Anci ha pubblicato una prima nota di lettura sui contenuti principali di interesse per Comuni e Città metropolitane di cui si occupa il disegno di legge di bilancio 2023, nel testo trasmesso alla Camera dei deputati.
La redazione PERK SOLUTION
Anci ha pubblicato una prima nota di lettura sui contenuti principali di interesse per Comuni e Città metropolitane di cui si occupa il disegno di legge di bilancio 2023, nel testo trasmesso alla Camera dei deputati.
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Riparto fondi 2022 per le minoranze linguistiche storiche
Continue readingPubblichiamo il testo del DDL Bilancio 2023 “bollinato” dalla Ragioneria generale dello Stato. Gli articoli in totale salgono a 174 contro i 156 dell’ultima bozza. Il Presidente della Repubblica ha firmato e autorizzato la presentazione al Parlamento del disegno di legge, dove inizierà il suo esame con tempi molto ristretti. L’esame partirà dalla Camera, dove venerdì 2 dicembre è in calendario l’audizione del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti di fronte alle Commissioni Bilancio congiunte di Camera e Senato.
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Anci rende noto che il ministero dell’Istruzione ha autorizzato l’emissione degli ordini di pagamento, a titolo di rimborso ai Comuni, delle spese per la mensa del personale scolastico statale. Il contributo complessivamente pari a € 104.776.678,00, che ha visto un incremento di 42 milioni di euro rispetto ai 62,7 degli anni precedenti grazie all’impegno dell’Anci, è assegnato direttamente ai Comuni, secondo le modalità di cui al comma 41, art.7 della legge 135/2012.
Quest’anno, oltre all’incremento delle risorse, Anci ha ottenuto anche una revisione dei criteri per permettere l’ampliamento della platea dei fruitori inserendo anche quei Comuni dove le scuole effettuano rientri pomeridiani, anche se non a tempo pieno, e per garantire una maggiore equità tenendo conto di tutto il personale che può usufruire del pasto. Le risorse assegnate potranno essere consultate nella Tabella – Erogazione MENSA anno 2022 a favore dei Comuni.
Per apprezzando i risultati ottenuti, l’Anci continuerà ad esprimere presso le competenti sedi istituzionali, la criticità sul riconoscimento di un “contributo” in luogo dell’intero costo sostenuto dai Comuni per i pasti forniti al personale scolastico statale.
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Relativamente agli incentivi tecnici previsti dall’ art.113 d. Lgs. 50/2016 nel testo vigente è consentito adottare un’accezione estesa del requisito della procedura comparativa necessaria alla corresponsione degli stessi, tale da includere anche forme di affidamento più ridotte e semplificate, quali quelle riferibili allo svolgimento di indagini di mercato e della comparazione concorrenziale tra più soluzioni negoziali che vincolano il committente alla valutazione tra le diverse offerte secondo canoni predeterminati, a contenuto più o meno complesso, secondo la diversa tipologia e oggetto del contratto da affidare. Lo ha chiarito la Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 173/2022.
Il previo esperimento di una procedura comparativa è stato ritenuto, infatti, alla luce del tenore letterale dell’art. 113, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, un presupposto necessario per il riconoscimento degli incentivi tecnici, nella forma, quantomeno, dello svolgimento di indagini di mercato e della comparazione concorrenziale tra più soluzioni negoziali che vincolano il committente alla valutazione tra le diverse offerte secondo canoni predeterminati, a contenuto più o meno complesso, secondo la diversa tipologia e oggetto del contratto da affidare. Quale logica conseguenza è stato affermato che le procedure non comparative (come, per esempio, i lavori in amministrazione diretta), non sono idonee ai fini del riconoscimento degli incentivi tecnici.
Pur confermando l’esperimento di una procedura comparativa come presupposto necessario per il riconoscimento degli incentivi tecnici, la Sezione accoglie una accezione estesa anche a forme più ridotte e semplificate, riferibili quantomeno allo svolgimento di indagini di mercato e della comparazione concorrenziale tra più soluzioni negoziali che vincolano il committente alla valutazione tra le diverse offerte secondo canoni predeterminati, a contenuto più o meno complesso, secondo la diversa tipologia e oggetto del contratto da affidare.
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È stato pubblicato in G.U. n. 278 del 28-11-2022 la delibera 2 agosto 2022 del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile che ripartisce le risorse residue stanziate dall’art. 1, comma 314, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall’art. 28 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, pari rispettivamente a 88,6 milioni di euro e a 110 milioni di euro, concernenti la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese.
Le risorse vengono ripartite come segue, secondo annualità di legge:
a) 21,6 milioni di euro (annualità 2021) in favore delle settantadue aree selezionate nel ciclo 2014-2020, per un importo di 300 mila euro per ciascuna area;
b) 172 milioni di euro in favore di quarantatré nuove Aree interne, per un importo di 4 milioni di euro per ciascuna area;
c) 5 milioni di euro per attività di Assistenza tecnica e rafforzamento amministrativo.
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IFEL ha pubblicato una nota di chiarimento sul regime dichiarativo e sugli altri adempimenti connessi al riversamento dell’imposta di soggiorno ai Comuni, alla luce di talune incertezze, sorte a seguito della prima applicazione della nuova dichiarazione telematica dell’imposta di soggiorno introdotta dal D.L. n. 34/2020.
Il decreto, nel disciplinare il nuovo adempimento dichiarativo, da effettuarsi mediante il canale telematico dell’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno dell’anno successivo rispetto a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, non incide in alcun modo sulle modalità e sui tempi di versamento, di norma trimestrali, dell’imposta di soggiorno da parte dei gestori delle strutture ricettive ai Comuni, né tantomeno sulle comunicazioni che si accompagnano a tale riversamento e che sono disciplinate dal regolamento comunale. Le comunicazioni rese ai Comuni congiuntamente al riversamento periodico del gettito non ne rappresentano un adempimento diverso ed autonomo, ma anzi ne costituiscono il complemento necessario per l’amministrazione ad effettuare la contestuale riconciliazione tra versamento, numero di pernottamenti e gestore della struttura ricettiva. Pertanto, la previsione del nuovo obbligo dichiarativo non assorbe la potestà, che rimane in capo ai Comuni ai sensi dall’art. 52 del Dlgs 446/1997, di disciplinare le modalità di riversamento dell’imposta (e le comunicazioni trimestrali collegate).
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La proroga tecnica, nella prospettiva eurounitaria, costituisce uno strumento eccezionale e temporaneo, volto esclusivamente ad assicurare una data prestazione in favore della Pubblica amministrazione, nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di gara, ed è ammessa solo nei casi eccezionali in cui, per ragioni oggettive estranee all’amministrazione, vi sia l’effettiva necessità di assicurare il servizio nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di gara. Il ricorso all’utilizzo reiterato ed illegittimo di proroghe di un contratto di servizio viola, invece, i principi eurounitari di concorrenza, par condicio e trasparenza ed è fonte di responsabilità erariale.
La Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale per l’Umbria, sentenza 23 novembre 2022, n. 99, ha ribadito che i principi eurounitari di messa in concorrenza, apertura al mercato e par condicio tra i potenziali ed effettivi offerenti impongono alle amministrazioni di organizzarsi affinché, venuto a scadenza un contratto, possa essere immediatamente operativo quello successivo, in modo che non vi sia alcuna soluzione di continuità, anche per salvaguardare l’utenza, specie ove il servizio in questione investa la cura della persona umana. Le proroghe, nella prospettiva eurounitaria, costituiscono uno strumento eccezionale e temporaneo.
Ogni norma interna di livello ordinario, sia essa nazionale che regionale, deve essere interpretata in una prospettiva eurounitariamente orientata, al fine di assicurare i ricordati principi di concorrenza, apertura al mercato e par condicio, e non può essere interpretata con esiti antieurounitari, poiché, tra le varie interpretazioni possibili, deve essere preferita quella che conduce ad esiti riconcilianti con le regole sovranazionali.
Una efficiente gestione dei servizi, infatti, impone all’amministrazione di prevedere, programmare, ideare l’avvicendamento tra affidatari e di adottare tempestive iniziative, programmando le “scadenze amministrative” al fine di far subentrare il nuovo affidatario senza dilazione; la procedura di gara pubblica deve essere svolta in data anteriore rispetto alla scadenza del precedente contratto e, comunque, al più tardi entro la fine dell’eccezionale primo periodo di proroga, in modo da non creare soluzioni di continuità nella prestazione del servizio. Bando, contratto e altri atti possono contenere clausole specifiche, prevedendo che le prestazioni di servizio a carico del nuovo affidatario debbano essere effettuate a far tempo dalla scadenza del termine previsto nel contratto stipulato con il precedete affidatario.
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La Corte dei conti, Sez. Toscana, deliberazione n. 231/2022, in riscontro ad una richiesta di parere in merito al corretto criterio da applicare per definire la fascia demografica di appartenenza dell’ente ai fini della determinazione delle capacità assunzionali, ai sensi del D.L. n. 34 del 30/04/2019, ha evidenziato che il riferimento operato dall’art. 33, comma 2 all'”ultimo rendiconto della gestione approvato” per individuare la disciplina applicabile ai comuni “collocati” tra due valori soglia induce a ritenere che proprio questo sia il parametro temporale cui ancorarsi, e non l’anno in cui si programma l’assunzione, né il penultimo precedente a quello di riferimento, ai sensi dell’art. 156, co. 2 Tuel. D’altra parte, il dato rilevante per la dimensione demografica non potrà che essere quello attestato dall’Istat, ente pubblico di produzione, sviluppo e diffusione dell’informazione statistica ufficiale e di indirizzo e coordinamento del sistema statistico nazionale, che garantisce una certificazione statistica basata su criteri scientifici ed imparziali.
ll parametro della popolazione residente risulta in tal modo costituito con carattere di oggettività (in quanto basato su criteri di rilevazione generali, valevoli per ogni amministrazione), e non affidato in via soggettiva a ciascun ente, con il rischio di criteri differenti in termini di modalità e tempistica. Pertanto, per rispondere cumulativamente ai primi due quesiti posti dal Comune di Seggiano, il dato da prendere a riferimento per determinare la classe demografica deve coincidere con il dato demografico ufficiale certificato dall’Istat nell’ultimo esercizio.
Infine, la Sezione precisa che il tetto di spesa cui fare riferimento per gli enti che al momento dell’entrata in vigore della legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015), che ha previsto, al comma 707 dell’articolo 1, l’abolizione del patto di stabilità, non superavano i 1.000 abitanti sia quello rappresentato dal comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 anche qualora nel corso del tempo essi dovessero superare i 1.000 abitanti.
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Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende noto che con i Decreti direttoriali n. 210 del 2 settembre 2022 e n. 302 del 7 novembre 2022 sono state erogate le risorse agli Ambiti territoriali beneficiari del contributo per l’assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali di cui alla Legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) art. 1, co 797 e seguenti.
L’erogazione delle risorse è stata disposta a seguito del Decreto ministeriale n. 126 del 13 luglio 2022 “Liquidazione dei contributi in favore degli Ambiti territoriali per gli assistenti sociali in servizio nell’anno 2021 e determinazione delle risorse prenotate per il 2022” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2022) e del successivo Decreto ministeriale 163 del 22 settembre 2022 che ha liquidato ulteriori risorse (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2022).
La Legge 178/2020 (Legge di Bilancio per il 2021) all’articolo 1, comma 797 e seguenti, ha introdotto un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale definito da un operatore ogni 5.000 abitanti e un ulteriore obiettivo di servizio definito da un operatore ogni 4.000 abitanti. In quest’ottica, ai fini di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, ha previsto l’erogazione di un contributo economico a favore degli Ambiti sociali territoriali (ATS) in ragione del numero di assistenti sociali impiegati in proporzione alla popolazione residente.
Il contributo è così determinato:
Il finanziamento, a valere sul Fondo povertà, ha natura strutturale e non riguarda solo le nuove assunzioni. Dunque, ciascun Ambito avrà diritto al contributo per i relativi assistenti sociali fintantoché il numero di assistenti sociali in proporzione ai residenti si manterrà sopra le soglie previste dalla normativa. Pertanto, i contributi pubblici sono relativi anche al personale già assunto, laddove eccedente le soglie previste.
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