Nella riunione del 14 dicembre scorso, la Commissione Arconet ha affrontato la mancanza di collegamento tra PIAO e documenti di programmazione finanziaria previsti a legislazione vigente per ciascuna delle pubbliche amministrazioni. Al fine di quantificare le risorse finanziarie destinate alla realizzazione dei programmi dell’ente, il DUP deve fare necessariamente riferimento alle risorse umane disponibili con riferimento alla struttura organizzativa dell’ente necessaria per assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, e alla sua evoluzione nel tempo.
Risulta pertanto evidente che, in occasione dell’approvazione del DUP e del bilancio di previsione, gli enti non possono fare riferimento al Piano triennale dei fabbisogni di personale definito nell’ultimo PIAO adottato che riguarda il triennio che decorre dall’esercizio in corso.
Per consentire la determinazione delle risorse finanziarie relative alla spesa di personale del triennio successivo è necessario che nel DUP sia inserita la programmazione triennale del personale (aggiornata rispetto all’ultimo PIAO adottato), eventualmente rinviando le indicazioni analitiche non necessarie per la quantificazione delle risorse finanziarie al successivo PIAO.
Al pari di quanto previsto dall’art. 3, comma 2, del DM 30 giugno 2022 per la sottosezione a) sul valore pubblico della Sezione Valore pubblico, Performance e Anticorruzione che, per gli enti locali, fa riferimento alle previsioni generali contenute nella Sezione strategica del documento unico di programmazione, anche per la sottosezione della Sezione Organizzazione e Capitale umano del PIAO riguardante il piano triennale del fabbisogno del personale, gli enti locali devono fare riferimento alle indicazioni del DUP riguardanti la programmazione triennale dei fabbisogni di personale.
Al riguardo, il rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, invitato in qualità di esperto, condivide la necessità di definire un collegamento tra il PIAO e i documenti di programmazione degli enti territoriali, che ad oggi manca, e segnala che, a tal fine, è in atto una raccolta delle proposte correttive per favorire l’allineamento e l’aggiornamento del PIAO anche con riferimento alla verifica dei fabbisogni. Anche per tali motivazioni solo dal prossimo anno è previsto il funzionamento del portale e l’allineamento dinamico della documentazione inviata.
In conclusione, la Commissione concorda sulla necessità di proseguire con ulteriori riflessioni e approfondimenti al fine di formulare la proposta di aggiornamento del principio contabile applicato e, in vista dell’approvazione dei bilanci di previsione 2023-2025, si concorda altresì sulla necessità di pubblicare una apposita FAQ sul sito ARCONET della Ragioneria Generale dello Stato.
In GU le modalità di utilizzo del Portale unico del reclutamento da parte delle autonomie locali
È stato pubblicato in G.U. n. 9 del 12-01-2023 il decreto del 15 settembre 2022 riguardante le modalità di utilizzo del Portale Unico del reclutamento da parte delle autonomie locali. Al fine di garantire modalità di reclutamento rapide, trasparenti e innovative che assicurino l’acquisizione di personale con competenze qualificate e con orientamento al valore pubblico, le regioni e gli enti locali ricorrono all’utilizzo del Portale unico del reclutamento di cui all’art. 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di seguito «Portale», disponibile all’indirizzo www.InPA.gov.it sviluppato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri che ne cura la gestione.
In fase di prima applicazione, e comunque non oltre sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, comunque non oltre il 31 maggio 2023, le regioni e gli enti locali possono continuare ad utilizzare anche i propri portali eventualmente già in uso. Mediante la procedura di accreditamento regioni ed enti locali dispongono di una propria area riservata nella quale:
- pubblicano bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo determinato e indeterminato, gli avvisi per la mobilità dei dipendenti pubblici e gli avvisi di selezione per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo;
- ricevono e monitorano le candidature relative ai bandi e agli avvisi di cui alla lettera a);
- producono report e analisi statistiche;
- acquisiscono e ricercano i curricula vitae dei candidati alle procedure;
- pubblicano le graduatorie finali di merito e gli esiti delle procedure;
- ricercano professionisti ed esperti a cui conferire incarichi di collaborazione con contratto di lavoro autonomo, previa procedura selettiva;
- pubblicano l’avviso selettivo per individuare i componenti degli organismi indipendenti di valutazione;
- effettuano comunicazioni agli utenti.
La redazione PERK SOLUTION
PNRR Istruzione. L’elenco dei comuni potenzialmente beneficiari del Fondo Opere Indifferibili 2023
Il Ministero dell’istruzione e del merito ha pubblicato sul proprio sito istituzionale l’elenco degli enti locali potenzialmente destinatari della preassegnazione del Fondo Opere Indifferibili 2023.
La redazione PERK SOLUTION
Fondo Opere Indifferibili 2023. Procedura semplificata
Con comunicato del 12 gennaio 2023, il Ministero dell’interno informa che l’articolo 1, comma 370, della legge n.197 del 29 dicembre 2022, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito dell’aggiornamento dei prezzari regionali di cui all’articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, e a valere sulle risorse del Fondo per l’avvio di opere indifferibili, ha previsto, per l’anno 2023, in aggiunta all’importo assegnato con il relativo decreto di assegnazione, un contributo calcolato nella misura del 10 per cento dell’importo di cui al citato decreto.
Alla preassegnazione accedono, su base semestrale, gli enti locali attuatori, così come definiti dall’articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
Pertanto, vi rientrano gli enti locali attuatori degli interventi relativi alle seguenti misure del PNRR di competenza del Ministero dell’interno:
M2C4 I2.2 (Medie opere): contributo ex articolo 1 comma 139 ss. L. 145/2018 (decreti di assegnazione del 23/02/2021 e 08/11/2021);
M5C2 I2.1 (Rigenerazione urbana): contributo ex articolo 1 comma 42 ss. Legge n.160/2019 (decreto di assegnazione del 30/12/2021);
M5C2 I2.2 (Piani urbani integrati): contributo ex articolo 21 decreto-legge n. 152/2021 (decreto di assegnazione del 22/04/2022 e successive modifiche).
A tal proposito, con gli elenchi allegati al presente comunicato sono stati individuati gli enti potenzialmente beneficiari del contributo in esame che devono confermare l’interesse alla preassegnazione accedendo all’apposita piattaforma Regis. Nello specifico:
Allegato 1 relativo all’articolo 1 comma 139;
Allegato 2 relativo all’articolo 1 comma 42;
Allegato 3 relativo all’articolo 21.
La mancata conferma di interesse all’ulteriore importo assegnato entro il termine di 20 giorni dalla pubblicazione del presente comunicato nel sito istituzionale comporta la rinuncia automatica alla preassegnazione. In quest’ultimo caso, l’ente locale avrà comunque la possibilità di accedere alla procedura ordinaria di cui ai commi 375 e seguenti.
Si provvederà a formalizzare le relative preassegnazioni definitive con decreto del Ragioniere generale dello Stato relativo per i soli enti, che entro la data prevista, avranno provveduto a confermare l’interesse al contributo attraverso le modalità sopra indicate. Il predetto decreto costituisce titolo per l’accertamento delle risorse a bilancio.
Procedura ordinaria 2023
Si fa presente che all’esito della procedura semestrale semplificata e sulla base delle risorse che si rendono disponibili, possono accedere al Fondo gli interventi finanziati con risorse statali o europee, secondo il seguente ordine di priorità:
- gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
- gli interventi integralmente finanziati la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026 relativi al Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n.59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.101, e quelli in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n.32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n.55;
- gli interventi integralmente finanziati la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026 e che siano attuati:
1. dal Commissario straordinario di cui all’articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n.234, per la realizzazione degli interventi inseriti nel programma di cui all’articolo 1, comma 423, della citata legge n.234 del 2021;
2. dall’Agenzia per la coesione territoriale, per gli interventi previsti dal decreto di cui all’articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n.25;
3. dal commissario straordinario nominato ai sensi dell’articolo 4-ter, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.9, per la realizzazione degli interventi disciplinati nell’accordo di programma per la realizzazione degli 4. interventi di messa in sicurezza e bonifica nel sito contaminato di interesse nazionale di Brescia Caffaro, sottoscritto il 18 novembre 2020 e approvato con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n.169 del 24 novembre 2020;
4. gli interventi per i quali sia stata presentata, per l’anno 2022, istanza di accesso al Fondo di cui al comma 369 e con riguardo ai quali non sia stata avviata, nel termine prefissato, la relativa procedura di affidamento;
5. limitatamente al secondo semestre, gli interventi integralmente finanziati con risorse statali la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026.
La redazione PERK SOLUTION
Esenzione IMU su immobili occupati
Il comma 81 dell’art. 1 della legge n. 197/2022, legge di bilancio 2023, introduce una nuova lettera g-bis) all’articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che esenta dal pagamento dell’IMU gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio e invasione di terreni o edifici (rispettivamente articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale) o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo deve comunicare al comune interessato, secondo modalità telematiche da stabilire con decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa nel momento in cui cessa il diritto all’esenzione. Il successivo comma 82 istituisce un fondo con una dotazione di 62 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2023, per ristorare i comuni a fronte delle minori entrate derivanti dall’attuazione delle nuova lettera g-bis).
A tale proposito si ricorda che il comma 759 prevede che sono esenti dall’imposta, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l’Italia, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, attività di religione o di culto.
La redazione PERK SOLUTION
Aggirare la soglia dei contratti con affidamenti diretti plurimi viola il Codice degli appalti
Parcellizzare lavori di appalti di manutenzione al fine di aggirare la soglia prevista dalla norma, e quindi procedere con affidamenti periodici plurimi, viola la legge e i principi di libera concorrenza, di non discriminazione, di parità di trattamento e di rotazione degli affidamenti. Inoltre, denota da parte delle amministrazioni pubbliche che procedono in tale direzione una incapacità o non volontà di programmazione pubblica corretta dei lavori. E’ quanto ha ribadito ancora una volta l’Autorità Nazionale Anticorruzione, intervenendo sulla violazione ripetuta e sistematica del Codice degli Appalti da parte di un Comune, negli anni dal 2019 al 2021.
Anac intima al Comune di prendere atto dei rilievi sollevati a fronte di un’approfondita istruttoria, e di mettersi in regola al più presto, fornendo trenta giorni di tempo per la risposta. Il ricorrere di possibili irregolarità da parte del Comune, con il continuo spezzettamento degli appalti e il pressoché costante utilizzo degli affidamenti diretti, era stato segnalato anche alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti.
L’Autorità ha fatto poi presente all’Ente che l’affidamento dei servizi di committenza ausiliaria ad Asmel violava il Codice dei contratti. “Le attività di committenza ausiliare diverse da quelle inerenti alla gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata – scrive Anac -, devono essere affidate conformemente al Codice dei contratti, con le procedure previste in relazione alle varie soglie individuate per le diverse tipologie di affidamento, qualora non siano svolte da una centrale di committenza in collegamento con la fornitura di attività di centralizzazione delle committenze”.
La redazione PERK SOLUTION
Contributo incremento indennità di funzione: Certificazione utilizzo entro il 16 febbraio 2023
Con comunicato del 9 gennaio, il Ministero dell’interno fornisce chiarimenti e precisazioni in merito alle modalità di riparto e di utilizzo del fondo per le indennità di funzione dei sindaci e degli amministratori locali, di cui all’art. 1, commi 583-587 della legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022).
Inoltre, al fine di assicurare nell’anno 2023 una distribuzione delle risorse che tenga conto delle specificità di ciascun ente e che consenta a ciascun comune di disporre del contributo nella misura quanto più possibile adeguata alle effettive necessità, evitando la dispersione di parte delle risorse assegnate, è stato predisposto uno specifico certificato sull’utilizzo del contributo per l’anno 2022 da compilare a cura dei comuni interessati entro il prossimo 16 febbraio 2023, accessibile con le consuete credenziali nell’area TBEL del sito istituzionale al seguente indirizzo web: https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify, nel quale sono riportati, per ciascuna tipologia di indennità, gli importi assegnati all’ente. In caso di mancata trasmissione del certificato non sarà possibile procedere all’assegnazione delle risorse per l’anno 2023.
Tra i chiarimenti, il Ministero ha precisato che, per i comuni fino a 3.000 abitanti, le risorse oggetto di riparto con decreto interministeriale del 30.5.2022 sono aggiuntive rispetto al contributo a regime, erogato a partire dall’anno 2020, ai sensi dell’articolo 57-quater, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Viene evidenziato, altresì, che le risorse sono destinate, in via esclusiva, a compensare il maggiore onere che gli enti sostengono per adeguare le indennità in precedenza erogate agli amministratori in misura intera rispetto ai nuovi importi derivanti dall’applicazione dei commi 583 e ss. della legge di bilancio 2022, con la conseguenza che qualsivoglia delibera che abbia inciso in senso riduttivo rispetto all’ammontare previsto dalla legislazione allora vigente, farà insorgere, in capo al comune, l’obbligo di procedere alla restituzione dell’intero contributo ricevuto. Pertanto, in caso di una precedente riduzione con delibera dell’ammontare delle indennità previste dalla normativa all’epoca vigente, dovrà applicarsi il comma 3, dell’articolo 1, decreto interministeriale 30 maggio 2022, secondo cui i comuni sono tenuti a riversare sul Capo XIV – capitolo 3560 “Entrate eventuali e diverse del Ministero dell’interno” – articolo 03 “Recuperi, restituzioni e rimborsi vari” l’importo del contributo non utilizzato nell’esercizio finanziario 2022 per la copertura del maggior onere di cui al comma 1.
ALLEGATI
Videosorveglianza, proroga al 30 gennaio per la presentazione dei progetti
Con la Circolare del Ministero dell’interno del 30 dicembre 2022 è stata disposta la proroga al 30 gennaio 2023 del termine per la presentazione delle richieste di ammissione ai finanziamenti sulla videosorveglianza, che prevedono risorse complessive pari a 36 milioni di euro. La proroga si è resa necessaria in considerazione della complessità della fase di predisposizione delle progettualità nonché delle tempistiche necessarie all’approvazione delle stesse in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Rimane fermo l’ulteriore termine di 30 giorni per la trasmissione della relativa documentazione all’Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di Polizia del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
Al riguardo, si ricorda che era stata diramata il 13 dicembre 2022 la Circolare del Ministero dell’Interno con la quale si evidenzia lo schema di Patto per la sicurezza urbana dedicato ai sistemi di videosorveglianza e utile alla concessione di contributi previsti ai sensi del decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 ottobre u.s. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1° dicembre scorso. E’ esplicitamente previsto che valgono i Patti in essere già sottoscritti tra Comune e Prefettura anche riferiti alle procedure di presentazione delle annualità precedenti.
Non potranno avere accesso a tali risorse i Comuni che hanno già beneficiato del finanziamento in una delle ultime tre procedure di concessione di contributi (triennio precedente).
È estesa inoltre la possibilità di presentare le richieste anche ai Comuni in forma associata, la cui convenzione preveda tra le funzioni e i servizi da svolgere in modo coordinato il servizio di Polizia municipale, e alle Unione di Comuni. Si ricorda infine che i Comuni devono presentare le richieste di ammissione ai contributi alla Prefettura territorialmente competente utilizzando, a pena di irricevibilità, il modello allegato A) al decreto.
La redazione PERK SOLUTION
Edilizia scolastica, riapertura piattaforma di monitoraggio e di rendicontazione
Il Ministro dell’istruzione e del merito informa, con nota del 4 gennaio 2023, che a partire dal 10 gennaio e fino al 10 febbraio p.v. verrà riaperta la piattaforma di verifica della rendicontazione e monitoraggio (GIES) relativamente alla gestione procedurale degli interventi di edilizia scolastica finanziati nell’ambito del programma c.d. “Fondo Comma 140” ex art. 25, comma 1 e 2-bis del D.L. 50 del 2017 e art. 1, comma 140, legge 232 del 2016.
Gli Enti avranno la possibilità di caricare le richieste per la validazione dei QTE rimodulati attraverso la compilazione del format, consultabili sul sito istituzionale del ministero.
La redazione PERK SOLUTION
Legge di bilancio 2023: Misure per fronteggiare l’aumento del costo dei materiali per le opere pubbliche
I commi da 369 a 379 della legge di bilancio 2023 recano alcune disposizioni volte a fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici di lavori, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici a seguito dell’aggiornamento, per l’anno 2023, dei prezzari regionali, in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, anche tramite accordi quadro ovvero affidate a contraente generale, la dotazione del Fondo per l’avvio di opere indifferibili, di cui all’articolo 26, comma 7, del DL 17 maggio 2022, n. 50, attraverso un incremento delle risorse finanziarie a disposizione. L’incremento in questione è pari a: 500 milioni di euro per l’anno 2023, di 1000 milioni di euro per il 2024, 2000 milioni di euro per l’anno 2025, 3000 milioni di euro per l’anno 2026 e di 3500 milioni di euro per l’anno 2027.
A valere sulle risorse del Fondo per l’avvio di opere indifferibili, agli interventi degli enti locali finanziati con risorse previste dal PNRR nonché dal PNC è preassegnato, in aggiunta all’importo assegnato con il relativo decreto di assegnazione, un contributo calcolato nella misura del 10 per cento dell’importo di cui al citato decreto. Le amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento provvedono, entro e non oltre il
5 gennaio 2023, ad aggiornare i sistemi di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato completando l’inizializzazione dei progetti oggetto di finanziamento e le attività di profilazione degli utenti. Entro il 10 gennaio 2023 e il 10 giugno 2023 le amministrazioni statali finanziatrici
individuano, sulla base dei dati presenti nei citati sistemi informativi, l’elenco degli enti locali potenzialmente destinatari della preassegnazione, completo dei codici unici di progetto (CUP). Tale elenco è pubblicato nel sito internet istituzionale dell’amministrazione statale finanziatrice entro i medesimi termini.
Entro i successivi venti giorni gli enti locali dovranno accedere all’apposita piattaforma informatica già in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al fine di confermare la preassegnazione. Come indicato nella nota esplicativa di ANCI, i Comuni e le Città Metropolitane sono invitate, a partire dal 10 gennaio p.v., a controllare gli elenchi pubblicati sui siti internet delle Amministrazioni Statali finanziatrici dei propri interventi (a valere su risorse Pnrr o PNC ) al fine di verificarne l’inserimento dell’investimento e relativo CUP di cui sono soggetti attuatori e, nel caso di mancata presenza in elenco, ad attivarsi immediatamente per chiederne un’integrazione entro il 30 gennaio p.v., termine entro il quale, attraverso la Piattaforma Regis, occorre confermare la preassegnazione delle risorse. La mancata conferma equivale a rinuncia alla preassegnazione e dà diritto all’accesso al Fondo con una procedura ordinaria di cui ai commi 375 e seguenti.
Con decreto del Ragioniere generale dello Stato, da adottarsi rispettivamente entro il 15 febbraio 2023 (per il primo semestre) e il 15 luglio 2023 (per il secondo semestre) è approvato l’elenco degli interventi per i quali sia stata riscontrata la conferma di accettazione della preassegnazione. Tale decreto costituisce titolo per l’assegnazione delle risorse in bilancio nonché per l’avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche.
Per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall’aggiornamento dei prezzari, le stazioni appaltanti debbono preliminarmente procedere alla rimodulazione delle “somme a disposizione” indicate nel quadro economico degli interventi e che possano utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
La redazione PERK SOLUTION