Corte dei conti: Non è possibile per il Comune effettuare, con oneri a proprio carico, la manutenzione della Caserma dei Carabinieri

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 171/2024, in riscontro ad una richiesta di quesito volta ad appurare se il Comune possa erogare un contributo per interventi manutentivi, in via esclusiva o quale forma di compartecipazione, “al fine di consentire la permanenza del Comando “, ha espresso parere negativo per un duplice ordine di ragioni:

  • gli interventi di compartecipazione degli enti locali alle spese per caserme ed altri edifici utilizzati per garantire la sicurezza dei cittadini sono ammessi di norma nell’ambito di accordi di programma, preferibilmente con altri Comuni limitrofi in quanto le norme che li prevedono rispondono ad ipotesi tipizzate che ne rivelano il connotato di eccezionalità e che ne esclude interpretazioni analogiche o estensive;
  • la decisione comunale di provvedere, con oneri a proprio carico o in compartecipazione, ad interventi manutentivi non può e non deve essere  condizionata dalla dipendenza da tale decisione della permanenza o meno della stazione dei Carabinieri nel territorio.

Secondo la Sezione, la motivazione addotta dal Comune, infatti, dissociando esplicitamente l’intervento di manutenzione che si vorrebbe fare a carico del bilancio comunale rispetto a pur astratte finalità di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza, fa sì che, se anche vi fosse una norma di legge che per tali scopi consentisse di finanziare l’intervento oggetto del quesito, una iniziativa così avulsa dalle predette finalità resterebbe comunque priva di causa e non supererebbe un ipotetico vaglio di legittimità.

La permanenza della stazione dei Carabinieri non è di per se parametro sufficiente sul quale misurare il soddisfacimento anche parziale delle finalità di ordine pubblico e sicurezza, sotto altra prospettiva, è ben difficile pensare che le istituzioni preposte a tali funzioni possano subordinare o rivedere le loro valutazioni strategiche – tra le quali la necessità o meno di presidiare un territorio- in base alla sussistenza di un intervento economico posto a carico della comunità locale.

 

La redazione PERK SOLUTION

Niente incentivi per funzioni tecniche in caso di affidamento diretto in house

Nel caso di affidamento in house, è esclusa la possibilità di riconoscere l’incentivo per funzioni tecniche, come risulta anche dal nuovo Codice Appalti.
È quanto precisato da Anac nel Parere funzione consultiva n. 36, approvato dal Consiglio del 10 luglio 2024, rispondendo a una richiesta da parte di una Regione. Il quesito riguardava la possibilità o meno di assegnare incentivi per funzioni tecniche negli affidamenti diretti a società in house.

“Dalla natura dell’affidamento in esame – scrive l’Autorità -, nonché dal tenore letterale delle disposizioni di riferimento e dalla ratio delle stesse – volte ad incentivare il personale interno alla stazione appaltante, con funzione premiale per l’espletamento di servizi propri dell’ufficio pubblico e di risparmio della spesa pubblica nei casi espressamente previsti – sembra, pertanto, esclusa la possibilità di riconoscere l’incentivo per funzioni tecniche, ivi disciplinato, nel caso di affidamento in house ex art. 7 del d.lgs 36/2023”.

“Da tali premesse emerge che, per effetto della descritta peculiarità degli affidamenti in house, non sia possibile riconoscere gli incentivi de quibus, stante il rapporto di immedesimazione organica rispetto all’ente dante causa e la conseguente assenza di terzietà della società in house.

Occorre peraltro sottolineare che ‘l’incentivo assolve alla funzione di compensare il personale dipendente dell’amministrazione che abbia in concreto effettuato la redazione degli atti incentivabili … La ratio legis è di favorire l’ottimale utilizzo delle professionalità interne ad ogni amministrazione e di assicurare un risparmio di spesa sugli oneri che l’amministrazione dovrebbe sostenere per affidare all’esterno gli incarichi’. Le forme di incentivazione per funzioni tecniche ‘costituiscono eccezioni al generale principio della onnicomprensività del trattamento economico e pertanto possono essere riconosciuti solo per le attività espressamente e tassativamente previste dalla legge, circostanza quest’ultima che non sembra ricorrere nel caso di specie”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Assegnazioni fondi ai Comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 2023

Nella seduta del 25 luglio 2024 della Conferenza Unificata è stata sancita l’intesa concernente lo schema di decreto, di cui all’articolo 23, comma 1-ter, secondo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare che individua criteri e modalità di riparto delle risorse di cui all’articolo 14-quinquies del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, per un importo pari a 115 milioni di euro per l’anno 2025 e a 120 milioni di euro per l’anno 2026, assegnate ai comuni colpiti da eventi alluvionali relativi alle dichiarazioni di stato di emergenza deliberate dal Consiglio dei ministri il 28 agosto 2023, in proporzione alla quantificazione dei danni subiti e sulla base dei fabbisogni individuati dai Commissari delegati e comunicati al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della valutazione di congruità.

Come previsto dall’ultimo periodo del menzionato articolo 23 comma 1-ter, con successivo decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con l’Autorità politica delegata per la protezione civile, sono stabilite le somme assegnate ai singoli comuni per ciascuna delle annualità 2025 e 2026.

In caso di fabbisogni ammissibili eccedenti le disponibilità finanziarie dal citato articolo 23, comma 1-ter, del decreto-legge n. 104/2023, le risorse saranno distribuite proporzionalmente alle regioni interessate. Le regioni avranno la possibilità di anticipare le somme ai comuni, che dovranno poi restituirle in base agli importi assegnati con il decreto.

 

La redazione PERK SOLUTION

Il Consiglio dei ministri approva il Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 26 luglio 2024, ha approvato il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023. Il provvedimento si inserisce a pieno titolo nel quadro delle misure e degli interventi di attuazione del PNRR e si compone di tre parti: misure in materia di concessioni autostradali; misure in materia di rilevazione dei prezzi e usi commerciali, settore assicurativo, trasporto e commercio e misure in materia di start up. Tra l’altro, nel testo vengono definite le procedure di aggiudicazione delle concessioni autostradali, l’iter procedurale per la stipula delle convenzioni, la tariffazione e la gestione dei pedaggi e la pianificazione e programmazione degli investimenti autostradali. Vengono inoltre introdotte disposizioni sul trasporto pubblico non di linea e in materia di dehors.

Il Ddl si inserisce a pieno titolo nel quadro delle misure e degli interventi di attuazione del “Piano nazionale di ripresa e resilienza”: all’approvazione annuale di una “Legge sulla concorrenza” risulta infatti subordinato lo stanziamento dei fondi previsti nell’ambito dello stesso PNRR.

Di seguito gli ambiti di intervento del disegno di legge:

Dehors:
Più servizi per i cittadini, più decoro per le città, più risorse per i Comuni, più sviluppo per l’Italia. Questi i quattro pilastri della norma contenuta nel Ddl Concorrenza che riforma i dehors. Il provvedimento, infatti, stabilisce regole certe ponendo fine alla giungla che caratterizza il settore, incentiva gli investimenti migliorando la ricettività e il decoro urbano.
Nello specifico, il Ddl stabilisce che entro un anno dall’entrata in vigore della legge è prevista l’emanazione di un decreto legislativo, su proposta del Mimit e di concerto con i Ministeri dell’Interno, della Giustizia, della Pubblica Amministrazione, del Turismo e delle Infrastrutture, per riordinare e coordinare la concessione ai pubblici esercizi di spazi e aree pubbliche di interesse culturale e paesaggistico per l’installazione di strutture amovibili funzionali all’attività.
Si prevede, inoltre, che i Comuni adeguino i propri Regolamenti per garantire, in particolare, adeguate zone per il passaggio dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria nel caso di occupazione di marciapiedi.
Fino al 31 dicembre 2025, e comunque fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, vengono prorogate le norme del 2020 connesse alla pandemia di Covid.

Portabilità scatole nere:
Con l’obiettivo di favorire la mobilità della domanda in ambito assicurativo e di ridurre il fenomeno della fidelizzazione forzata e, conseguentemente di aumentare la concorrenza e ridurre i costi, è fatto divieto alle imprese assicuratrici di prevedere clausole contrattuali che impediscano o limitino il diritto dell’assicurato di disinstallare, senza costi e alla scadenza annuale del contratto, i dispositivi elettronici per il monitoraggio dei dati dell’attività di circolazione dei veicoli a motore (la cosiddetta scatola nera) o penali in caso di restituzione dopo la scadenza.
Viene stabilito un meccanismo di portabilità dei dati registrati dalle scatole nere che il consumatore potrà richiedere, tramite la compagnia assicurativa, all’impresa che gestisce i dispositivi elettronici. Si tratta, a titolo di esempio, della percorrenza complessiva, la percorrenza differenziata in funzione delle diverse tipologie di strade percorse, l’orario diurno o notturno di percorrenza negli ultimi 12 mesi. I dati dovranno essere forniti con modalità di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, per garantire così la continuità del servizio di trattamento dei dati alla nuova compagnia assicurativa che, per poterli usare, dovrà versare un compenso una tantum a favore dell’impresa che gestisce il dispositivo elettronico.
Prevista l’istituzione di un sistema informativo, sottoposto alla vigilanza di IVASS, sui rapporti assicurativi non obbligatori al fine di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti.
I costi relativi alla realizzazione e alla gestione del sistema informativo antifrode sono completamente a carico delle imprese assicurative partecipanti.

Trasporto pubblico non di linea:
Per fronteggiare il grave fenomeno dell’abusivismo nel settore del trasporto pubblico non di linea, quindi di taxi e Ncc, si prevede l’applicazione di sanzioni in caso di mancata iscrizione al registro, che vanno dalla sospensione alla revoca dal ruolo dei conducenti. I Comuni potranno accedere al registro verificando la veridicità dei dati e comunicare al Ministero dei Trasporti i dati relativi agli eventuali provvedimenti di revoca o sospensione adottati. Ciò consentirà anche una ricognizione del numero delle licenze e delle autorizzazioni per ciascun Comune. Vengono inoltre razionalizzate e allineate le sanzioni previste in materia di trasporto pubblico non di linea, sia che si tratti di taxi che di noleggio con conducente.

Monitoraggio e rilevazione prezzi:
Viene resa più funzionale l’attività di monitoraggio dei prezzi e delle tariffe effettuata dalle Camere di Commercio, attribuendo al Garante per la sorveglianza dei prezzi il potere di individuare i prodotti da sottoporre a controllo.
Al fine di coordinare al meglio la suddetta attività si prevede, inoltre, che il Garante adotti specifiche linee guida per individuare modalità omogenee di rilevazione dei prezzi quali, a titolo esemplificativo, le cadenze temporali.

Shrinkflation:
Viene introdotta una misura di contrasto al fenomeno della cosiddetta “shrinkflation”, la pratica che consiste nel ridurre la quantità di prodotto, pur mantenendo inalterato il confezionamento, che determina, di fatto, un correlato aumento del prezzo per unità di misura. A tal fine viene previsto un obbligo di informazione in favore del consumatore che prevede l’apposizione di una specifica etichetta nel prodotto esposto.

Startup innovative:
Implementata la definizione di Startup innovative: vengono introdotti nuovi parametri in grado di individuare e premiare le imprese con le maggiori potenzialità, ovvero le micro, piccole e medie imprese che, entro 2 anni dall’iscrizione nell’apposito registro speciale, hanno un capitale sociale di 20 mila euro e almeno un dipendente. Viene data particolare attenzione alle Startup innovative che operano nei settori strategici, che potranno permanere nel relativo registro speciale fino a 84 mesi (invece di 60).
Ampliate le ipotesi in cui gli incubatori certificati possono essere riconosciuti e iscritti nell’apposito registro, estendendo agli stessi i benefici delle deduzioni fiscali del 30% dall’Ires di cui oggi beneficiano altri soggetti economici che investono in Startup.
Previste inoltre disposizioni per promuovere gli investimenti in capitale di rischio da parte di investitori privati e istituzionali.

 

La redazione PERK SOLUTION

Alunni con disabilità: Conferenza Unificata riparto risorse assistenza autonomia e comunicazione

Anci informa che nella seduta di Conferenza  Unificata del 25 luglio 2024 è stata data Intesa ai due schemi di decreto dei criteri di riparto 2024 delle risorse ai Comuni e alle Regioni con relativo elenco dei beneficiari e degli importi. I decreti sono soggetti al controllo della Corte dei Conti e della pubblicazione ne sarà dato Avviso in Gazzetta ufficiale.

Si ricorda che con la legge di Bilancio 2024 (art. 1 c. 210)  il fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità complessivamente di 200 mln rispettivamente in favore dei Comuni  e delle regioni è confluito nel Fondo unico per l’inclusione sociale.
Riparto ai Comuni: 103.684.886,67 mln con decreto del Ministro per le disabilità di concerto con il MEF, il  Ministro dell’interno e il MIM per il potenziamento dei servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado (elenco beneficiari e importi). Anche per questa annualità il contributo sarà ripartito con il criterio adottato negli anni passati ossia in proporzione al numero degli alunni con disabilità iscritti nell’anno scolastico 2023/2024.
Dalle prime elaborazioni di ANCI/IFEL sulla rendicontazione e monitoraggio 2023 emerge che i Comuni sostengono una spesa molto consistente di circa 480 mln a fronte del finanziamento statale di 103 mln; per questo motivo ANCI anche in sede di conferenza ha rappresentato la necessità di un incremento di risorse per le prossime annualità.

Riparto Regioni: 120.829.422,63 mln con decreto Ministro per le disabilità di concerto con  il MEF, Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il MIM e il Ministro dell’interno per il potenziamento dei servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità della scuola secondaria di secondo grado e con disabilità sensoriale di ogni grado di istruzione. Le Regioni provvedono ad attribuire le risorse alle province e alle città metropolitane che esercitano le funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali. Come lo scorso anno i Comuni e le regioni beneficiarie delle risorse saranno sottoposte a monitoraggio attraverso la compilazione della scheda di monitoraggio e rendicontazione, ai soli fini della successiva definizione degli obiettivi di servizio, la cui individuazione è stata rinviata al decreto del prossimo anno.

 

La redazione PERK SOLUTION

Pubblicato lo schema di Relazione dei revisori al bilancio consolidato 2023

Il Consiglio e la Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti, in collaborazione con ANCREL (Associazione Nazionale Certificatori e Revisori degli Enti Locali), rendono disponibile lo schema di Relazione dell’Organo di revisione sul bilancio consolidato per l’esercizio 2023.

A corredo del documento, viene anche fornita una check list quale utile supporto per lo svolgimento degli specifici controlli necessari alla compilazione della relazione. Per la formulazione del giudizio e l’esercizio delle sue funzioni, l’Organo di revisione può avvalersi dei principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali emanati dallo stesso Consiglio nazionale dei commercialisti.

Il documento, composto da un testo Word con traccia della relazione e da tabelle Excel per l’inserimento dei dati, rappresenta soltanto una bozza di schema per la redazione della relazione da parte dell’organo di revisione, che resta il principale responsabile dell’adempimento.

Il documento non è vincolante, ma si pone come valido supporto pratico all’attività di vigilanza dei professionisti fornendo tutti i riferimenti normativi e le avvertenze per un’azione di controllo dei revisori completa ed efficace.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Agid: La mappatura degli indicatori del Piano Triennale associati alle gare strategiche attive

Per aiutare le pubbliche amministrazioni nella scelta, AgID ha realizzato una mappatura degli indicatori del Piano Triennale, associando ad ognuno una gara strategica Consip, in modo da fornire un quadro completo per capire quali siano gli strumenti più indicati per realizzare concretamente gli obiettivi di transizione digitale di propria competenza.

La tabella, in particolare, contiene una corrispondenza granulare delle iniziative strategiche con ciascuno dei 59 risultati attesi previsti dal Piano Triennale dell’informatica, fornendo indicazioni operative alle amministrazioni per la definizione dei contratti di approvvigionamento ICT coerenti con gli obiettivi del Piano attraverso gli strumenti di acquisto di Consip e funzionali al raggiungimento degli obiettivi stessi.

La pubblicazione della mappatura rientra tra gli obiettivi del Piano Triennale 2024-2026 previsti nell’ambito delle gare strategiche ICT, ovvero quegli strumenti che consentono alle amministrazioni di acquisire servizi necessari ad implementare le strategie per la trasformazione digitale.

Le iniziative strategiche ICT sono realizzate attraverso appalti aggiudicati da Consip nella forma dell’accordo quadro, che consentono a tutte le PA di acquistare rapidamente i servizi necessari per attuare il percorso di transizione al digitale attraverso l’ordine diretto, con garanzie di qualità e prezzi vantaggiosi.

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte Costituzionale: Anche i Comuni Valdostani devono contribuire alle finanze pubbliche

La Corte costituzionale con la sentenza n. 145/2024 ha dichiarato la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Regione autonoma Valle D’Aosta, dell’art. 6-ter, comma 4, del decreto-legge n. 132 del 2023, che ha modificato il comma 853 dell’art. 1 della legge n. 178 del 2020 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023). Il suddetto comma 853, insieme ai precedenti commi da 850 a 852, impone a tutti gli enti territoriali italiani (regioni, province, città metropolitane e comuni), compresi quindi i comuni valdostani, di versare un contributo a favore delle finanze statali in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e della necessità di rispettare gli obblighi imposti dall’Unione europea.

Nessun ente territoriale, dunque, può sottrarsi ai propri doveri finanziari nei confronti dello Stato, perché ciò significherebbe aggravare il peso del contributo per gli altri enti. La Valle d’Aosta lamentava di dover pagare illegittimamente due volte il contributo, una in quanto regione e un’altra in qualità di rappresentante dei comuni valdostani, sostenendo che i comuni non dovessero pagare in quanto gli stessi sarebbero, da un punto di vista finanziario, un’unica entità insieme alla Valle D’Aosta e lamentava, altresì, l’assenza della procedura dell’accordo con lo Stato per determinare l’entità del contributo dovuto.

La Corte costituzionale ha però affermato che la Regione Valle d’Aosta è semplicemente il soggetto che per legge ha il compito di eseguire e ricevere i pagamenti nei confronti dello Stato per conto dei comuni valdostani, senza che questi ultimi possano essere considerati un tutt’uno con la Regione, cosicché è vero che quest’ultima paga due volte, ma in entrambi i casi correttamente, perché paga quanto da lei dovuto in qualità di regione e quanto dovuto dai propri comuni, dai quali poi potrà farsi rimborsare.

Neppure è violato il principio pattizio perché lo Stato può imporre anche alle regioni a statuto speciale, quale è la Valle d’Aosta, contributi per il risanamento della finanza pubblica, quantificandone l’importo complessivo e rimettendo agli accordi tra gli enti territoriali e lo Stato solo i criteri di ripartizione del contributo per determinare l’importo dovuto da ciascun ente.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANPR: 50 milioni di euro per aderire allo Stato civile digitale

Il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri ha pubblicato l’Avviso Misura 1.4.4 – Estensione dell’utilizzo dell’anagrafe nazionale digitale (ANPR) – Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC) – Comuni (luglio 2024), con una dotazione di oltre 49,383.355,20 euro, per consentire una completa digitalizzazione del sistema di stato civile agevolando le comunicazioni tra i Comuni e la semplificazione degli adempimenti amministrativi.

L’Archivio nazionale informatizzato dei registri dello Stato Civile è una piattaforma unica e centralizzata, accessibile a tutti i Comuni, che permette di gestire digitalmente tutte le operazioni relative all’iscrizione, trascrizione, annotazione e conservazione degli atti nei registri dello Stato Civile e offre l’opportunità di generare digitalmente certificati con piena valenza legale.

Per richiedere i fondi, a partire dal 22 luglio 2024, i Comuni dovranno accedere alla piattaforma PAdigitale2026, selezionare l’avviso “Estensione dell’utilizzo dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) – Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC)” e seguire il percorso guidato che permette la composizione e l’invio della candidatura.

Gli importi, definiti in maniera forfettaria, sono determinati in funzione della classe di popolazione residente: il contributo varia dai 3.928,40 euro per i Comuni di Fascia 1 (con un massimo di 2.500 abitanti) fino ai 25.254,00 euro previsti per le amministrazioni comunali con oltre 250 mila residenti.

 

La redazione PERK SOLUTION

Codice Appalti, numerose criticità: le proposte di Anac per la revisione

Nel primo anno di efficacia del codice appalti, Anac ha individuato alcune criticità (anche su segnalazione di numerosi stakeholder), che ora sono state presentate al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed alla Cabina di regia per il Codice dei contratti pubblici.

Le criticità, alcune delle quali già segnalate anche alla Cabina di regia, sono state inserite in una tabella e classificate sulla base dell’indicazione del ministero nell’ambito della consultazione pubblica avviata per la revisione del codice.

Sono state, quindi, individuate le proposte di emendamento che comportano modifiche sostanziali, quelle che originano da meri refusi o difetti di coordinamento e quelle che si tradurrebbero in interventi di chiarimento con finalità interpretativa.

Tra gli emendamenti proposti, numerosi riguardano le disposizioni in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro. In tale ambito, l’Autorità svolge rilevanti funzioni di regolazione e di vigilanza e, pertanto, ha maturato una significativa esperienza e una rilevante conoscenza del mercato.

 

La redazione PERK SOLUTION