Corte costituzionale: le sanzioni tributarie devono essere proporzionate

t. 7 del d.lgs. n. 472 del 1997, prevedendo la possibilità di ridurre le sanzioni fino a dimezzarle, si pone come «una opportuna valvola di decompressione che è atta a mitigare l’applicazione di sanzioni» che «strutturate per garantire un forte effetto deterrente al fine di evitare evasioni anche totali delle imposte, tendono a divenire
draconiane quando colpiscono contribuenti che invece tale intento chiaramente non rivelano».

È quanto si legge nelle motivazioni della sentenza n. 46/2023, con cui la Corte costituzionale ha deciso la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Bari, fra l’altro, sull’art. 1, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 471 del 1997, che prevede: «nei casi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250». Nella fattispecie del giudizio a quo si era «in presenza di un contribuente che sì ha omesso di presentare la dichiarazione dei redditi relativa al regime fiscale del consolidato, ma, da un lato, ha tempestivamente presentato la propria dichiarazione, in tal modo esponendosi inequivocabilmente ai controlli dell’Agenzia dell’entrate, e, dall’altro, ha comunque interamente versato, sebbene in ritardo, ma prima di aver ricevuto qualsivoglia avviso di accertamento, le imposte dovute».

La sentenza ha dichiarato non fondata la questione sulla base di un’interpretazione costituzionalmente orientata del richiamato art. 7, nella quale, «come del resto da tempo auspicato dalla dottrina, il comma 4 non venga letto atomisticamente, ma in rapporto con il comma 1 del medesimo art. 7 del d.lgs. n. 472 del 1997». In questi
termini, infatti, il perimetro di applicazione del comma 4 viene dilatato, considerando, tra le «circostanze» che possono determinare la riduzione fino al dimezzamento della sanzione, quanto indicato nel comma 1 di tale articolo, e in particolare la condotta dell’agente e l’opera da lui svolta per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze. Tale interpretazione, precisa la sentenza, «fornisce maggiore chiarezza ai criteri di determinazione delle sanzioni in esso stabiliti», e va «applicata al sistema delle sanzioni tributarie» dall’Agenzia delle entrate o in sede contenziosa, anche a prescindere da una formale istanza di parte.

 

La redazione PERK SOLUTION

Erogazione contributo per interventi per la messa a norma dei rifugi per cani randagi

Con decreto del 16 novembre 2021 il Ministero dell’Interno ha provveduto alla concessione di contributi per interventi per la messa a norma dei rifugi per cani randagi e la progettazione e la costruzione di nuovi rifugi, a favore di enti locali strutturalmente deficitari, in stato di predissesto o dissesto finanziario. Gli enti beneficiari dei contributi in oggetto di cui all’allegato A al suddetto Decreto, hanno già ricevuto il 10% entro 30 giorni dall’emanazione del decreto ministeriale di approvazione della graduatoria e della assegnazione delle relative risorse.

Con comunicato del 17 marzo 2023, la Direzione centrale della finanza locale sollecita gli enti beneficiari, al fine di procedere tempestivamente alla conclusione dei procedimenti di erogazione, controllo e rendicontazione, all’invio dei documenti sottoelencati all’indirizzo di posta elettronica indicato, per relativa fase:

  • 50% a seguito della trasmissione del verbale di consegna dei lavori;
  • 30% a seguito della presentazione della dichiarazione del direttore dei lavori, attestante il raggiungimento del 50% dello stato di avanzamento dei lavori;
  • il restante 10% a seguito della presentazione del certificato di ultimazione dei lavori, corredato del verbale di collaudo e del verbale di sopralluogo da parte del servizio veterinario pubblico competente per territorio.

 

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Sisma 2016: Per 228 scuole sbloccato il piano per la ricostruzione

Sbloccato il piano per la ricostruzione delle 228 scuole che hanno aderito agli Accordi quadro del Piano straordinario di ricostruzione degli edifici scolastici danneggiati dal terremoto del 2016. Imprese e i professionisti che avevano risposto alla gara, gestita dalla centrale di committenza Invitalia, per la formazione degli elenchi ora potranno essere reclutati dai soggetti attuatori (Comuni e altri enti proprietari delle scuole) per le diverse fasi della ricostruzione: dalla progettazione al collaudo. Per le scuole si rende possibile ora la partenza delle progettazioni mentre, per quelle che erano già dotate di progetto, potranno partire gli affidamenti dei lavori.

La notizia è stata data oggi durante una riunione in videoconferenza a cui hanno preso parte il Commissario Straordinario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli e i 72 soggetti attuatori, tra cui molti sindaci in rappresentanza dei Comuni, oltre ai referenti di Invitalia.

“Le scuole e il grande servizio che garantiscono per le famiglie e le comunità locali svolgono una funzione fondamentale anche per contrastare il fenomeno dello spopolamento, che contraddistingue le aree interne e in particolare i territori dell’Appennino centrale. Per questo interventi di questo tipo hanno un valore ulteriore nell’area colpita dal sisma – ha detto il Commissario Castelli, salutando i partecipanti alla riunione. L’obiettivo di tutti noi è fare presto e bene e questo significa anche assistere al meglio i Comuni e gli enti proprietari delle scuole nel delicato passaggio dai progetti ai cantieri veri e propri. Grazie al supporto di Invitalia, anche in fase di attuazione, sarà possibile la migliore e più veloce realizzazione degli interventi. Oggi finalmente i soggetti attuatori saranno in grado di attivare i servizi di progettazione e di procedere verso la cantierizzazione”.

In totale il valore degli interventi è pari a 899 milioni di euro, di cui 643 milioni per i lavori. Gli interventi su edifici soggetti a tutela sono 47, mentre gli edifici non vincolati sono 181. Gli Accordi Quadro aggiudicati sono due, su 43 aree territoriali e articolati in 4 Sub lotti prestazionali: servizi tecnici, verifica, lavori e collaudo. Gli operatori economici che hanno partecipato alla gara sono stati 533 (227 per gli edifici vincolati e 306 per quelli non vincolati), per un totale di 165 offerte economiche.
Nel corso dell’incontro sono state illustrate le procedure e i prossimi interventi, che consentiranno di passare dagli Accordi quadro ai contratti specifici per ciascun edificio scolastico. I soggetti attuatori avranno a disposizione il supporto della Struttura commissariale in tutte le fasi della procedura.

Il Programma di ricostruzione delle scuole, che comprende anche i 228 interventi ora in partenza, è stato il frutto di un importante lavoro che ha coinvolto anche i ministeri competenti, il Dipartimento Casa Italia, l’Anac, le Regioni e i loro Uffici Speciali della Ricostruzione, il Gse e la Sose.

 

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Certificazione delle agevolazioni per la promozione dell’economia locale entro il termine del 30 aprile 2023

La Direzione Centrale della Finanza Locale rende noto che a decorrere dal prossimo 20 marzo sarà disponibile alla Sezione Area Certificati (TBEL, altri certificati), la certificazione telematica concernente l’importo complessivo dei contributi ex art. 30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, concessi per l’anno 2022.

La certificazione dovrà essere trasmessa dagli enti interessati (i comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti secondo i dati ISTAT al 31 dicembre degli anni 2018 e/o 2019 e/o 2020) entro il termine del 30 aprile 2023.

La mancata trasmissione della certificazione, prevista dall’articolo 2 del decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 29 dicembre 2022, comporterà l’esclusione dal riparto del relativo fondo per l’anno 2022.

La certificazione in argomento è riferita unicamente alla concessione delle agevolazioni per la promozione dell’economia locale mediante la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi, di cui all’articolo 30-ter sopra richiamato, e che rimangono tassativamente escluse dalla certificazione tutte le altre analoghe agevolazioni eventualmente concesse dai comuni per effetto di altre disposizioni di legge o per propria autonoma decisione.

 

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Chiusura agevolata delle liti pendenti, attivo il servizio web per l’invio delle domande entro il 30 giugno

L’Agenzia delle entrate rende noto che è stato aperto il canale telematico per l’invio delle domande di definizione agevolata delle liti pendenti in cui è parte l’Agenzia delle Entrate. Pertanto, diventa questa la modalità ordinaria di presentazione delle istanze per i contribuenti che intendono chiudere le controversie aperte con il Fisco, usufruendo della misura prevista dall’ultima legge di Bilancio (L. n. 197/2022, art. 1, commi da 186 a 202). Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 1° febbraio, infatti, consentiva la presentazione della domanda via pec in attesa dell’attivazione dello specifico servizio di trasmissione telematica,
da oggi operativo.
In base alla legge di Bilancio 2023, i contribuenti possono definire le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio. Le domande devono essere presentate all’Agenzia – direttamente dal contribuente o tramite un soggetto incaricato – entro il prossimo 30 giugno attraverso la procedura web presente sul sito delle Entrate. È necessario presentare una distinta domanda di definizione per ciascuna controversia tributaria autonoma (cioè relativa al singolo atto impugnato).
La definizione agevolata è un istituto che offre ai contribuenti l’occasione di chiudere le vertenze fiscali attraverso il pagamento di determinati importi correlati al valore della controversia, ossia all’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni. In caso di liti relative alla sola irrogazione di sanzioni, invece, il valore è costituito dalla somma di queste ultime. Al valore della lite andrà applicata una percentuale variabile in funzione dello stato e del grado in cui pende la controversia.
La definizione delle liti si perfeziona con la presentazione della domanda e con il versamento dell’importo netto dovuto, o della prima rata, entro il 30 giugno 2023. Se gli importi da versare non superano l’importo di mille euro non è però ammesso il pagamento rateale. Qualora non ci siano importi da versare, infine, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

 

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Edilizia scolastica, 936 mln di risorse PNRR per 399 interventi richiesti dalle Regioni

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato l’elenco di 399 interventi di edilizia scolastica indicati dalle Regioni a seguito dello stanziamento di risorse aggiuntive avvenuto con decreto del Ministro del 7 dicembre 2022 e finanziati con circa 936 mln di risorse nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che Comuni e Province potranno immediatamente attuare. Il 40% dei finanziamenti è stato riservato al Mezzogiorno.

Gli interventi sono dedicati a messa in sicurezza degli istituti, riqualificazione, adeguamento sismico e antincendio, eliminazione delle barriere architettoniche e sono stati individuati nei Piani presentati dalle Regioni entro lo scorso 17 febbraio.

I Comuni e le Province possono avviare subito la definizione delle progettazioni e le procedure per l’appalto dei lavori. Con successivo decreto verranno autorizzati alcuni ulteriori interventi, utilizzando i residui della programmazione.

In allegato, la tabella con il numero di interventi autorizzato per Regione e le percentuali delle tipologie di intervento.

L’elenco

 

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Copertura maggiori costi energetici: in arrivo il DM sullo svincolo delle quote vincolate dell’avanzo

La Commissione Arconet, nella seduta del 15 febbraio 2023, ha esame lo schema del decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze previsto dall’articolo 1, commi 822 e 823, della legge n. 197 del 2022. I commi 822-823 consentono a regioni ed enti locali di svincolare, in sede di approvazione del rendiconto 2022, le quote di avanzo vincolato di amministrazione riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai LEP, al fine di finanziare spese connesse con l’emergenza energetica.
Le risorse così svincolate possono essere utilizzate da ciascun ente per tre finalità:
a) la copertura dei maggiori costi energetici sostenuti dagli enti territoriali, nonché dalle aziende del servizio sanitario regionale;
b) la copertura del disavanzo della gestione 2022 delle aziende del servizio sanitario regionale derivante dai maggiori costi diretti e indiretti conseguenti alla pandemia di Covid-19 e alla crescita dei costi energetici;
c) contributi per attenuare la crisi delle imprese dovuta ai rincari delle fonti energetiche.
Le suddette somme svincolate e utilizzate per le finalità di cui di cui sopra, devono essere comunicate anche al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Il DM si compone di un unico articolo e intende fornire le puntuali indicazioni sulla definizione di quote vincolate dell’avanzo di amministrazione che possono essere svincolate con delibera di Giunta. Si sottolinea in particolare l’attenzione da dedicare al comma 2 dell’unico articolo che elenca tutta una serie di operazioni che non possono essere oggetto di svincolo al fine di fornire la massima chiarezza. Il DM, inoltre, norma le modalità per operare il previsto svincolo delle risorse e prevede la necessità di apposita delibera in quanto le risorse sono rappresentate nell’allegato a/2 del rendiconto della gestione 2022. Il DM sarà emanato entro i termini di approvazione del rendiconto.

 

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Esenzione IMU per gli alloggi sociali in locazione

L’esenzione IMU, riservata dalla Legge 147/2012 agli alloggi sociali, si estende anche alle unità immobiliari adibite ad uso residenziale in locazione permanente che svolgono la funzione di interesse generale rappresentata dalla salvaguardia della coesione sociale, dalla riduzione del disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati non in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, con la sentenza n. del 08/02/2023 n. 1886, ha ritenuto meritevole di accoglimento il ricorso dell’ente proprietario di alcuni immobili appartenenti alle categorie catastali A2 e A3, locati come abitazione principale agli assegnatari. Inoltre, l’esenzione non è subordinata all’onere di presentazione della dichiarazione, attestante il possesso dei requisiti e contenente gli identificativi catastali degli immobili (Cass.sez.V, sent. n. 23680 del 28/10/2020).

Per i giudici napoletani, l’esenzione non può invece essere applicata agli immobili diversi da quelli di categoria A, mancando il requisito intrinseco della natura alloggiativa e non essendo nemmeno provato un ipotetico vincolo pertinenziale con gli immobili di categoria A.

 

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Rilevazione mancata alimentazione dati di monitoraggio e rendicontazione all’interno di Regis

Con la Circolare DAIT n. 27 del 14 marzo 2023, il Ministero dell’interno – in riscontro alle numerose segnalazioni, da parte degli enti locali-soggetti attuatori, in merito alla mancata e/o tardiva corresponsione delle risorse finanziarie, di cui all’articolo l, commi 29 e ss.  della L. n. 160/2019, confluite nel PNRR Misura M2C41.2.2. – ricorda che l’erogazione dei contributi è subordinata ad una corretta e completa alimentazione del sistema di monitoraggio ReGiS, secondo le indicazioni contenute all’interno del Manuale di Istruzioni per i Soggetti Attuatori – Piccole Opere, adottato con Decreto del Direttore Centrale per la Finanza Locale in data 22 novembre 2022.

Al riguardo, si è accertato che solo pochi Comuni hanno provveduto a inserire nel sistema Regis i documenti richiesti per il monitoraggio. Per le opere inserite, poi, sono state verificate nella maggior parte dei casi la carenza di dati informativi e documentali necessari per l’erogazione del primo acconto di pagamento. Pertanto,
gli enti locali che non abbiano ancora provveduto a “popolare” il Sistema Regis, devono provvedervi con la massima urgenza, seguendo correttamente tutte le istruzioni indicate.

 

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