Rilevazione dei dati dei beni immobili pubblici riferiti al 31/12/2023 prorogata al 18 ottobre 2024

In considerazione dell’elevato numero di richieste di supporto pervenute e di caricamenti massivi in corso di elaborazione, l’applicativo Immobili rimarrà aperto per la rilevazione dati riferiti al 31/12/2023 fino al 18 ottobre 2024, per consentire di concludere l’adempimento alle Amministrazioni che hanno avviato l’attività di comunicazione. Lo rende noto il Dipartimento del Tesoro.

Le Amministrazioni sono invitate, pertanto, a completare l’aggiornamento e procedere all’invio della comunicazione, trasmettendo i dati o la dichiarazione  negativa. Il mancato invio della comunicazione comporta la segnalazione alla Corte dei conti ai sensi dell’articolo 2, comma 222, della Legge n. 191/2009.

Il Dipartimento raccomanda di prestare la massima attenzione perché la qualità e l’esaustività di quanto dichiarato sono fondamentali per l’accurata conoscenza e la veritiera rappresentazione del patrimonio immobiliare pubblico e, dunque, per orientare correttamente i processi di analisi, valutazione e decisione.

Nella home page dell’applicativo immobili è possibile consultare i documenti di supporto, in particolare le Indicazioni per la rilevazione dei dati per l’anno 2023 e delle FAQ, che sono state elaborate proprio sulla base delle richieste più ricorrenti pervenute alla casella Supporto Tematico Patrimonio. Come ausilio per la corretta individuazione degli identificativi catastali, è stata implementata la nuova funzionalità per la visualizzazione delle mappe catastali (layer catasto). Come ulteriore strumento di supporto alla comunicazione dei dati, nella sezione video del canale YouTube Formazione IFEL, è disponibile la registrazione del webinar “La rilevazione dei beni immobili pubblici”, svolto il 4 settembre 2024, durante il quale sono state illustrate le principali caratteristiche e le funzionalità dell’applicativo, anche attraverso la descrizione di casi pratici.

 

 

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Per l’adeguamento delle indennità di funzione degli amministratori si prescindere dall’applicazione del principio di invarianza della spesa

Con deliberazione n. 200/2024, la Corte dei conti, Sez. Lombardia, in risposta ad una richiesta di parere volto a chiarire se per l’adeguamento delle indennità di funzione degli amministratori ai sensi della nuova disposizione della legge di bilancio 2022, si possa prescindere dall’applicazione del principio di invarianza della spesa di cui all’art. 1 comma 136 della legge n.56 del 7 aprile 2014 (legge 56/2014), ha evidenziato come il legislatore abbia inteso rafforzare l’incentivo economico degli amministratori introducendo un nuovo parametro di calcolo e sottraendo l’indennità di funzione al vincolo specifico dell’invarianza della spesa. L’indennità di funzione da corrispondere agli amministratori locali deve perciò essere aggiornata in base alla normativa vigente (ai sensi dell’art.1, comma 583 della legge di bilancio 2022) con adeguamento dei parametri di calcolo ed applicando, in base alla classe demografica del proprio ente, le percentuali definite dall’art.4 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119, e nel solo rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio.

La legge di bilancio 2022 all’art.1, comma 586 ha previsto un incremento del fondo statale, di cui all’articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2019, per il concorso alla copertura dell’onere comunale per l’aggiornamento dell’indennità di funzione dei sindaci e degli amministratori locali. Il legislatore ha inteso, attraverso la garanzia statale, rafforzare l’incentivo economico degli amministratori introducendo un nuovo parametro di calcolo.

La legge di bilancio, nel consentire la possibilità di applicare l’incremento dell’indennità di funzione nella misura massima già in regime transitorio a partire dal 2022, al comma 584 ha comunque stabilito che tale opzione possa essere percorsa “nel rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio”, quale nuovo vincolo interno, il bilancio dell’ente, sostitutivo del vincolo generale dell’invarianza.

In conclusione, l’indennità di funzione da corrispondere al sindaco ed agli assessori deve essere aggiornata in base alla normativa vigente (ai sensi dell’art.1, comma 583 della legge di bilancio 2022) con adeguamento dei parametri di calcolo ed applicando, in base alla classe demografica del proprio ente, le percentuali definite dall’art.4 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119, e nel solo rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio.

 

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Aliquote IMU: apertura dell’applicazione informatica dalla seconda metà del mese di ottobre 2024

All’esito della fase di sperimentazione avvenuta nel corso dell’anno 2024, è stato emanato il decreto 6 settembre 2024 del Vice Ministro dell’economia e delle finanze (pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 219 del 18 settembre 2024), integrativo del decreto 7 luglio 2023 del Vice Ministro dell’economia e delle finanze concernente l’”Individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160”, con il quale, in considerazione di quanto previsto dall’art. 6-ter, comma 1, del D.L. 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, è stato riapprovato l’Allegato A, che sostituisce il precedente di cui al decreto 7 luglio 2023.

In particolare, tale Allegato A modifica e integra le condizioni in base alle quali i comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all’interno di ciascuna delle fattispecie già previste dal citato decreto 7 luglio 2023. L’applicazione informatica attraverso cui i comuni possono individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell’IMU nonché elaborare e trasmettere il relativo Prospetto per l’anno di imposta 2025 è resa disponibile, all’interno dell’apposita sezione denominata “Gestione IMU” del Portale del federalismo fiscale, nel corso della seconda metà del mese di ottobre 2024.

Lo ha reso noto il Ministero dell’economica e finanze, con comunicato del 27 settembre 2024. Dal 1° ottobre 2024, verrà chiusa la fase sperimentale, avviata nel corso degli anni 2023 e 2024, e non sarà, quindi, più consentito ai comuni accedere all’applicazione informatica per simulare l’elaborazione del Prospetto.

Si ricorda che, per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in deroga all’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 e all’art. 1, comma 767, terzo periodo, della legge n. 160 del 2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo art. 1 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicano le aliquote di base di cui ai commi da 748 a 755 del citato art. 1 della legge n. 160 del 2019. Le aliquote di base continueranno ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una delibera secondo le modalità previste dalla norma.

Allegati:

 

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Le Pubbliche amministrazione devono rendere pubblici i loro debiti e le imprese creditrici

Con Atto a firma del Presidente del 18 settembre 2024, l’ANAC, in risposta ad una richiesta di parere da parte di un’Amministrazione ministeriale, ha chiarito che le Pubbliche amministrazioni, con cadenza annuale, devono pubblicare l’ammontare complessivo dei debiti e del numero delle imprese loro creditrici.

L’art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013 richiede la pubblicazione, con cadenza annuale, dell’ammontare complessivo dei debiti e del numero delle imprese creditrici. Trattasi, quindi, di dati complessivi che confermano la particolare attenzione che il legislatore presta al grave fenomeno dei ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni, interpretando la trasparenza come strumento utile alla emersione e alla riduzione di tale criticità.

Per garantire un’interpretazione coerente delle disposizioni del citato articolo 33, l’Autorità ha escluso dall’ambito di applicazione della disciplina in esame le seguenti fattispecie: i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore; nonché i pagamenti a titolo di risarcimento del danno, compresi quelli effettuati da un assicuratore.

Pertanto – scrive Anac – nella sottosezione Indicatore di tempestività dei pagamenti/ammontare complessivo dei debiti occorre indicare l’ammontare complessivo del debito maturato dall’amministrazione, comprensivo di tutti i tipi di debito fatte salve le due fattispecie specificamente, escluse nella circolare sopra richiamata nonché il numero delle imprese creditrici, intese come tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa e che vantano crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni/enti. Dirimente, infatti, per ricomprendere un soggetto tra le imprese creditrici è l’esercizio di una attività d’impresa e l’esistenza di un credito.

 

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Dissesto finanziario: Alla Corte Costituzionale la perentorietà dei termini per l’approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, con sentenza non definitiva n. 05039/2024, ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 259, primo comma, del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 36, limitatamente all’aggettivo “perentorio” in esso contenuto; dell’art. 261, quarto comma, del T.U.E.L., limitatamente all’aggettivo “perentorio” in esso contenuto, per la parte in cui ugualmente stabilisce la perentorietà del termine (di 45 giorni) per la presentazione di una nuova ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, susseguente all’istruttoria negativa della commissione per la finanza e gli organici degli enti locali; dell’art. 262, primo comma, del T.U.E.L., limitatamente alla previsione secondo cui “l’inosservanza del termine per la presentazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato o del termine per la risposta ai rilievi e dalle richieste di cui all’articolo 261, comma 1, o del termine di cui all’articolo 261, comma 4, integrano l’ipotesi di cui all’articolo 141, comma 1, lettera a).

Nel caso di specie, il TAR si è pronunciato sul ricorso presentato da alcuni consiglieri comunali per l’annullamento, tra l’altro, della delibera di approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato. I consiglieri lamentano il mancato rispetto del termine fissato dall’art. 259, primo comma, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, (“Il consiglio dell’ente locale presenta al Ministro dell’interno, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all’articolo 252, un’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato”). Con i motivi aggiunti i ricorrenti, oltre all’illegittimità derivata, deducono l’incompetenza della Giunta all’adozione dell’atto di bilancio, poiché avrebbe dovuto provvedervi il Consiglio comunale, il quale non ha presentato al Ministero dell’Interno l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, entro il termine perentorio di tre mesi ex art. 259 cit..

Il Collegio dubita della costituzionalità della norma e ritiene di dover rimettere alla Corte Costituzionale la questione di legittimità dell’art. 259, primo comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, limitatamente all’aggettivo “perentorio” in esso contenuto, ravvisandone la rilevanza nel presente giudizio e la non manifesta infondatezza. La questione è rilevante nel presente giudizio, essendo l’applicazione dell’art. 259, primo comma, del T.U.E.L. vincolante per il Giudice e tale da non consentire una diversa interpretazione, che permetta all’organo consiliare di provvedere alla trasmissione al Ministero dell’Interno dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato oltre il termine di tre mesi, espressamente qualificato perentorio.

 

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Contributo anno 2024 per la partecipazione dei comuni all’attività di accertamento fiscale e contributivo effettuata nell’anno 2023

La Direzione Centrale della Finanza Locale rende noto che con decreto dirigenziale del 23 settembre 2024, è stata disposta l’erogazione del contributo, anno 2024, spettante ai comuni per la partecipazione degli stessi enti all’attività di accertamento fiscale e contributivo per l’anno 2023. Il pagamento è stato sospeso, ai sensi dell’articolo 161, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sia per i comuni che non hanno trasmesso alla banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), i documenti contabili come previsto dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 maggio 2016, sia nei confronti degli enti che non hanno adempiuto alla trasmissione del questionario SOSE.

Prima della chiusura della contabilità finanziaria del corrente esercizio finanziario verrà disposto un ulteriore pagamento a favore dei comuni che, entro e non oltre il 30 novembre 2024, avranno provveduto a regolarizzare la propria posizione, rimuovendo le cause di sospensione del pagamento.

Gli importi attribuiti a ciascun ente, sono stati comunicati dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze – Direzione studi e ricerche economico fiscali, come previsto dall’articolo 1, comma 3, del Decreto Ministeriale del 23 marzo 2011.

 

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Per l’attività di collaudo delle opere di urbanizzazione realizzate da soggetti privati a scomputo non ricorre il presupposto per il riconoscimento degli incentivi

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con deliberazione n. 199/2024, ha fornito risposta negativa all’istanza di parere formulata da un Comune, in merito alla possibilità di riconoscere gli incentivi tecnici al personale interno incaricato del collaudo, nel caso di collaudo di opere pubbliche realizzate a scomputo realizzato da soggetti privati.

La Corte evidenzia che per l’attività di collaudo delle opere di urbanizzazione realizzate da soggetti privati a scomputo dei relativi oneri non ricorre il presupposto per il riconoscimento degli incentivi ex art. 45 d.lgs. 36/2023. Il regime normativo, prima rinvenibile nell’art. 113 d.lgs. 50/2016, è ora contenuto nell’art. 45 d.lgs. 36/2023, ai sensi del quale “Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell’allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti”. L’Allegato I.10 riproduce, in modo più analitico il contenuto del comma 1 del precedente art. 113 d.lgs. n. 50/2016, nella parte in cui indicava in modo, invece, più generico le “funzioni tecniche” a cui favore dovevano essere stanziati gli incentivi disciplinati dallo stesso articolo. Tra le attività indicate nell’allegato I.10 sono comprese le attività di collaudo (collaudo tecnico-amministrativo, regolare esecuzione, verifica di conformità e collaudo statico).

Le opere di urbanizzazione, anche se realizzate dal privato a scomputo degli oneri di urbanizzazione, devono considerarsi opere pubbliche, essendo a carico dell’Amministrazione, ma non si applicano gli incentivi tecnici previsti dall’art. 45 per il personale che esegue il collaudo. Tale esclusione deriva dalla specifica disposizione normativa che esclude l’applicazione dell’art. 45 alle opere di urbanizzazione a scomputo.

 

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Pubblicazione dati di un consigliere comunale che intende rinunciare all’emolumento connesso alla carica

Con Atto del Presidente del 11 settembre 2024, l’ANAC ha fornito chiarimenti in merito all’obbligo di pubblicazione dei dati di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 di un consigliere comunale che intende rinunciare alla percezione di qualsiasi emolumento connesso alla carica.

L’art. 14 del d.lgs. 33/2013 prevede che per i titolari di incarichi politici devono essere pubblicati i seguenti dati:

  • atto di nomina o di proclamazione e la durata del mandato;
  • curriculum vitae del consigliere;
  • compensi connessi alla carica, inclusi viaggi e missioni;
  • altre cariche pubbliche o private ricoperte, con i relativi compensi;
  • dichiarazioni patrimoniali e reddituali del consigliere, del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, se questi acconsentono.

Con riferimento agli incarichi a titolo gratuito, nella delibera n. 241/2017, l’Autorità ha già chiarito che “non rileva, ai fini dell’attuazione degli obblighi cui i titolari di incarichi politici sono tenuti, che la carica sia attribuita a titolo gratuito […]. Stante il chiaro disposto normativo, la deroga contemplata nel co. 1-bis dell’art. 14 per gli incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo non può essere estesa anche agli incarichi espressione di rappresentanza politica”.

Pertanto, il Comune dovrà pubblicare i dati di cui al comma 1 dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 anche per il consigliere comunale che intende rinunciare alla percezione di qualsiasi emolumento connesso alla carica, non essendo prevista alcuna deroga in tal caso.

Infine, l’Autorità ricorda che l’unica eccezione all’obbligo di pubblicazione dei dati riguarda i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo di cui al comma 1-bis esclusivamente nelle ipotesi in cui la gratuità sia prevista da disposizioni normative e statutarie che regolano l’organizzazione e l’attività delle amministrazioni e degli enti o da deliberazione con carattere generale. Pertanto, non rileva neppure in quel caso un’eventuale rinuncia personale al compenso da parte del soggetto che riceve tale incarico o carica.

 

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Anac: Verifica digitale dei debiti fiscali valida ai fini degli appalti

Nuova importante implementazione per il Fascicolo virtuale dell’operatore economico 2.0, lo strumento di facilitazione nelle gare d’appalto elaborato e messo a disposizione da ANAC per le stazioni appaltanti e per le imprese.
Dopo un anno di stretta collaborazione tecnico-amministrativa con l’Agenzia delle Entrate, il fascicolo virtuale 2.0 è stato arricchito della documentazione relativa ai debiti fiscali non definitivamente accertati (cd carichi fiscali pendenti) valida ai fini appalti. Fondamentale il contributo del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio e della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (Pdnd) grazie alla quale sono praticamente eliminate le burocrazie legate alla collaborazione interistituzionale.

La nuova documentazione va ad affiancarsi all’esito di regolarità fiscale per i gravi debiti fiscali definitivamente accertati, già oggetto di decennale collaborazione tra i due enti, per la quale i tempi di rilascio della documentazione variano da un minimo di due a un massimo di dieci giorni lavorativi in relazione alla complessità della posizione dell’impresa.

Va ricordato a tutte le stazioni appaltanti che la verifica della regolarità fiscale per le violazioni non definitivamente accertate è prevista esclusivamente in assenza di gravi irregolarità fiscali definitivamente accertate. L’esito informativo è messo a disposizione entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L’Autorità confida nella collaborazione delle stazioni appaltanti che fruiscono del servizio per evitare traffico di interoperabilità inutile a discapito di tutti gli utenti del fascicolo.

Oggi, pertanto, le stazioni appaltanti hanno a disposizione direttamente all’interno del Fascicolo 2.0 degli strumenti necessari per l’acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti per l’affidamento dei contratti pubblici verificabili con l’Agenzia delle entrate. Il servizio fascicolo è fruibile, oltre che dal portale Anac, anche attraverso i servizi di interoperabilità erogati dall’Autorità alle piattaforme digitali di approvvigionamento certificate.

Il Fascicolo digitale che ha realizzato l’Autorità consente di mettere in comunicazione tutte le varie banche dati che detengono le certificazioni necessarie per le gare d’appalto. Permette, poi, alle stazioni appaltanti di utilizzare gli accertamenti già effettuati da un’altra stazione appaltante per ammettere l’operatore economico alla gara, velocizzando l’attività di verifica dei requisiti generali. Gli operatori economici vedono così ridotti notevolmente gli oneri di riprodurre per ogni procedura di gara le certificazioni a comprova dei requisiti posseduti. Agli operatori economici non viene più imposto l’onere di produrre per ogni gara cui intendono partecipare la medesima documentazione, peraltro già nella disponibilità dell’Amministrazione (fonte ANAC).

 

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Corretta pubblicazione dei dati relativi agli incarichi di consulenza e collaborazione conferiti dal Comune

L’Anac, con atto del Presidente del 11 settembre 2024, fornisce chiarimenti in merito alla corretta pubblicazione ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 dei dati relativi agli incarichi di consulenza e collaborazione conferiti dal Comune.

L’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 concernenti gli incarichi di consulenza e collaborazione richiede la pubblicazione delle “seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato”.

Le Amministrazioni hanno la possibilità di pubblicare i relativi dati mediante la banca dati (nel caso in esame, Anagrafe delle Prestazioni PerLaPa). In tal caso, l’adempimento agli obblighi di pubblicazione avviene mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti all’amministrazione titolare della banca dati e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, del collegamento ipertestuale alla banca dati contenente i relativi dati. In ogni caso, la citata disposizione mantiene ferma la possibilità per le amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio sito i predetti dati purché identici a quelli comunicati alla banca dati.

Agli obblighi indicati all’art. 15 si aggiunge quello relativo all’attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, stabilito dall’art. 53, co. 14 del d.lgs. 165/2001.

Quanto alla tempistica di pubblicazione, l’Autorità ricorda che l’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 prevede che i dati sugli incarichi di consulenza o di collaborazione vadano pubblicati entro tre mesi dal conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso.

 

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