PNRR, edilizia scolastica: il Mim autorizza gli elenchi del secondo Piano di messa in sicurezza

Il  Ministero dell’istruzione ha pubblicato sul proprio sito gli elenchi del secondo Piano regionale degli interventi di edilizia scolastica nell’ambito del PNRR (circa 953 milioni di euro):

– 331 interventi per un importo di circa 835 mln di euro autorizzati con decreto direttoriale del 28 febbraio 2023, n. 15;

– 68 Interventi per un importo di circa 101 mln di euro autorizzati con decreto direttoriale 10 marzo 2023 n. 17.

 

La redazione PERK SOLUTION

Sport e inclusione sociale. Vademecum per realizzazione parchi e percorsi attrezzati nei Comuni Sud

Il Dipartimento per lo Sport ha pubblicato il Vademecum per i Comuni per la realizzazione dei parchi e percorsi attrezzati, previsti nell’ambito della terza linea d’intervento PNRR “Sport ed inclusione sociale” destinati unicamente ai Comuni del Mezzogiorno con popolazione residente fino a 10.000 abitanti sprovvisti di playground pubblici. Il Vademecum contiene le indicazioni sulle modalità ed i termini di partecipazione all’intervento nonché le risposte ai diversi quesiti pervenuti dai Comuni sugli aspetti amministrativo-contabili e tecnico-urbanistici.

Entro e non oltre il termine perentorio del 17 marzo 2023 i Comuni in possesso dei requisiti (demografici, geografici e che non dispongano di playground pubblici), interessati all’ottenimento del contributo dovranno far pervenire all’indirizzo pec: pnrr.terzalinea@pec.governo.it la dichiarazione (allegato 3).

Ai fini della determinazione del contributo, sono state individuate le seguenti 4 fasce demografiche: fino a 1.000 abitanti; da 1.001 a 3.000 abitanti; da 3.001 a 5.000 abitanti; da 5.001 a 10.000 abitanti; in considerazione del numero di manifestazioni di interesse validamente pervenute, verrà quantificato il contributo attribuibile. Con decreto dipartimentale verrà quindi approvato e reso noto l’elenco dei Comuni assegnatari del contributo e l’entità dello stesso. Non è obbligatoria alcuna compartecipazione finanziaria da parte dell’ente beneficiario.

Si ricorda che gli interventi dovranno essere realizzati sulla base del modello di massima delineato nelle schede descrittive delle attrezzature da installare (Allegato 1 | Allegato 2 ). Il termine per l’aggiudicazione della fornitura delle attrezzature è fissato improrogabilmente al 31.3.2023 nel rispetto della milestone assegnata dalla Commissione Europea: la determina di aggiudicazione dovrà essere tempestivamente notificata al Dipartimento.

Allegati:

Impossibile assumere personale dipendente in deroga ai vincoli di limiti di spesa ex comma 557

L’Ente è tenuto a programmare i propri fabbisogni assunzionali nel rispetto della normativa vigente, adottando azioni, da modulare nell’ambito della propria autonomia, tali da assicurare il contenimento della spesa di personale entro i limiti recati dalle disposizioni di cui agli artt. 557 e seguenti, della legge n. 296/2006. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Veneto, con deliberazione n. 81/2023.

Nel caso di specie, il Comune istante rappresenta che – dovendosi provvedere ad assicurare in via immediata la regolare apertura dei servizi d’anagrafe nonché rinforzare la dotazione organica dell’ufficio tecnico, evidentemente sotto dimensionato, e nominare un Segretario Comunale titolare, già informalmente individuato in un vincitore di recente concorso – è costretto ad attuare un provvedimento che comporta il superamento del limite di spesa ex comma 557 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Trattasi di necessità oggettivamente inderogabili, la cui mancata risoluzione comporterebbe la chiusura di un importante servizio pubblico (anagrafe), l’impossibilità da parte dell’ufficio tecnico di supportare la realizzazione dei programmi di investimento e la completa mancanza di supporto giuridico-ammnistrativo a servizio dell’ente.

La Sezione ricorda che l’obbligo di contenimento della spesa di personale permane, a carico degli enti territoriali (…) secondo il parametro individuato dal comma 557-quater, da intendere in senso statico, con riferimento al triennio 2011-2013” (Sezione delle autonomie n. 16/2016/QMIG), non essendo ammissibile “che la sterilizzazione degli effetti della stessa, ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, possa essere ricavata in via interpretativa dal sistema”.

La novella normativa in materia di capacità assunzionali degli enti territoriali, di cui all’art. 33, co. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 e dal decreto attuativo 17 marzo 2022, non ha sospeso la vigenza – quindi non è dettata in sostituzione – della disciplina di contenimento della spesa di personale di cui all’art. 1, cc. 557 ss, legge n. 296/2006, e ciò è chiaramente desumibile dall’art. 7 del decreto 17 marzo 2020 che prevede una deroga esplicita riservata alla “maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5” del decreto stesso (quindi per i Comuni “sotto soglia”), in quanto essa “non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”. Tale circostanza non può che confermare la valenza precettiva del principio generale di contenimento della spesa di personale dettato dall’art. 557, legge n. 296/2006 (cfr. Sezione delle autonomie. n. 16/2016/QMIG) che non può essere pretermesso se non nei casi di espresse previsioni legislative per specifiche finalità e in relazione a particolari fattispecie, fatte salve le eventuali ipotesi di neutralità finanziaria sul bilancio dell’ente, che si realizzano laddove si consegua la sterilizzazione dell’impatto della spesa sulla contabilità dell’ente attraverso la completa copertura della stessa con finanziamenti provenienti da fonti esterne (fondi europei o privati).

 

La redazione PERK SOLUTION

PNRR Avvisi PAdigitale 2026. Chiarimenti sulla partecipazione dei Comuni in Unione

Il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, nella sezione FAQ del Portale “PA Digitale”, ha fornito alcuni importanti chiarimenti relativi alle fasi attuative degli interventi – finanziati mediante gli Avvisi a valere sulla Missione 1, Componente 1 del PNRR – di cui sono beneficiari i Comuni facenti parte di Unione.
I chiarimenti, richiesti da tempo da Anci per risolvere le criticità attuative portate all’attenzione dell’Associazione da diverse Unioni, si riferiscono ai casi in cui il Comune fa parte di un’Unione a cui ha delegato/trasferito la gestione dei propri sistemi informativi, e riguardano in particolare l’acquisizione dei CUP, la nomina di RP e RUP, l’individuazione del soggetto realizzatore, la gestione delle procedure di individuazione e contrattualizzazione dei fornitori.

In particolare, viene chiarito che il Soggetto Attuatore degli avvisi di PA digitale 2026 è il Comune. Sarà quindi il rappresentante legale del Comune a definire tutti i parametri del finanziamento richiesto e a firmare la candidatura.
Due scenari ammissibili:
1-il Comune iscrive i fondi nel proprio bilancio e firma i contratti con gli operatori economici, L’Unione si occupa della gestione della procedura di selezione dei fornitori.
Il Comune dovrà indicare in piattaforma, nel fascicolo di progetto:
– quale “Soggetto Realizzatore” ciascun fornitore con cui Il Comune intrattiene un rapporto di fornitura;
– i contratti tra il Comune e gli operatori economici;
2. Il Comune e l’Unione stabiliscono nella convenzione le modalità di trasferimento dei fondi dal Comune alla propria Unione e sulla base di ciò questa iscrive sul proprio bilancio le relative somme e provvede a selezionare e stipulare i contratti con gli operatori economici.

Il Comune dovrà indicare in piattaforma, nel fascicolo di progetto:
– quale “Soggetto Realizzatore”: ciascun fornitore con cui l’Unione intrattiene un rapporto di fornitura;
– la Convenzione o l’accordo tra Enti comunque denominato, con cui il Comune ha dato mandato all’Unione di provvedere all’esecuzione delle attività oggetto del finanziamento;
– insieme a questa, i contratti tra l’Unione e gli operatori economici.

In ogni caso il Comune resta Soggetto Attuatore (con tutti gli obblighi connessi) ed è tenuto a richiedere il CUP. Il Certificato di Regolare esecuzione redatto dal RUP dell’Unione dovrà essere controfirmato dal Responsabile del Procedimento del Comune. Nei rapporti tra Comune e Unione va garantita la tracciabilità dei flussi finanziari e dell’operazione menzionando chiaramente il CUP relativo al progetto PNRR sia nell’accordo Comune-Unioni sia negli atti di affidamento.

 

La redazione PERK SOLUTION

Rifiuti: pubblicato in G.U. il decreto per presentazione MUD 2023

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 marzo il Decreto della Presidenza del Consiglio che aggiorna la modulistica per il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD). Dal momento della pubblicazione in Gazzetta, gli obblighi degli operatori vengono posticipati di ulteriori 120 giorni dalla data di pubblicazione stessa, vale a dire fino all’8 luglio 2023. Nel provvedimento è stata data puntuale attuazione agli ultimi interventi normativi al livello nazionale e di Unione europea. I quattro allegati al decreto sono relativi alla compilazione del MUD, alla comunicazione rifiuti semplificata, ai modelli di raccolta dati e alle istruzione per la presentazione telematica.

Allegati:

DPCM 3 febbraio 2023
– Allegato 1 – Istruzioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione ambientale
Allegato 2 – Comunicazione rifiuti semplificata
Allegato 3 – Modelli Raccolta dati
Allegato 4 – Istruzioni per la presentazione telematica

 

La redazione PERK SOLUTION

Certificazione Covid: pubblicati i dati definitivi di IMU, add.le IRPEF, IPT e RC Auto

La RGS ha pubblicato i dati definitivi desunti da fonte F24 e fonte ACI per la compilazione dei modelli relativi alla certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19 per l’anno 2022, di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e al relativo DM di attuazione n. 242764 del 18 ottobre 2022.

Con riferimento al 2019, i dati pubblicati di fonte F24 e ACI, che saranno prospettati pre-compilati nella colonna “Accertamenti 2019 (b)” della Sezione 1 – Entrate del Modello COVID-19/2022, corrispondono a quelli presenti nella medesima colonna “Accertamenti 2019 (b)” del Modello COVID-19/2021 relativo alla certificazione 2021 e sono, quindi, da intendersi come dati definitivi. Si ricorda che, per la voce Addizionale comunale IRPEF, i dati fanno riferimento al gettito 2020 (si rinvia a quanto meglio precisato, in merito, al paragrafo B.1 dell’Allegato 1 al decreto interministeriale n. 273932 del 28 ottobre 2021, relativo alla certificazione COVID-19 del 2021). Con riferimento al 2022, i dati pubblicati sono dati definitivi comunicati dal Dipartimento delle Finanze.

In particolare, come indicato nel paragrafo B.1 dell’Allegato 1 al richiamato decreto interministeriale n. 242764 del 18 ottobre 2022, i dati di cui alla Tabella 1 relativi a “Imposta municipale propria (IMU), Tributo per i servizi indivisibili (TASI), IMI, IMIS” sono i dati definitivi di gettito per l’anno d’imputazione 2022 riferiti alle deleghe di versamento, al lordo di ogni trattenuta o compensazione, presentate entro il 28 febbraio 2023.

Gli importi dei versamenti F24 fanno riferimento ai codici comune indicati nelle deleghe e possono, quindi, risentire di eventuali errori commessi dai contribuenti.

I dati di cui alle Tabelle 2, 3 e 4 relativi a “Addizionale comunale IRPEF” – “Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)” – “Imposta sulle assicurazioni RC auto”, rappresentando, come indicato nel paragrafo B.1 dell’Allegato 1 al decreto interministeriale n. 242764 del 18 ottobre 2022, i versamenti effettuati nell’anno 2022, come già anticipato nel comunicato pubblicato in data 20 febbraio 2023, non hanno subito variazioni e sono, pertanto, definitivi.

Con riferimento all’Addizionale comunale IRPEF, i cui dati di gettito sono contenuti nella Tabella 2 – contenente n. 2 Fogli – si rappresenta che:

  • il Foglio 1, denominato “Dati prospettati”, contiene i dati definitivi di gettito 2020 e i dati definitivi di gettito 2022 dei comuni per i quali il Modello COVID-19/2022 avrà valorizzate le colonne “Accertamenti 2019 (b)” e “Accertamenti 2022 (a)” della Sezione 1 – Entrate;
  • il Foglio 2, denominato “Dati non prospettati”, contiene l’elenco dei comuni per i quali le suddette colonne della Sezione 1 – Entrate del Modello COVID-19/2022 non saranno, invece, valorizzate. Pertanto, i dati definitivi di gettito 2020 e i dati definitivi di gettito 2022, riportati in tale Foglio, hanno valenza solo informativa. Gli enti presenti in tale elenco, in sede di compilazione del Modello COVID-19/2022, avrebbero dovuto, infatti, compilare le apposite colonne dedicate alle politiche autonome in aumento o in diminuzione, producendo sul saldo complessivo della certificazione il medesimo effetto neutro derivante dalla mancata prospettazione dei dati. Pertanto, questa Ragioneria Generale dello Stato, al fine di semplificare l’attività di certificazione di tali enti, ritiene, di non esporre nei modelli il relativo gettito. Al riguardo, per maggiori chiarimenti, si rimanda al dettaglio delle motivazioni esposte nell’apposita colonna denominata “Motivazione”.

Di seguito le tabelle con i dati riferiti sia all’anno 2022 sia all’anno 2019 per singolo ente:

 

La redazione PERK SOLUTION

Imposta di soggiorno: la nota IFEL di commento alla Risoluzione n.1/DF/2023

Con la risoluzione n.1/DF/2023, il Dipartimento delle Finanze sembra pervenire alla conclusione per cui il nuovo modello di dichiarazione ministeriale dell’imposta di soggiorno esonera i soggetti obbligati dal presentare ulteriori dichiarazioni/comunicazioni eventualmente richieste dai Comuni a decorrere dall’anno di imposta 2022.

Con l’odierna nota di commento, IFEL richiama le ragioni – in gran parte già evidenziate con la nota di chiarimento del 28 novembre 2022 – che portano a non ritenere condivisibile la risoluzione ministeriale.

Stralcio dei ruoli fino a mille euro: disponibili i moduli da trasmettere per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate

Con n il Comunicato Stampa del 6 marzo 2023, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso noto di aver pubblicato, sul proprio sito internet, le istruzioni e i moduli aggiornati con le novità previste dal decreto Milleproroghe sull’annullamento dei debiti fino a mille euro.

Come noto, la Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) ha previsto l’annullamento automatico (“Stralcio”) dei carichi di importo residuo fino a mille euro, affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali. Si tratta di un annullamento automatico di tipo “parziale”, riferito alle somme dovute a titolo di:
•    interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
•    sanzioni e interessi di mora (articolo 30, comma 1, del DPR n. 602/1973).

L’annullamento automatico di tipo “parziale” non riguarda invece le somme dovute a titolo di:
•    capitale;
•    rimborso spese per procedure esecutive;
•    diritti di notifica.

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della Strada (DLgs n. 285/1992), diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, l’annullamento “parziale” riguarda esclusivamente gli interessi (compresi quelli di cui all’articolo 27, comma 6, della Legge n. 689/1981 e quelli di cui all’articolo 30, comma 1, del DPR. n. 602/1973) e non  le predette sanzioni (che vengono quindi considerate come somme dovute a titolo di “capitale”).
Gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali hanno potuto esercitare (Legge di Bilancio 2023) la facoltà di non applicare l’annullamento parziale adottando, entro il 31 gennaio 2023, uno specifico provvedimento, pubblicato sul proprio sito istituzionale e trasmesso, entro la stessa data, all’Agente della riscossione.

La Legge di conversione del Decreto Milleproroghe (Legge n. 14/2023 di conversione del DL n. 198/2022) dà la facoltà agli enti che non hanno adottato entro il 31 gennaio 2023 il provvedimento di non applicazione all’annullamento “parziale” di farlo entro la nuova scadenza del 31 marzo 2023.
La norma citata consente inoltre, agli stessi enti, di applicare l’annullamento “integrale” dei propri crediti – comprensivo quindi della quota “capitale” nonché delle eventuali spese per procedure esecutive e diritti di notifica, per il cui rimborso l’Agente della riscossione presenterà apposita richiesta all’ente creditore – adottando, entro il 31 marzo 2023, uno specifico provvedimento.
I provvedimenti, adottati dagli enti nelle forme previste dalla legislazione vigente e pubblicati nei rispettivi siti istituzionali, devono essere comunicati all’Agenzia delle entrate-Riscossione entro la medesima data del 31 marzo 2023.

Documentazione
Modulo non applicazione “Stralcio” parziale
Modulo applicazione “Stralcio” integrale

 

La redazione PERK SOLUTION

Consiglio di Stato: Divieto di proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime

L’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, laddove sancisce il divieto di proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative è norma self executing e quindi immediatamente applicabile nell’ordinamento interno, con la conseguenza che le disposizioni legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle suddette concessioni sono con essa in contrasto e pertanto, non devono essere applicate. Lo ha ribadito il Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza del 1 marzo 2023, n. 2192.

L’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, prescinde del tutto dal requisito dell’interesse transfrontaliero certo, atteso che la Corte di giustizia si è espressamente pronunciata sul punto ritenendo che l’interpretazione in base alla quale le disposizioni del capo III della direttiva 2006/123 si applicano non solo al prestatore che intende stabilirsi in un altro Stato membro, ma anche a quello che intende stabilirsi nel proprio Stato membro è conforme agli scopi perseguiti dalla suddetta direttiva. Ai fini dell’applicabilità dell’art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative deve ritenersi sussistente il requisito della scarsità della risorsa naturale a disposizione di nuovi potenziali operatori economici.

Non solo i commi 682 e 683 dell’art. 1 della l. n. 145 del 2018, ma anche la nuova norma contenuta nell’art. 10-quater, comma 3, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, conv. in l. 24 febbraio 2023, n. 14, che prevede la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in essere, si pone in frontale contrasto con la sopra richiamata disciplina di cui all’art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE, e va, conseguentemente, disapplicata da qualunque organo dello Stato.

 

La redazione PERK SOLUTION

Ristoro ai comuni della perdita di gettito a seguito della riclassificazione degli immobili portuali

È stato pubblicato in G.U. n. 58 del 9-3-2023 il decreto del MEF del 13 febbraio con il quale viene disposta l’erogazione del contributo per il ristoro ai comuni della perdita di gettito a seguito della riclassificazione degli immobili adibiti alle operazioni e ai servizi portuali.

Il provvedimento scaturisce dalla applicazione della normativa di riferimento: in primo luogo l’art. 1, comma 578 della Legge n. 205/2017, il quale stabilisce che costituiscono immobili a destinazione portuale, anche se affidati in concessione a privati, da iscrivere in catasto nella categoria E/1, le banchine e le aree scoperte dei porti di rilevanza economica nazionale ed interamente adibiti ai servizi portuali, nonché le connesse infrastrutture, strade, ferrovie e le aree destinate al servizio passeggeri. Inoltre, l’art. 1, comma 579, dispone che gli intestatari catastali dei suddetti immobili possono presentare dal 1° gennaio 2019 atti di aggiornamenti per la revisione del classamento, con la conseguenza che gli stessi incidono sull’applicazione della disciplina dell’IMU recata nell’art. 1, commi da 738 a 783 della Legge n. 160/ 2019.

Con il decreto si procede, per gli anni 2020 e successivi, alla rettifica in aumento o in diminuzione dei contributi previsti dai decreti 22 dicembre 2020 e 14 settembre 2021 del Ministro dell’economia e delle finanze, emanati
di concerto con il Ministro dell’interno e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Gli importi risultanti dalla rettifica di cui al punto precedente e da attribuire a regime, a decorrere dall’anno 2020, nel limite del contributo annuo previsto nell’importo massimo di 9,35 milioni di euro, sono individuati nel riparto di cui all’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto nel quale e’, altresi’, contenuta la metodologia del riparto stesso.

 

La redazione PERK SOLUTION