscontro ad una richiesta di parere – in merito alla interpretazione della disposizione di legge di cui all’art. 45 del D. Lgs 36/2023 (ex art. 113 del D.Lgs n. 50/20216), relativamente alla ripartizione del fondo incentivante del 20% nell’ipotesi in cui ricade la fattispecie della Convenzione tra due Comuni, avente ad oggetto la centralizzazione della Committenza – ha chiarito che in relazione alla fase di affidamento la quota parte degli incentivi da corrispondere al personale della Centrale di Committenza, ai sensi del comma 8 dell’art. 45 del d. lgs. n. 36 del 2023 (Codice dei contratti pubblici), fissata nella misura massima del 25% delle risorse finanziarie di cui al comma 2, è comprensiva delle due componenti (incentivi al personale per l’80% e quota innovazione per il 20%), secondo i limiti e le finalità indicate dai successivi commi 3, 5, 6 e 7 dell’art. 45 medesimo.

Il comma 8 dell’art. 45 dell’attuale Codice prevede che le amministrazioni o gli enti deleganti possano destinare, anche su richiesta della centrale di committenza, le risorse finanziarie (o parte di esse e, comunque, nel limite del 25 per cento dell’incentivo di cui al comma 2) per l’incentivazione delle attività tecniche indicate nell’allegato I.10 ai dipendenti della centrale di committenza stessa, in relazione alle funzioni tecniche svolte. A sua volta il comma 2, cui rinvia il comma 8, dispone che “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell’allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell’importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento”.

L’art. 45 specifica, poi, che l’80% del 2% anzidetto va ad alimentare gli incentivi (comma 3) mentre il restante 20%, previsto dal comma 5, è destinato ai fini di cui ai commi 6 (acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione) e 7 (attività di formazione per l’incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi, alla specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche e alla copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personal, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata).

Il quadro normativa porta a ritenere che non vi è nessuna ragione che porta ad escludere dalla base di calcolo del 2% la componente del 20% ai fini del computo delle risorse da destinare al personale della centrale di committenza, fissate complessivamente dal legislatore nella sola misura massima del 25% del già menzionato 2% (anch’esso tetto massimo) riportato nel comma 2, purché vengano rispettate le finalità poste da tale norma.

Tale ripartizione assicura, in tal modo, il rispetto della finalità posta dal comma 5 anche ad opera della Centrale di Committenza. Finalità che dal canto suo l’Amministrazione è in ogni caso tenuta a garantire in riferimento al restante 75%, di cui quota parte, pari al 20%, deve essere pertanto destinato “ai fini di cui ai commi 6 e 7”.

In altri termini detto, il 20% del 25% delle risorse di spettanza della centrale di committenza, equivalente al 5%, cumulandosi con il 20% del 75% rimanente in capo all’Ente, pari al 15%, totalizza il 20% richiamato dal 2 comma dell’art. 45, la cui finalizzazione in ossequio ai successivi commi 6 e 7, permette di non tradire la volontà del legislatore, come indicata al comma 5 dell’art. 45 e meglio esplicitata nei successivi commi 6 e 7.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

Negli affidamenti diretti vanno indicati i costi di manodopera

Con il parere di precontenzioso n. 396/2024, l’Anac ha chiarito che negli affidamenti diretti, dove non viene effettuata una procedura di gara, occorre indicare i costi della manodopera. Se un operatore economico non provvede ad indicare tale costo nella propria offerta, la stazione appaltante deve escluderlo dall’affidamento, altrimenti la stazione appaltante si pone in violazione della disciplina di settore.

Nel caso di specie, l’Autorità è intervenuta su un affidamento diretto della Azienda Gestione Edifici Comunali del Comune di Verona (Agec). L’assegnazione riguardava un’indagine di mercato con contestuale acquisizione di preventivi per la conclusione di un accordo quadro per l’affidamento del servizio di manutenzione delle lampade votive e servizi accessori all’interno dei cimiteri del Comune di Verona.

L’Anac evidenzia che se il previgente art. 95 co. 10 del d.lgs 50/2016 espressamente scartava l’obbligo dell’indicazione dei costi della manodopera per gli affidamenti diretti ex art. 36 co. 2 lett. a) del d.lgs 50/2016, tale onere di indicazione dei costi da parte dell’o.e. non risulta, invece, espressamente escluso, né dall’art. 108 del d.lgs 36/2023, né invero da altre previsioni del Codice. Viceversa, sia il vigente art. 108 che il previgente 95, invece, escludono espressamente l’onere di indicazione dei costi della manodopera per “forniture senza posa in opera” e per i “servizi di natura intellettuale”. Alla luce delle evidenze del dettato normativo di riferimento, non
rilevandosi le esplicite deroghe richieste dall’art. 48, co. 4 del d.lgs 36/2023, si deve necessariamente concludere nel senso di ritenere sussistente anche per gli affidamenti diretti di cui all’art. 50, co. 1 lett. b) del d.lgs 36/2023 l’obbligo di indicazione dei costi della manodopera, ex art. 108, co. 9 del d.lgs 36/2023.

Di conseguenza, la condotta della stazione appaltante non appare conforme alla disciplina di settore. Pertanto, per effetto della omessa indicazione dei costi della manodopera da parte degli operatori economici controinteressati, alla luce della espressa natura espulsiva della sanzione prevista dal legislatore, essa dovrà procedere in tal senso. Va tenuto tenuto conto del fatto che, avendo invece indicati i costi di manodopera uno degli operatori concorrenti, non sembra sussistere l’impossibilità materiale di una loro indicazione, presupposto indefettibile per l’attivazione del soccorso istruttorio a tale fattispecie.

 

La redazione PERK SOLUTION

La nota di Anci al decreto attuativo sulle semplificazioni e controlli attività economiche

Anci ha pubblicato una nota di lettura al decreto legislativo n. 103/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’8 luglio 2024 ed entrato in vigore il 2 agosto, e attuativo della cosiddetta legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.
Le novità legislative introdotte nei 13 articoli che compongono il decreto delegato rivestono grande rilevanza per i Comuni, titolari delle funzioni amministrative in materia di attività produttive e a cui competono i controlli di polizia commerciale e annonaria.

Il tema della semplificazione dei controlli sulle attività economiche rappresenta un tema strategico in quanto si lega al perseguimento di numerosi obiettivi pubblici a favore delle attività economiche, e in particolare di quelle di piccole dimensioni, come la riduzione degli oneri amministrativi e regolatori gravanti sulle stesse PMI, la trasparenza dell’azione amministrativa, la riduzione del livello di corruzione, l’instaurarsi di un clima favorevole alla competitività delle attività economiche e allo sviluppo del territorio. L’effetto del provvedimento è quello di consentire alle amministrazioni una più efficace programmazione
delle loro attività di controllo, basate sulla valutazione del rischio, attraverso il ricorso a strumenti di qualificazione rilasciati da soggetti accreditati presso l’Organismo nazionale di accreditamento. Questo consentirà alle amministrazioni una più efficace programmazione delle risorse umane e finanziarie, focalizzandole verso attività di controllo su attività economiche che presentino un profilo di rischio più elevato.

Dal punto di vista soggettivo, la disposizione specifica che la disciplina in esame si applica a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a cui la legge attribuisce funzioni di controllo a presidio di un interesse pubblico tutelato. Sono esclusi dall’applicazione del decreto i controlli in materia fiscale, i controlli e gli accessi ispettivi disposti dal Prefetto per la documentazione antimafia di cui al
decreto legislativo 6 giugno 2011, n. 159, i controlli di polizia economico finanziaria, nonché i controlli disposti per esigenze di sicurezza e difesa nazionale e di continuità delle relazioni internazionali.

 

La redazione PERK SOLUTION

Il Cdm approva, in via preliminare, il Testo unico in materia di versamenti e di riscossione

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, in attuazione dell’articolo 21 della legge delega al Governo per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce il Testo unico in materia di versamenti e di riscossione.

Nel Testo sono ricondotte a unità le disposizioni vigenti, attualmente contenute in fonti normative differenti, tra le quali i numerosi provvedimenti in materia di razionalizzazione e semplificazione stratificatisi nel corso degli ultimi tre decenni.

Il Testo è strutturato in base all’ordinario iter di acquisizione delle entrate, riportando:

  • la disciplina dei versamenti diretti, e relativi rimborsi;
  • la disciplina della riscossione mediante ruoli e coattiva;
  • le disposizioni concernenti il funzionamento del servizio nazionale della riscossione;
  • le disposizioni che estendono la disciplina della riscossione mediante ruolo alle diverse entrate dello Stato, anche non tributarie;
  • la disciplina di recepimento della direttiva 2010/24/UE, in materia di mutua assistenza tra gli Stati membri dell’Unione Europea ai fini della riscossione dei crediti erariali;
  • le disposizioni transitorie e finali, nell’ambito delle quali sono individuate quelle oggetto di abrogazione, nonché di coordinamento.

Vi sono, inoltre, tre allegati, che riguardano l’individuazione delle forme societarie dei soggetti residenti in UE e delle imposte sui redditi applicate negli Stati membri UE, ai fini dell’applicazione dell’esenzione dalle imposte sugli interessi; i canoni pagati a società non residenti o con stabile organizzazione in altro Stato membro; l’elencazione delle disposizioni di interpretazione autentica ricondotte all’interno del testo unico.

 

La redazione PERK SOLUTION