Centri estivi: prorogato al 31 luglio 2024 il termine per la rendicontazione fondo anno 2023

Il Dipartimento per le politiche della famiglia informa che, alla luce delle necessarie attività di manutenzione della piattaforma dedicata, la scadenza per la presentazione, da parte dei comuni, della documentazione attestante l’ utilizzo del finanziamento (prevista dall’art. 2, co. 3, del decreto ministeriale del 24 luglio 2023), è prorogata al 31 luglio 2024.

Sulla base della documentazione trasmessa dagli enti, il Dipartimento provvederà a monitorare i trasferimenti e l’utilizzo delle risorse finanziarie nonché la realizzazione delle azioni e il conseguimento dei risultati. Il comune beneficiario del finanziamento è tenuto a restituire le somme ricevute nel caso in cui:
a) non abbia impegnato e non abbia pagato le somme, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023 e entro il 31 maggio 2024;
b) abbia impegnato parzialmente le somme entro il 31 dicembre 2023. In tal caso, il comune beneficiario sarà tenuto alla restituzione solamente della quota di risorse finanziarie ricevute e non impegnate entro il suddetto termine;
c) abbia impegnato totalmente o parzialmente le somme entro il 31 dicembre 2023 per realizzare interventi che non rientravano nelle fattispecie previste dall’articolo 42, comma 1, del decreto-legge n. 48 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, quali il potenziamento dei centri estivi e dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori.

 

La redazione PERK SOLUTION

IFEL: Vedemecum per i nuovi amministratori locali

IFEL ha pubblicato il Vademecum “Guida per il lavoro dei sindaci, degli assessori e dei consiglieri comunali”, un “prontuario” che illustra le funzioni e le responsabilità di sindaci e amministratori, definendone status e funzioni.
Il documento illustra innanzitutto le funzioni e le responsabilità di Sindaci e Amministratori, definendone status e funzioni, ma si concentra sulla programmazione, gestione e rendicontazione del bilancio e delle risorse disponibili. Lo strumento principale per consentire la migliore e più efficace attuazione dei programmi di mandato. Con un linguaggio semplice e immediato, vengono illustrati i documenti e gli strumenti introdotti dai principi contabili con la riforma dell’armonizzazione, presentandone il corretto funzionamento e le corrette modalità di impiego.
Amministrare è un compito impegnativo e per affrontarlo IFEL mette a disposizione di tutti gli amministratori, soprattutto ai nuovi amministratori comunali, questo Vademecum, che vuole essere un agile strumento di lavoro: un piccolo “faro” per orientarli nel compito che li aspetta nei prossimi 5 anni. Un ausilio per svolgere meglio il proprio mandato e affrontare la sfida del buon governo locale.
La redazione PERK SOLUTION

Spending review: salta l’intesa sul riparto del taglio ai Comuni

I Comuni, rappresentati da ANCI, hanno negato, nella seduta del Conferenza Stato-città di ieri, l’intesa sullo “schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante riparto del contributo alla finanza pubblica previsto dall’articolo 1, comma 533, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, pari a 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, di cui 200 milioni di euro annui a carico dei comuni e 50 milioni di euro annui a carico delle province e delle città metropolitane”.

Dopo la pubblicazione della prima bozza di decreto e il rinvio dell’esame disposto dal Ministro dell’interno a dopo le elezioni – per le forti critiche da parte dei Sindaci che avevano già lanciato l’allarme sulla decisione paradossale e irragionevole del governo di tagliare le risorse di parte corrente penalizzando fortemente i Comuni che hanno ricevuto i finanziamenti del PNRR e che sono impegnati nella realizzazione delle opere pubbliche – sembrava più vicino l’accordo sul riparto del concorso alla finanza pubblica da parte dei comuni, leggermente attenuato dal recupero delle quote covid rimaste inutilizzate e dalla esclusione dal calcolo di alcuni finanziamenti Pnrr di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in quanto tutti afferenti al sociale, e i finanziamenti relativi alle Missioni: M4C1I1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, trattandosi di risorse finalizzate all’attivazione di nuovi servizi e M1C3I2.1 “Attrattività dei borghi” e M2C1I3.1 “Isole verdi”, trattandosi di risorse di importo rilevante finalizzate al sostegno dello sviluppo economico/sociale delle zone svantaggiate e destinate ai piccoli centri per la rigenerazione culturale e il rilancio turistico.

A questo punto, non è escluso che in caso di mancata intesa, il decreto venga comunque adottato, secondo quanto previsto l’articolo 1, comma 534, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 e smi.

Report della seduta del 27 giugno 2024

 

La redazione PERK SOLUTION

DL Coesione: il Senato vota la fiducia. Il provvedimento passa ora all’esame della Camera

L’Assemblea del Senato, mercoledì 26 giugno, ha rinnovato la fiducia al Governo approvando, con modificazioni, il ddl n. 1133 di conversione del D.L. n. 60/2024 recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, incardinato in Aula il 25 giugno con la relazione dei senatori Gelmetti e Murelli. Il provvedimento passa all’esame della Camera.

Ricordiamo che il provvedimento è volto definire il quadro normativo nazionale finalizzato ad accelerare l’attuazione ed incrementare l’efficienza della politica di coesione europea (2021-2027) nei settori strategici: risorse idriche; infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell’ambiente; rifiuti; trasporti e mobilità sostenibile; energia; sostegno allo sviluppo e all’attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde. Il decreto è diretto a dare attuazione alla riforma 1.9.1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Tale riforma, inserita nella Missione 1, Componente 1 del PNRR come modificato con la decisione del Consiglio UE dell’8 dicembre 2023, interviene nell’ambito della gestione della politica di coesione. La riforma 1.9.1 del PNRR, che mira ad accelerare l’attuazione e l’efficienza della politica di coesione in complementarità con il PNRR e tenendo conto del piano strategico della zona economica speciale unica, prevede l’entrata in vigore entro il primo trimestre del 2024 di una legislazione nazionale che individui, nel quadro dell’accordo di partenariato e per tutti i programmi in corso, le modalità necessarie per accelerare e migliorare l’attuazione della politica di coesione. Nella descrizione della Riforma 1.9.1, nell’Allegato alla Decisione di esecuzione del Consiglio dell’8 dicembre 2023 che approva il PNRR italiano, si legge che la legislazione nazionale necessita del parere della Conferenza unificata prima della sua conversione in legge, come previsto dal decreto legislativo n. 281/1997, il quale definisce le attribuzioni della Conferenza Stato-regioni e della Conferenza unificata.

Tra le diverse misure in esso contenute, di interesse per gli enti locali, segnaliamo l’art. 6, comma 6-octies, recante modifiche al Testo unico degli enti locali finalizzate a una semplificazione della gestione della liquidità, finalizzate a una semplificazione della gestione della liquidità volta a favorire, tra l’altro, una regolarizzazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali. In particolare, si interviene sulle disposizioni di cui all’articolo 180, comma 3, lettera d) e 185 del TUEL, disponendo la soppressione della previsione per la quale l’ordinativo d’incasso nella fase di riscossione debba contenere l’indicazione degli eventuali vincoli di destinazione delle entrate se derivanti da legge. Permane la previsione ivi contenuta per la quale l’ordinativo di incasso deve contenere l’indicazione degli eventuali vincoli di destinazione delle entrate se derivanti da trasferimenti o prestiti. Si aggiunge la previsione che il regime vincolistico di competenza si estenda alla cassa solo relativamente alle entrate derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati e da trasferimenti erogati a favore dell’ente per una specifica destinazione determinata. Vengono quindi escluse dall’applicazione del vincolo ulteriore di cassa le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuino un vincolo di specifica destinazione dell’entrata alla spesa nonché quelle derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l’amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Anci, Fondo Povertà: scade il 28 giugno il termine per il monitoraggio economico finanziario al 30 aprile 2024

Anci ricorda che è prossima la scadenza del 28 giugno p.v, termine ultimo per tutti gli ATS beneficiari delle quote del Fondo Povertà per le annualità 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, per l’inserimento dei dati richiesti in Piattaforma Multifondo.
A tal proposito il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato una nota e relativi manuali, inerenti la rilevazione dei dati economico finanziari del Fondo Povertà al 30 aprile 2024.
Sullo stesso tema è inoltre disponibile la registrazione e le slide presentate nel corso del  webinar dello scorso 11 giugno organizzato da Anci in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali su “Fondo Povertà: il monitoraggio della spesa al 30 aprile 2024 e le nuove funzionalità della piattaforma Multifondo”.

 

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I Comuni non possono cedere la propria capacità assunzione all’Assemblea territoriale d’ambito per la gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti

Con la deliberazione n. 106/2024, la Corte dei conti, Sez. Marche – nel fornire riscontro ad una richiesta di parere in merito alla possibilità per il Comune di cedere propri spazi assunzionali all’Assemblea territoriale d’ambito per la gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti, alla luce delle disposizioni di cui al D.L. n. 34/2019 e del relativo DPCM attuativo del 17 marzo 2020, in coordinato disposto con gli artt. 30, 31 e 32 TUEL – ha evidenziato che la disposizione derogatoria, prevista dall’ultimo inciso dell’art. 32, comma 5, TUEL, ai sensi del quale “i Comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all’Unione di Comuni di cui fanno parte”, non può essere applicata ad enti diversi dall’Unione dei Comuni, fattispecie organizzativa cui non è, sia per natura giuridica che per conformazione morfologica ed organizzativa, riconducibile l’Assemblea territoriale d’ambito per la gestione dei rifiuti, non rientrante quindi nel perimetro applicativo dell’art. 32, comma 5, TUEL.

Del resto, una deroga ai rigidi meccanismi di calcolo dei vincoli quantitativi alla spesa di personale a tempo indeterminato, previsti dall’art. 33, comma 2, D.L. n. 34/2019 e dal DPCM 17 marzo 2020, non è desumibile, a ben vedere, neppure dall’art. 7, comma 6, L.R. Marche n. 24/2009 e s.m.i., il quale, nella parte in cui stabilisce che i Comuni appartenenti all’ATO “assicurano le risorse necessarie per l’esercizio delle funzioni attribuite con la presente legge (…)”, va inteso esclusivamente nel senso di porre a carico dei Comuni il dovere di contribuire con proprie risorse, finanziarie o strumentali, al funzionamento dell’organismo associativo intercomunale, ma non nel senso di legittimare atti di cessione della capacità assunzionale da parte degli uni in favore dell’altra.

 

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Fondo Alimentare 2024: In G.U. il decreto di individuazione dei nuclei familiari in stato di bisogno

È stato pubblicato in G.U. n. 146 del 24-06-2024, il decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 4 giugno 2024, recante disposizioni attuative ed applicative del fondo destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità e di carburanti nonché, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, da parte dei soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l’utilizzo di un apposito sistema abilitante.

Beneficiari del contributo sono i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti alla data della pubblicazione del presente decreto:
a. iscrizione di tutti i componenti nell’Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale);
b. titolarità di una certificazione ISEE Ordinario, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, con indicatore non superiore ai 15.000,00 euro annui.

Il contributo non spetta ai nuclei familiari che alla data di entrata in vigore del presente decreto includano percettori di:
a) Assegno di inclusione;
b) Reddito di cittadinanza;
b1) Carta acquisti;
b2) qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà che preveda l’erogazione di un sussidio economico (di livello nazionale, regionale o comunale).
Non spetta, inoltre, ai nuclei familiari nei quali almeno un componente risulti percettore di:
c) Nuova assicurazione sociale per l’impiego – NASPI o Indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori – DIS-COLL;
d) Indennità di mobilità;
e) Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito;
f) Cassa integrazione guadagni-CIG;
g) qualsivoglia differente forma di integrazione salariale, o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato.
È concesso un solo contributo per nucleo familiare, di importo complessivo pari ad euro 500.
Il contributo,  viene erogato attraverso carte elettroniche di pagamento, prepagate e ricaricabili, messe a disposizione da Poste Italiane per il tramite della società controllata Postepay, e sono consegnate agli aventi diritto, previa prenotazione del ritiro attraverso i canali offerti da Poste Italiane, presso gli uffici postali abilitati al servizio. Saranno i Comuni a dare comunicazione alle famiglie individuate, in base alla verifica degli elenchi dell’INPS, informando sulle modalità di ritiro delle carte presso gli uffici postali.
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Contributo 2024 ai piccoli comuni per le spese del Segretario comunale

La Direzione Centrale della Finanza Locale ha reso noto che in data 13 giugno 2024 sono state erogate le risorse finanziarie assegnate per l’annualità 2024, ai sensi dell’art. 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 – DPCM 1° maggio 2023, pari ad euro 40.000,00, a favore delle prime 524 amministrazioni utilmente collocate nella graduatoria già pubblicata il 4 ottobre 2023, di cui si allega elenco.

Il contributo è erogato dal Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali – a seguito della trasmissione dell’elenco dei beneficiari del contributo relativo l’annualità 2024 da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica. Il diritto all’erogazione del contributo è, in ogni caso, condizionato alle ipotesi individuate dall’articolo 5 del DPCM 1° maggio 2023.

Gli enti beneficiari del pagamento possono visualizzare l’importo ad essi assegnato sul sito della Direzione Centrale per la Finanza Locale nella sezione “Consulta le banche dati” selezionando “Pagamenti” alla voce di spettanza “Fondo per copertura oneri assunzione personale Pnrr Comuni popolazione inferiori a 5000 ab.”.

 

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Spending review informatica: Rideterminazione del riparto per province e città metropolitane

La Direzione Centrale della Finanza Locale comunica che lo scorso 14 giugno il Ministro dell’economia e delle finanze ha sottoscritto il decreto, recante già la firma del Ministro dell’interno, concernente la «Rettifica del decreto del 29 marzo 2024 recante il riparto del concorso alla finanza pubblica, pari a 100 milioni di euro per i comuni e a 50 milioni di euro per le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni 2024 e 2025».

Il predetto decreto interministeriale è al controllo, preventivo di legittimità e di regolarità amministrativo-contabile, dei competenti Organi; lo stesso diventerà esecutivo ed efficace solo dopo la registrazione da parte della Corte dei Conti.

Si ricorda che la rettifica si è resa necessaria in quanto, dopo l’emanazione del decreto del 29 marzo, alcune province e città metropolitane hanno rappresentato che, tra gli impegni di spesa corrente, relativi ai trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche centrali del rendiconto 2022, era stato registrato, in alcuni casi, un maggior impegno del contributo alla finanza pubblica, diverso da quello riportato nella circolare n. 70/2022, in altri un importo per trasferimenti erariali da restituire allo Stato, anche in attuazione dell’articolo 2, comma 231, della legge n. 191 del 23 dicembre 2009 e, in altri ancora, quote di concorso alla finanza pubblica inerenti ad annualità precedenti. Il decreto di rettifica tiene conto, pertanto, delle segnalazioni da parte delle città metropolitane e delle province, con conseguente esclusione dalla base di riparto di cui all’articolo 1, commi 850 e 853, della legge n. 178 del 2020, delle ulteriori voci di spesa che rappresentano, in ogni caso, restituzione di trasferimenti statali, somme per mancato recupero sui trasferimenti erariali di maggiori entrate o minori oneri attribuiti alle province e somme per concorso alla finanza pubblica, anche di anni precedenti, così come segnalate nella natura e nella relativa quantificazione finanziaria da ciascun ente.

 

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Fondi Covid: Firmato il decreto di rideterminazione dei ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022

La Direzione Centrale della Finanza Locale, con comunicato del 24 giugno 2024, rende noto che lo scorso 19 giugno è stato sottoscritto dal Ministro dell’economia e delle finanze il decreto, già recante la firma del Ministro dell’interno, concernente la «Rideterminazione dei ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022, prevista dall’articolo 2, comma 3, del decreto interministeriale 8 febbraio 2024».

Il decreto interministeriale è al controllo, preventivo di legittimità e di regolarità amministrativo-contabile, dei competenti Organi.

Ciò premesso, al solo fine di fornire ai comuni interessati una preventiva informazione circa il contenuto del provvedimento, se ne anticipa la pubblicazione, con i relativi allegati A, B, C e D, con l’avvertenza che lo stesso diventerà esecutivo ed efficace solo dopo la registrazione da parte della Corte dei Conti.

 

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