Corretta pubblicazione dei dati relativi agli incarichi di consulenza e collaborazione conferiti dal Comune

L’Anac, con atto del Presidente del 11 settembre 2024, fornisce chiarimenti in merito alla corretta pubblicazione ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 dei dati relativi agli incarichi di consulenza e collaborazione conferiti dal Comune.

L’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 concernenti gli incarichi di consulenza e collaborazione richiede la pubblicazione delle “seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato”.

Le Amministrazioni hanno la possibilità di pubblicare i relativi dati mediante la banca dati (nel caso in esame, Anagrafe delle Prestazioni PerLaPa). In tal caso, l’adempimento agli obblighi di pubblicazione avviene mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti all’amministrazione titolare della banca dati e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, del collegamento ipertestuale alla banca dati contenente i relativi dati. In ogni caso, la citata disposizione mantiene ferma la possibilità per le amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio sito i predetti dati purché identici a quelli comunicati alla banca dati.

Agli obblighi indicati all’art. 15 si aggiunge quello relativo all’attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, stabilito dall’art. 53, co. 14 del d.lgs. 165/2001.

Quanto alla tempistica di pubblicazione, l’Autorità ricorda che l’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 prevede che i dati sugli incarichi di consulenza o di collaborazione vadano pubblicati entro tre mesi dal conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso.

 

La redazione PERK SOLUTION

Il Quaderno Anci sulle principali novità CCNL Area Funzioni Locali dirigenti e segretari comunali

Anci ha pubblicato il nuovo Quaderno operativo “Le principali novità del CCNL Area Funzioni locali 2019-2021. Dirigenti e Segretari Comunali e Provinciali”. Il documento offre un’analisi dettagliata degli articoli del nuovo contratto e la modulistica sull’attuazione degli istituti più significativi demandati alla contrattazione integrativa.

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Area delle Funzioni locali per dirigenti e segretari comunali, per il triennio 2019-2021, sottoscritto lo scorso 16 luglio, è la conclusione di una lunga e complessa attività negoziale iniziata con l’approvazione dell’Atto di Indirizzo del Comitato di settore Autonomie Locali.
E’ un contratto che impatta dunque su circa 9.000 uomini e donne (escludendo cioè i dirigenti amministrativi del SSN) che hanno la responsabilità di gestire quotidianamente processi complessi che attengono al soddisfacimento di bisogni delle comunità che amministrano. Si compone di una parte comune e due sezioni: dirigenti e segretari comunali e provinciali.

Molti degli interventi previsti nel CCNL adeguano le norme contrattuali a corrispondenti interventi legislativi che si sono susseguiti negli ultimi anni.

Il testo contrattuale regola alcuni istituti normativi ed economici di parte comune applicabili a tutto il personale destinatario del presente CCNL tra cui la nuova disciplina prevista in materia di Lavoro Agile e di mentoring. Il nuovo art. 20 riconosce, infatti, il valore della formazione in affiancamento della dirigenza già in servizio (“il mentore”) verso il personale Dirigente neoassunto – ossia il Dirigente con meno di 2 anni di servizio – per favorire il trasferimento delle conoscenze, competenze ed esperienze maturate nel tempo, che d’altronde costituiscono pregnante valore per qualsiasi organizzazione. A tal fine le amministrazioni possono prevedere idonee forme di affiancamento all’ingresso in favore dei dirigenti (e dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali) neoassunti, in aggiunta agli eventuali corsi e/o scuole di formazione iniziale e di aggiornamento professionale organizzati dalle stesse.

Altre novità più significative per quanto riguarda i dirigenti, si segnala la previsione del cd scavalco condiviso finora previsto per il solo personale dipendente, colmando così una lacuna contrattuale; la maggiorazione della retribuzione di risultato correlata a specifici obiettivi di impatto.

Tra le disposizioni comuni riguardanti gli istituti economici applicabili a tutto il personale dell’Area, è stata ridefinita la materia del patrocinio legale e quella delle coperture assicurative, nonché le norme concernenti alcuni adattamenti utili per la corretta applicazione della norma sul welfare integrativo.

Gli interventi di sicuro aggiornamento, rispetto alla previgente disciplina contrattuale, riguardano le norme applicabili ai Segretari Comunali e Provinciali. Nel nuovo impianto delle relazioni sindacali non è più prevista la contrattazione collettiva integrativa di livello nazionale e, a seguito della scelta operata dalle parti, gli istituti già regolati dai contratti collettivi integrativi nazionali sono stati disciplinati nel CCNL. È introdotta una disciplina specifica per l’interim, che viene parzialmente uniformata alla disciplina prevista per i dirigenti; la graduazione della retribuzione di posizione in base ai criteri stabiliti direttamente nel CCNL superando dunque la maggiorazione demandata alla contrattazione prima integrativa; incremento della retribuzione di risultato per i segretari delle Unioni.

 

La redazione PERK SOLUTION

Anticipo Tfs/Tfr, prorogato di 24 mesi l’accordo con le banche

Il ministro per la Pubblica amministrazione ha firmato il decreto ministeriale che proroga l’Accordo quadro sottoscritto nel 2020 per l’anticipo del trattamento di fine servizio/rapporto (Tfs/Tfr).

La misura consente ai dipendenti pubblici di presentare alle banche, o agli intermediari finanziari che hanno aderito all’Accordo, richiesta di finanziamento dell’indennità di fine servizio/rapporto maturata.

Il decreto, che ha ottenuto i pareri favorevoli del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’Associazione bancaria italiana e dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, rinnova l’efficacia del provvedimento di altri 24 mesi.

 

La redazione PERK SOLUTION

La condanna per danno erariale non costituisce ipotesi di inconferibilità all’incarico di dirigente

Con Atto del Presidente dell’11 settembre 2024, l’Anac, in riscontro ad una richiesta di parere concernente la conferibilità dell’incarico di Direttore dell’Ufficio Legale a un dirigente avvocato condannato per danno erariale, ha evidenziato che la sentenza di condanna per responsabilità erariale non costituisce ipotesi di inconferibilità, atteso che il d.lgs. n. 39/2013 non indica tra le cause ostative all’attribuzione degli incarichi le pronunce della Corte dei Conti.

La norma astrattamente applicabile nel caso di specie è costituita dall’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 39/2013 che dispone ”A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti: a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico; […] c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale […]”.

L’incarico di Direttore dell’Ufficio Legale è considerato un incarico di vertice amministrativo poiché è in posizione di supporto diretto alla Direzione Generale, Amministrativa e Sanitaria dell’ente. Pertanto, è soggetto al divieto previsto dal d.lgs. 39/2013, che si applica sia agli incarichi da conferire che a quelli già conferiti.

Tuttavia, secondo l’Autorità, l’amministrazione è chiamata a valutare l’opportunità di attribuire (o confermare) determinati incarichi – in particolar modo nelle aree più esposte al rischio di corruzione come quella degli affari legali – avuto riguardo alle funzioni svolte dal dipendente all’epoca dei fatti nonché alle condotte contestate nell’ambito del giudizio contabile. Nel caso in cui il l’amministrazione decida di confermare l’incarico precedentemente attribuito e la posizione in cui sono stati commessi i fatti accertati dal giudice contabile, è necessario potenziare le misure di prevenzione programmate in relazione ai processi riconducibili alla responsabilità del Direttore dell’Ufficio Legale.

 

La redazione PERK SOLUTION

Pagamento addizionale comunale sui diritti d’imbarco dei passeggeri sugli aeromobili anno 2024

La Direzione Centrale della Finanza Locale informa comunica che le risorse assegnate a titolo di addizionale comunale sui diritti d’imbarco di passeggeri sugli aeromobili, prevista dell’articolo 2, comma 11, lettera a), della legge 24 dicembre 2003, n.350, e successive modificazioni, a favore dei comuni nel cui territorio insista o risulti confinante un sedime aeroportuale, per il corrente esercizio finanziario per tale finalità, sono state interamente acquisite in bilancio e pagate con provvedimento del 17 settembre 2024. Gli importi erogati con il citato provvedimento possono essere visualizzati dal prospetto allegato.

Il pagamento in questione è stato momentaneamente sospeso, in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 161, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nei confronti degli enti che non abbiano trasmesso alla banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), i documenti contabili come previsto dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 12 maggio 2016, nonché nei confronti degli enti che non abbiano adempiuto alla trasmissione del questionario SOSE.

Si pone in evidenza che l’articolo 1, comma 529, della legge 30 dicembre 2023, n.213, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2024, nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia, non si applica l’addizionale comunale sui diritti d’imbarco di passeggeri sugli aeromobili; conseguentemente ai comuni della regione Friuli Venezia Giulia non sono dovuti tali trasferimenti e la regione Friuli Venezia Giulia provvede a ristorare annualmente i comuni interessati.

Parimenti, l’articolo 15, comma 3-bis, del decreto-legge 7 maggio 2024, n.60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n.95, stabilisce che a decorrere dal 1° agosto 2024, nel territorio della regione Calabria non si applica l’addizionale comunale sui diritti d’imbarco di passeggeri sugli aeromobili; pertanto, ai comuni della regione Calabria, sono dovuti i contributi in argomento sino al 31 luglio 2024.

 

La redazione PERK SOLUTION

Nuovi servizi elettorali digitali su ANPR

Il Dipartimento per la trasformazione digitale rende noto che è stata completata l’adesione di tutti i Comuni, i dati elettorali sono oggi presenti su ANPR, l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente.

I benefici, in termini di semplificazione delle procedure, ricadono sia sui cittadini che sulle pubbliche amministrazioni. I nuovi servizi consentono, infatti, a tutti i residenti in Italia e ai cittadini italiani residenti all’estero iscritti nelle liste elettorali di consultare, tramite l’area riservata del portale ANPR, la propria posizione elettorale, in particolare il Comune e la sezione presso cui recarsi in occasione delle consultazioni elettorali. È inoltre possibile richiedere e scaricare telematicamente un certificato di iscrizione nelle liste elettorali o un certificato di godimento dei diritti politici.

Per usufruire dei servizi, è necessario accedere all’Area riservata di ANPR autenticandosi tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS. Inoltre, i cittadini comunitari, residenti in Italia e non ancora presenti nelle liste elettorali del Comune di residenza, possono richiederne l’iscrizione direttamente online dall’area riservata del portale ANPR.

La presenza dei dati elettorali dei cittadini sull’Anagrafe Nazionale digitale consentirà anche l’evoluzione e la semplificazione delle procedure legate alla verifica del godimento dei diritti politici.

Un esempio riguarda la Piattaforma Referendum, l’infrastruttura che consente la raccolta di firme per proposte referendarie o per progetti di legge di iniziativa popolare, che già oggi utilizza i dati elettorali presenti in ANPR per verificare in tempo reale, tramite la Piattaforma Digitale Nazionale Dati di interoperabilità (PDND), il diritto di voto dei cittadini sottoscrittori, evitando onerose richieste di certificati elettorali ai comuni interessati.

 

La redazione PERK SOLUTION

Fondo per la legalità e per la tutela degli Amministratori locali vittime di atti intimidatori. Comunicazione avvenuto pagamento

Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’interno comunica che per l’anno 2024, il Fondo istituito dall’articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n.234, come incrementato dall’articolo 1, comma 820, della legge 29 dicembre 2022, n.197, assegnato agli enti locali che hanno subito nell’anno precedente episodi di intimidazione nei confronti dei propri amministratori, connessi all’esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, è stato erogato con decreto dirigenziale del 16 settembre 2024.

Il riparto del Fondo in esame è stato disposto con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’istruzione e del merito e con il Ministro dell’economia e delle finanze del 5 agosto 2024, pubblicato sul sito della Direzione Centrale per la Finanza Locale nella sezione «I DECRETI».

Gli enti beneficiari del pagamento possono visualizzare l’importo ad essi assegnato sul sito della Direzione Centrale per la Finanza Locale nella sezione “Consulta le banche dati” selezionando “Pagamenti” alla voce di spettanza “CONTRIBUTI PER INIZIATIVE LEGALITÀ E PER LA TUTELA DEGLI AMMINISTRATORI VITTIME DI ATTI INTIMIDATORI”.

Per i comuni della Regione a statuto speciale Friuli Venezia Giulia, nonché delle Province autonome di Trento e Bolzano, gli importi spettanti sono stati erogati per il tramite della stessa Regione e Province autonome.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del richiamato decreto interministeriale del 5 agosto 2024, il contributo erogato è utilizzato dagli enti locali beneficiari, secondo le proprie autonome scelte e previa adozione di una delibera di giunta, per le finalità indicate nel medesimo articolo 1, comma 4.

 

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IMU, le regole per diversificare le aliquote dal 2025

È stato pubblicato in G.U. n. 219 del 18-09-2024 il decreto del MEF del 6 settembre 2024, che sostituisce
l’allegato A del decreto 7 luglio 2023, con cui sono state individuate le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui all’art. 1, commi da 748 a 755, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Si ricorda che la legge n. 160 del 2019, all’art. 1, comma 756, stabilisce che i comuni possono diversificare le
aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) di cui ai commi da 748 a 755 dello stesso art. 1, esclusivamente sulla base di fattispecie predeterminate, che sono state individuate con decreto del Vice Ministro dell’economia e delle finanze del 7 luglio 2023. I comuni, ai sensi del successivo art. 1, comma 757, anche nel caso in cui non intendano diversificare le aliquote, devono, comunque, redigere la delibera di approvazione delle stesse accedendo all’applicazione informatica disponibile nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse, di elaborare il prospetto delle aliquote, che forma parte integrante della delibera stessa, la quale senza di esso non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da
761 a 771 del medesimo articolo.

Nel corso della fase di sperimentazione effettuata ai sensi dell’art. 7, comma 2, del decreto 7 luglio 2023 è emersa l’esigenza di modificare e integrare le condizioni in base alle quali i comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all’interno di ciascuna delle fattispecie già previste dal suddetto decreto 7 luglio 2023. Il Ministero Economia e Finanze ha ritenuto, di conseguenza, di dover procedere alla modifica e all’integrazione delle suddette condizioni e, quindi, alla riapprovazione dell’allegato A del decreto 7 luglio 2023.

L’articolo 2 del decreto del 6 settembre 2024 precisa che “l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’Imu tramite l’elaborazione del Prospetto, utilizzando l’applicazione informatica di cui all’art. 3, comma 1, decorre dall’anno di imposta 2025”.

Le fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) sono:

  • Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
  • Fabbricati rurali ad uso strumentale;
  • Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D;
  • Terreni agricoli;
  • Aree fabbricabili;
  • Altri fabbricati (fabbricati diversi dall’abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D).

 

La redazione PERK SOLUTION

Fondo Povertà, avviata la nuova rilevazione economico finanziaria al 31 agosto 2024

Con la nota 15638 del 17-09-2024 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociale comunica che a partire dal 19 settembre 2024, ciascun Ambito Territoriale Sociale (di seguito ATS) dovrà completare il monitoraggio della spesa al 31 agosto 2024 a valere sulle diverse quote del Fondo Povertà (Quota Servizi, Povertà Estrema e Care Leavers) con particolare riferimento alle annualità 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.

A tal fine, dal 19 settembre p.v. sarà attiva la specifica funzionalità in Piattaforma Multifondo che permetterà agli ATS di inserire a sistema, nell’apposita sezione accessibile dal menu a tendina denominata “Riepilogo dati economico finanziari”, i dati relativi alle spese sostenute alla data del 31 agosto 2024, seppur non ancora rendicontate. Nello specifico, i dati richiesti e relativi alle quote del Fondo Povertà andranno inseriti nel loro valore complessivo al 31 agosto 2024.

In particolare, ogni Ambito territoriale sociale, dovrà inserire in Piattaforma Multifondo per tutte le quote del Fondo Povertà i seguenti dati:

  • le risorse del fondo povertà effettivamente impegnate, alla data del 31 agosto 2024, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata e nel rispetto dell’art. 183 del d. lgs 267/2000 e dell’Allegato
    4/2 al d. lgs 118/2011;
  • le risorse del Fondo Povertà non ancora impegnate alla data del 31 agosto 2024 con relativa motivazione;
  • la data di previsione di impegno delle somme non impegnate;
  • le somme liquidate alla data del 31 agosto 2024;
  • la data programmata di fine spesa (anche con particolare riferimento alle risorse non ancora impegnate).

A tal proposito è un programma un webinar informativo, il prossimo 8 ottobre alle ore 11.00 per illustrare le nuove funzionalità della Piattaforma Multifondo.

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti: L’acquisto di un bene richiede la dimostrazione della finalità pubblica

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 198/2024, ha dichiarato che, nel caso di acquisto di un bene, l’ente debba svolgere un’approfondita istruttoria, documentando la ragionevolezza e l’utilità dell’acquisto, la finalità pubblica perseguita e formulando una analisi costi/benefici dell’operazione. Una volta determinatosi per l’acquisto, il relativo iter procedimentale va inoltre improntato al rispetto dei principi generali dell’attività amministrativa di cui all’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel rispetto delle norme che regolano l’acquisizione di beni e di tutela della concorrenza e parità di trattamento.

Nel caso di specie, il Comune istante ha chiesto un parere della Corte sulla possibilità di acquisire da un’asta
pubblica, alcuni impianti sportivi per utilizzare le risorse di un Patto territoriale diretto a promuovere l’attrattività turistica e incentivare i flussi turistici in un comprensorio ricompreso in parte nel territorio comunale.

Dopo una breve disamina sulla natura e sulle caratteristiche dei beni oggetto del quesito, la Corte rileva che
l’acquisizione di impianti sportivi da parte degli enti locali è possibile non essendovi espressi impedimenti normativi. Il riconoscimento dell’autonomia negoziale in materia di acquisizione di beni patrimoniali
disponibili (art. 11 del c.c.) non esclude, infatti, la necessità che la sottoscrizione dei contratti di acquisto avvenga
nel rispetto dei principi di buon andamento (art. 97, comma 2, Cost.) e dell’equilibrio di bilancio (art. 97, comma 1, e 119 comma 1 Cost.), anche laddove l’ente non faccia ricorso all’indebitamento ed utilizzi risorse disponibili. Il principio di finalizzazione alla cura degli interessi pubblici permea l’amministrazione pubblica nel suo complesso ed è applicabile anche all’attività di diritto privato.

È necessario, secondo la Sezione, che il Comune svolga e dia atto di un’approfondita istruttoria, documentando la ragionevolezza e l’utilità dell’acquisto del bene, la finalità pubblica perseguita e formulando una analisi costi/benefici dell’operazione.

 

La redazione PERK SOLUTION