Proroga termine conclusione consultazione contratto tipo di rendimento energetico

È stato posticipato al 30 settembre 2023 il termine per la conclusione della consultazione sul contratto tipo di rendimento energetico per gli edifici pubblici.

Il contratto tipo di prestazione energetica, una guida per le amministrazioni pubbliche impegnate a realizzare interventi di efficientamento per edifici pubblici. In particolare, il contratto sarà di supporto alla Pubblica amministrazione nella predisposizione di contratti di rendimento energetico secondo le procedure del partenariato pubblico privato e alla luce dell’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti.

Il nuovo codice dedica una disposizione specifica, l’articolo 200, ai contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica, prevedendo che in tali contratti, i ricavi di gestione dell’operatore economico sono determinati e pagati in funzione del livello di miglioramento dell’efficienza energetica o di altri criteri di prestazione energetica stabiliti contrattualmente, purché quantificabili in relazione ai consumi. La misura di miglioramento dell’efficienza energetica, calcolata secondo le norme in materia di attestazione della prestazione energetica degli immobili e delle altre infrastrutture energivore, è resa disponibile all’ente concedente a cura dell’operatore economico e deve essere verificata e monitorata durante l’intera durata del contratto, anche avvalendosi di apposite piattaforme informatiche adibite per la raccolta, l’organizzazione, la gestione, l’elaborazione, la valutazione e il monitoraggio dei consumi energetici.

I soggetti interessati possono far pervenire le proprie osservazioni sui documenti in consultazione esclusivamente mediante la compilazione del Questionario on line sul sito di Anac.

 

La redazione PERK SOLUTION

Avviso C.S.E. 2022: Prorogato al 29 settembre il termine per esecuzione progetti e presentazione istanze accredito

Con il decreto direttoriale n. 434 del 27 luglio, relativamente ai progetti finanziati a valere sull’Avviso pubblico del 4 ottobre 2022 n. 137, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre 2022 denominato “C.S.E. 2022 – Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica”, il Ministero dell’ambiente ha prorogato alla data del 29 settembre 2023 i termini per l’esecuzione delle prestazioni e per la presentazione dell’istanza di accredito da parte delle Amministrazioni comunali.

Il decreto regola, inoltre, le condizioni e le modalità di concessione di ulteriori proroghe ai termini sopra indicati   per le Amministrazioni Comunali che provvedendo al pagamento delle spese necessarie alla realizzazione dei progetti finanziati con risorse proprie.

L’Avviso C.S.E. 2022 – Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica è finalizzato al finanziamento di iniziative riguardanti la realizzazione di interventi di efficienza energetica che eventualmente includano anche interventi per la produzione di energia da Fonti Rinnovabili degli edifici delle Amministrazioni comunali dell’intero territorio nazionale attraverso l’acquisto e l’approvvigionamento di beni e servizi tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).

L’Avviso C.S.E. 2022 finanzia interventi da realizzare attraverso l’acquisizione tramite MePA delle seguenti categorie di prodotti:
  • impianti fotovoltaici
  • impianti solari termici
  • impianti a pompa di calore per la climatizzazione
  • sistemi di relamping
  • chiusure trasparenti con infissi e sistemi di schermatura solare
  • generatori a combustibile gassoso e a biomassa, a condensazione
L’Amministrazione comunale per ciascun intervento deve essere in possesso di un Attestato di Prestazione Energetica (APE) realizzata precedentemente all’avvio della procedura di acquisto dei prodotti sopra indicati. Anche l’APE può essere acquistato sul Mercato Elettronico e godere del contributo previsto dall’Avviso. Gli interventi ammissibili dovranno garantire la riduzione, rispetto alla situazione preesistente, dei consumi energetici degli edifici oggetto di intervento come desumibile dall’Attestato di prestazione energetica.
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Accrual: Approvato lo standard contabile ITAS 1 – Composizione e schemi del bilancio di esercizio e consolidato

Nella riunione del 4 agosto 2023 il Comitato Direttivo della Struttura di Governance ha approvato lo standard contabile ITAS-1-Composizione-e-schemi-del-bilancio-di-eserciziodel bilancio di esercizio.

Data la natura ed il contenuto dello standard, lo stesso potrebbe subire eventuali revisioni, nel rispetto del procedimento di statuizione, necessarie ad assicurarne la coerenza con gli altri standard ancora in fase di definizione.

Lo standard disciplina la struttura, il contenuto e le modalità di presentazione dei prospetti che compongono il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato delle amministrazioni. Il termine bilancio di esercizio utilizzato nel documento, salvo che non sia diversamente specificato, si riferisce anche al bilancio consolidato.

Lo standard garantisce la comprensibilità del bilancio di esercizio e la comparabilità sia fra i bilanci di esercizio di periodi diversi, predisposti da una singola amministrazione, sia fra i bilanci di esercizio di amministrazioni diverse. Il documento, inoltre, disciplina:

1) la modalità per raffrontare gli importi preventivi, inclusi nel bilancio di previsione o nel budget predisposti su base economico-patrimoniale, con gli importi consuntivi presentati nel conto economico;

2) il contenuto e le modalità di presentazione delle informazioni relative ai rapporti e alle operazioni con le parti correlate che devono essere rese disponibili agli utilizzatori del bilancio di esercizio.

Allegati:
Conto economico
Conto economico consolidato
Stato patrimoniale
Stato patrimoniale consolidato
Rendiconto dei flussi di cassa
Rendiconto dei flussi di cassa consolidato
Prospetto delle variazioni del patrimonio netto
Prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC: Dirigente in pendenza di giudizio penale, non può concorrere a direttore generale

Un dirigente in servizio di una società a partecipazione interamente pubblica, in pendenza di giudizio penale per concorso in peculato e falso, non può partecipare alla selezione per la nomina di direttore generale. Anzi la società a capitale pubblico deve trasferire il dirigente in un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento dei fatti di reato. La sola partecipazione di tale dirigente alla selezione per direttore generale risulta, inoltre, inopportuna per il discredito che ne verrebbe all’immagine della società e per la natura fiduciaria dell’attribuzione dell’incarico.

E’ quanto Anac ha deliberato con un Atto del Presidente, e comunicato ai vertici del Consiglio di Amministrazione di una Spa a capitale pubblico, che fa capo a un Comune. La società in questione è tenuta ad applicare l’articolo 3 dalla legge n. 97/2001 e, dunque, a trasferire il dirigente ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento dei fatti di reato, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. In caso di impossibilità (in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi), il dipendente in questione sarà invece posto in posizione di aspettativa o di disponibilità, con diritto al trattamento economico in godimento.

Anac evidenzia anche come la circostanza che la società sia venuta a conoscenza della pendenza di un procedimento penale dopo circa quattro anni dalla sua apertura appare indicativa di una inadeguatezza della strategia di prevenzione. Ciò impone in primis una revisione ed un rafforzamento delle misure preventive finora adottate dall’ente.

 

La redazione PERK SOLUTION

ARERA: Lo schema tipo di contratto di servizio, previsto periodo per l’adeguamento

L’ARERA, con la delibera ARERA del 3 agosto 2023 n. 385/2023/R/rif, ha adottato lo Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori dei rifiuti urbani. 

Il provvedimento fissa i contenuti minimi essenziali obbligatoriamente richiesti dalla normativa vigente in ordine allo schema di contratto di servizio, non comprimendo, tuttavia, l’autonomia contrattuale dell’Ente territorialmente competente e del gestore del servizio che sottoscrivono il contratto nello statuire, all’uopo, contenuti ulteriori, in ragione, tra l’altro, dei peculiari assetti locali del servizio nel pertinente territorio e nel rispetto della normativa vigente e dei provvedimenti di regolazione di questa Autorità.

Di conseguenza, risulta necessario prevedere l’adeguamento obbligatorio dei contratti in essere allo schema tipo di contratto in forza dell’efficacia  eterointegrativa dei contratti che disciplinano la gestione del ciclo dei rifiuti urbani, riconosciuta ai provvedimenti di regolazione dell’Autorità, atteso che tale prerogativa di eterointegrazione dei rapporti sottostanti alle fattispecie regolate è un potere riconosciuto con portata generale dalla giurisprudenza, come direttamente discendente dalle funzioni e dai poteri riconosciuti all’Autorità dalla legge n. 481/95, cui espressamente rinvia l’articolo 1, comma 527, della legge 205/17. I contratti di servizio devono essere resi conformi allo schema tipo di contratto di servizio e trasmessi all’Autorità dagli Enti territorialmente competenti entro 30 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l’approvazione della TARI riferita all’anno 2024.

 

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Esclusione operatore economico dalla procedura di gara in caso di indagini penali pendenti

L’ANAC, nel dare riscontro ad una richiesta di parere di un Comune circa la possibilità di aggiudicare un contratto d’appalto all’operatore economico a carico del quale, dal certificato dei carichi pendenti, sia risultata la presenza di un procedimento penale in corso (nella fattispecie, citazione diretta in giudizio per il reato di lesione personale colposa grave), ha evidenziato che la stazione appaltante può valutare di escludere un operatore economico da una gara o da una concessione se ci sono indagini penali pendenti o il rinvio a giudizio del legale rappresentante della società o una misura cautelare interdittiva come il divieto temporaneo di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Anac ricorda che secondo il codice appalti, “costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena” per uno dei reati indicati nell’articolo 80 del codice appalti. Tuttavia, la disciplina in materia di contratti pubblici non esclude comunque che determinati fatti di rilievo penale possano rappresentare un grave errore professionale, prescindendosi in ogni caso dalla sussistenza di una pronuncia giudiziale passata in giudicato.

È discrezione della stazione appaltante valutare quanto la pendenza di un procedimento penale a carico dell’aggiudicatario incida sull’affidabilità dell’operatore economico. I requisiti di partecipazione “devono essere posseduti dai concorrenti non solo alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, ma anche per tutta la durata della procedura fino alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo di esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità”.

 

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Vige la regola dell’anonimato nei concorsi di progettazione

La regola dell’anonimato nei concorsi di progettazione, stabilita dal Codice dei contratti, deve essere garantita al momento della valutazione degli elaborati progettuali, che non devono essere in alcun modo riconducibili all’autore degli stessi. Non è invece in contrasto con il principio dell’anonimato conoscere il nominativo dei concorrenti da parte della commissione giudicatrice al momento dell’accettazione dell’incarico. Anzi, risulta fondamentale per verificare la sussistenza di conflitti d’interesse. L’importante è che l’esame degli elaborati progettuali avvenga in forma anonima, analogicamente alla disciplina dei concorsi pubblici.

È quanto precisato dall’Anac con la delibera n. 358 del 20 luglio 2023, in risposta ad una richiesta di parere di un Comune, il quale gestisce i concorsi con una piattaforma web. Questa consente di gestire l’intero iter concorsuale, garantendo l’anonimato fino al momento della proclamazione dei vincitori. Tale piattaforma web, però, consentendo il totale anonimato dei concorrenti, non permette ai membri della commissione giudicatrice di conoscere i partecipanti fino al momento della graduatoria finale dei selezionati. Di qui l’impossibilità per i membri di commissione di effettuare una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, come richiesto dalla legge, al momento dell’accettazione dell’incarico.

L’Autorità ha pertanto precisato che i membri della commissione giudicatrice devono conoscere al momento dell’accettazione l’elenco dei partecipanti, dichiarando eventuali incompatibilità. Successivamente, inizia la procedura anonima garantita dalla piattaforma, con la selezione dei vincitori senza possibilità di collegamento dei concorrenti agli elaborati progettuali.

 

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Bando Sport e periferie: Presentazione domande entro il 10 ottobre 2023

Il Dipartimento per lo Sport ha pubblicato l’Avviso “Sport e Periferie 2023” per promuovere lo sviluppo di infrastrutture sportive e favorire l’inclusione sociale, il benessere e la coesione delle comunità locali. Dal 1° settembre sarà possibile caricare le proposte progettuali in Piattaforma. Stanziati 75 milioni di euro destinati a progetti dei Comuni con meno di 100.000 mila abitanti.
L’iniziativa mira a valorizzare l’importanza dello sport come strumento fondamentale per migliorare la qualità della vita nelle zone periferiche delle città. Attraverso l’assegnazione di finanziamenti mirati alla rigenerazione urbana, l’avviso si propone di raggiungere le seguenti finalità:

  • Ridurre i fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale
  • Migliorare la qualità urbana e riqualificare il tessuto sociale
  • Incrementare la sicurezza urbana, anche attraverso la promozione di attività sportiva
  • Diffondere la cultura del rispetto e della giustizia sociale

Gli ambiti di intervento riguardano:

  • La realizzazione e/o rigenerazione degli impianti sportivi destinati all’attività agonistica e localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane nonché la diffusione, nelle stesse aree, delle attrezzature sportive necessarie per l’allestimento di strutture e impianti
  • Il completamento e/o adeguamento degli impianti sportivi esistenti, destinati all’attività agonistica nazionale e internazionale

L’Avviso è aperto a tutti i Comuni insistenti sul territorio italiano, con popolazione fino a 100.000 abitanti (ovvero 7941 Comuni su 7986, secondo l’ultimo aggiornamento ISTAT) che non abbiano già beneficiato di finanziamenti a valere sul Fondo Sport e Periferie in relazione agli avvisi pubblicati negli anni 2020 e 2022. Per quanto concerne gli avvisi pubblicati prima del 2020, compresi i piani pluriennali, il Comune potrà partecipare al presente bando a condizione che l’intervento finanziato sia stato compiutamente realizzato e ne sia in corso la fruizione da parte degli utenti. Le richieste di contributo non potranno essere superiori a 700mila euro per ciascun intervento e dovranno prevedere una quota di cofinanziamento in funzione della popolazione residente.

La presentazione delle domande potrà essere effettuata a partire dalle ore 12:00 del 1° settembre 2023 e fino alle ore 12:00 del 10 ottobre 2023, esclusivamente sull’apposita Piattaforma messa a disposizione dal Dipartimento per lo Sport.

Per eventuali richieste di chiarimento scrivere a serviziosecondo.sport@governo.it.

 

La redazione PERK SOLUTION

Legge di bilancio 2024: Le proposte di ANCI per avviare un confronto al più presto

In vista della manovra di bilancio, ANCI ha fatto pervenire una nota riepilogativa sulle principali questioni di interesse per Comuni e Città metropolitane su cui chiede al governo di “prestare la dovuta attenzione, in una prospettiva di analisi e soluzioni di medio periodo”.

Avviare un confronto per poter approfondire le proposte normative dell’Anci da inserire nella legge di bilancio “per portare a compimento un percorso di efficienza e soprattutto di rafforzamento utile a dare le risposte ai bisogni crescenti dei nostri cittadini”. E’ questa la richiesta che il presidente dell’Anci ha fatto pervenire al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, al titolare del ministero dell’Interno e al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e al Ragioniere dello Stato.
Allegata alla richiesta di incontro l’Anci ha inviato una nota riepilogativa sulle principali questioni di interesse per Comuni e Città metropolitane su cui si chiede al governo di “prestare la dovuta attenzione, in una prospettiva di analisi e soluzioni di medio periodo”. Il comparto dei Comuni è, fra i livelli di governo, il settore che ha contribuito maggiormente negli anni alle politiche di contenimento della spesa, che ha ridotto il proprio personale in un contesto di funzioni crescenti e che ha diligentemente attuato la normativa sul federalismo fiscale”.
“Tutto questo – nota il presidente dell’Anci – ha determinato effetti non sempre positivi per i Comuni”, che i sindaci ritengono debbano essere “corretti urgentemente, come ad esempio la perequazione orizzontale o il crescente numero di Comuni in crisi finanziaria”. E poi “le forti pressioni sui servizi sociali comunali rendono necessarie scelte urgenti sulle politiche abitative e sulla razionalizzazione dei finanziamenti per il welfare”.
Infine, “il forte impegno sugli investimenti che caratterizza questa fase anche in attuazione del PNRR rende ancor più necessario un quadro di certezze e serenità sul versante delle risorse correnti fortemente erose dall’inflazione” (fonte Anci).

 

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Contributo alle biblioteche per l’acquisto di libri

Il Ministero della cultura, con il D.D.G n. 614 del 22.08.2023, ha approvato l’elenco dei beneficiari per il 2023 della misura prevista dal decreto n. 8 del 14 gennaio 2022 contenente “disposizioni attuative dell’articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”: contributi alle biblioteche per l’acquisto di libri.

La quota spettante a ciascuna biblioteca è commisurata all’entità del patrimonio librario denunciato, e calcolata, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, in 1.813,75 euro per le biblioteche con un patrimonio librario inferiore ai 5.000 volumi, 4.232,08 per quelle con un patrimonio librario compreso tra i 5.000 e i 20.000 volumi, e 8.464,15 per quelle con un patrimonio superiore ai 20.000 volumi. Anche prima dell’effettiva erogazione delle risorse finanziarie, i beneficiari indicati nell’allegato elenco possono dare avvio alle procedure di acquisizione previste dal decreto ministeriale e procedere alla relativa spesa.

Gli acquisti devono essere effettuati per il 70% presso tre diverse librerie con codice Ateco principale 47.61 presenti nel territorio della città metropolitana, della provincia, nonché della regione qualora nella città metropolitana o nella provincia non siano presenti almeno tre librerie con il suddetto codice Ateco. Per il restante 30% si può prescindere dal codice Ateco principale 47.61 e dal vincolo territoriale, fermo restando che, nel rispetto delle finalità del decreto ministeriale disciplinante la materia, con il contributo assegnato non sono ammissibili acquisti effettuati fuori del territorio nazionale o tramite piattaforme di e-commerce, mentre sono ammissibili acquisti effettuati presso editori locali che siano anche distributori delle proprie edizioni.
Il contributo va integralmente speso, per cui le fatture che saranno prodotte – necessariamente recanti data successiva alla comunicazione ufficiale dell’elenco dei beneficiari – dovranno essere di ammontare almeno pari al contributo assegnato. La verifica della spesa terrà conto dell’importo effettivamente fatturato, e non del prezzo di copertina dei libri acquistati. Il regime degli sconti per le biblioteche è definito dalla Legge 15/2020 e le modalità di acquisto non rilevano ai fini della verifica del corretto uso del contributo.

A partire dal 1° ottobre 2023 sarà messo a disposizione per la rendicontazione, all’indirizzo https://biblioteche.cultura.gov.it/it/contributi/FEIB/, l’applicativo telematico nel quale tutti i beneficiari dovranno caricare in formato elettronico la documentazione dimostrativa dell’utilizzo dell’intero importo assegnato, ai sensi dell’art. 2 comma 6 del richiamato decreto ministeriale.

Allegati:
FAQ

 

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