Contributo per spese di progettazione definitiva ed esecutiva, annualità 2022. Conferma interesse

L’articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n.160, ha disposto, a decorrere dall’anno 2020, l’assegnazione di contributi agli enti locali per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico.

Lo stanziamento previsto di 280 milioni di euro per l’anno 2022, è stato attribuito con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, del 10 giugno 2022, agli enti locali che, entro il 15 gennaio 2022, hanno prodotto richieste di contributo ritenute ammissibili e che, nella graduatoria di cui all’Allegato 1 del citato decreto interministeriale, si sono posizionate dal n.1 al n.1.782, sino alla concorrenza delle risorse assegnate.

Successivamente, l’articolo 1, comma 53-ter della legge 27 dicembre 2019, n.160, come integrato dall’articolo 16, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.115 – Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali (G.U. n.185 del 9 agosto 2022) – in corso di conversione in legge – prevede lo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l’anno 2022, mediante l’utilizzo delle risorse pari a 350 milioni di euro stanziate per l’anno 2023. È altresì previsto che gli enti locali, potenziali beneficiari del predetto scorrimento, confermino il permanere dell’interesse al contributo stesso.

La conferma di interesse al contributo, da inviare al Ministero dell’interno – Direzione Centrale per la Finanza Locale, deve essere effettuata esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (“AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati”), accessibile dal sito internet della stessa Direzione, a decorrere dal 12 settembre 2022 ed entro il termine perentorio del 22 settembre 2022.

L’adozione di tale modalità telematica è in linea con l’attività intrapresa da tempo dalla Direzione Centrale per la Finanza Locale nel rispetto delle disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della Pubblica Amministrazione che prevedono, tra l’altro, la digitalizzazione dei documenti, l’informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione

Si precisa, pertanto, che la conferma di interesse al contributo trasmessa con modalità e termini diversi da quelli previsti dal presente comunicato non sarà ritenuta valida. Il Ministero adotterà, entro il 10 ottobre 2022, il relativo decreto contenente la graduatoria definitiva e le risorse da attribuire agli enti interessati.

Gli enti locali potenzialmente beneficiari del contributo sono individuati dalla posizione n.1.783 a n.3.912 della graduatoria di cui all’Allegato 1 del decreto interministeriale del 10 giugno 2022, corrispondenti alle nuove risorse disponibili per l’anno 2023.

Nel caso di mancata conferma di interesse al contributo, il ministero procederà ad assegnare le risorse finanziarie disponibili agli enti locali le cui richieste sono posizionate successivamente nella richiamata graduatoria secondo l’ordine di posizione (fonte Ministero Interno).

 

La redazione PERK SOLUTION

Centri estivi 2022: registrato dalla Corte dei Conti il decreto di riparto delle risorse

Registrato dalla Corte dei Conti il decreto del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, di concerto con il Mef, di riparto delle risorse del Fondo pari a 58 milioni di euro, distribuite in base ai dati Istat riferiti alla popolazione minorenne, per l’organizzazione di iniziative nei centri estivi, servizi socioeducativi territoriali, centri con funzione educativa e ricreativa, rivolte ai minori nel periodo 1 giugno – 31 dicembre 2022. Gli importi spettanti ai singoli Comuni beneficiari sono stabiliti sulla base dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenne. Le risorse saranno accreditate nelle casse dei Comuni tramite pagamento effettuato dalla Banca d’Italia.

Si ricorda che il Dipartimento per le politiche della famiglia ha fornito indicazioni operative sulle modalità di spesa delle risorse destinate alle iniziative dei comuni da attuare nel periodo di riferimento.

 

La redazione PERK SOLUTION

Piano nazionale per la non autosufficienza: firmato decreto per oltre 2,6 miliardi a Regioni

Firmata dal ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali la proposta di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che adotta il nuovo Piano nazionale per la non autosufficienza, relativo al triennio 2022-2024, stanziando complessivamente oltre 2,6 miliardi di euro. Il Piano individua lo sviluppo degli interventi ai fini della graduale attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire su tutto il territorio nazionale.

Nello specifico, le risorse afferenti al Fondo per le non autosufficienze ammontano a:

– 822 milioni di euro per il 2022
– 865,3 milioni di euro per il 2023
– 913,6 milioni di euro per il 2024.

Sono altresì finanziate, specifica inoltre la nota, azioni volte alla realizzazione dei progetti previsti dalle ‘Linee di indirizzo per Progetti di vita indipendente’, sulla base della programmazione regionale, per 183 ambiti coinvolti e un ammontare complessivo di risorse a livello nazionale pari a più di 14,6 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2022-2024.

Infine, ai fini del rafforzamento dei Pua, Punti Unici di Accesso, sono previsti 20 milioni per il 2022 e 50 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2023-2024, da destinare alle assunzioni di personale con professionalità sociale presso gli Ambiti Territoriali Sociali. Il decreto è stato trasmesso per la firma alla presidenza del Consiglio e ai ministri Stefani, Speranza e Franco.

 

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Bando “Biblioteche e Comunità”, prorogato al 30 settembre

In riferimento alla seconda edizione del Bando “Biblioteche Comunità, si comunica che, al fine di garantire la più ampia partecipazione possibile, la scadenza per la presentazione delle domande, inizialmente prevista per le ore 13:00 del giorno 16 settembre 2022, è stata prorogata alle ore 13.00 di venerdì 30 settembre 2022.

Pertanto sono riaperti i termini di partecipazione al Bando come indicato, ma restano invariate le disposizioni contenute nel Bando medesimo, nonché le modalità previste per la presentazione delle candidature.

Il Bando

Scadenza prorogata al 30 settembre 2022

Allegato A – Elenco comuni del Mezzogiorno Città che legge 2020-2021
Allegato B – Criteri di valutazione delle proposte
Allegato C – Modello informativa protezione dati personali

Il dipendente pubblico non può assumere incarichi di amministrazione in società di capitali

Il dipendente pubblico non può assumere incarichi di amministrazione in società di capitali. L’articolo 60 del Dpr 3/1957 dispone, infatti, che l’impiegato non può esercitare il commercio, l’industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all’uopo intervenuta l’autorizzazione del Ministro competente. Si tratta di una causa di incompatibilità al cui riscontro consegue una diffida e poi l’eventuale decadenza dal pubblico impiego. Sussistendo un divieto assoluto di legge l’attività non è neppure autorizzabile dall’amministrazione di appartenenza. Ancorché il Dlgs 165/2001 si riferisca letteralmente agli incarichi per cui siano stati omessi la richiesta di autorizzazione e il versamento del compenso in ipotesi di violazione del divieto di assumere incarichi retribuiti senza autorizzazione, non può esservi alcun dubbio in ordine all’applicabilità del disposto normativo anche all’ipotesi – più grave – dello svolgimento di incarichi non autorizzabili perché incompatibili per i pubblici dipendenti.

Con queste motivazioni, la Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale Umbria, con sentenza n. 60/2022, ha condannato il dipendente percepite per un incarico vietato, incompatibile con il mantenimento della qualità di pubblico dipendente e, quindi, non autorizzabile.

 

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Superamento limite trattamento accessorio per i compensi finanziati con i fondi del PNRR

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 116/2022, pronunciandosi ad una richiesta di un Ente ribadisce che il trattamento economico accessorio destinato al personale comunale impiegato nei progetti di transizione digitale finanziati nell’ambito del PNRR, in quanto finanziato dai medesimi fondi, non rileva ai fini dei limiti previsti dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

La Sezione si è pronunciata con deliberazione n. 111/2022/PAR del 7 luglio 2022, confermando la possibilità del superamento dei limiti previsti dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in presenza di una spesa neutra per gli equilibri di bilancio dell’ente locale in quanto “eterofinanziata”. Né sono ravvisabili ragioni per discostarsi da quanto già affermato in quella sede, benché la presente fattispecie non sia in verità perfettamente sovrapponibile. Nel parere reso con la richiamata deliberazione, infatti, la spesa “eterofinanziata” riguardava l’intero trattamento economico del personale dei servizi per l’impiego. La richiesta di parere in esame, invece, concerne il solo trattamento accessorio del personale coinvolto in progetti di transizione digitale finanziati con i fondi del PNRR. La disposizione di contenimento della spesa per il trattamento accessorio del personale, peraltro, riprendendo i criteri esplicitati dalla Sezione nel già richiamato parere, trova un limite alla propria operatività nella neutralità finanziaria dei progetti di transizione digitale in questione rispetto agli equilibri di bilancio dell’ente locale.

Pertanto, il trattamento accessorio “eterofinanziato” a valere sulle risorse del PNRR per progetti di transizione digitale, pertanto, non rileva ai fini dei limiti fissati dall’articolo 23, comma 2, del legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nel rispetto di quanto precisato dal parere di questa Sezione espresso con deliberazione n. 111/2022/PAR del 7 luglio 2022.

La Sezione ricorda comunque che il trattamento accessorio in questione dovrà essere correttamente gestito non solo in relazione alle norme di contenimento della spesa del personale, ma anche in relazione a quanto previsto, tra l’altro, dalle disposizioni del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle funzioni locali, in tema di fondo per le risorse decentrate, e dall’articolo 113 del decreto legislativo 12 aprile 2016, n. 50, in tema di incentivi per funzioni tecniche, ove ne ricorrano i presupposti.

 

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Servizi e forniture, revisione dei prezzi solo se prevista nei documenti di gara

La revisione dei prezzi negli appalti di servizi e forniture è consentita solo se prevista nei documenti di gara “in clausole chiare, precise e inequivocabili”. Lo ricorda l’Anac nell’Atto del presidente su una richiesta di parere da parte dell’Arma dei Carabinieri relativa alla possibilità di procedere a modifiche, anche relative ai prezzi, dei contratti di appalto in corso di esecuzione – nello specifico per la fornitura di risme di carta formato A4 – a causa dell’attuale situazione internazionale e della persistente emergenza sanitaria da Covid-19.

Anche i più recenti interventi normativi in materia, osserva Anac, confermano tale possibilità. Il riferimento è all’articolo 29 del decreto 4/2022 che con riguardo alle procedure di affidamento indette successivamente alla sua entrata in vigore, stabilisce “fino al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus Covid” l’obbligo di inserire, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi.

Quanto ai contratti in corso invece il legislatore è intervenuto al fine di mitigare gli effetti dell’eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione con il decreto 73/2021 solo ed esclusivamente per gli appalti di lavori e non per quelli di servizi e forniture: il provvedimento introduce un meccanismo di compensazione a favore delle imprese appaltatrici di opere pubbliche e prevede l’emanazione di un apposito decreto del Ministero delle Infrastrutture che rilevi le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’otto per cento dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

Lo stesso legislatore non ha invece adottato specifiche misure per gli appalti di servizi e forniture. L’assenza di un meccanismo di compensazione/ revisione dei prezzi anche per gli appalti di servizi e forniture, analogo a quello disciplinato per i lavori, è stata evidenziata anche dall’Anac, che ha chiesto al Governo e al Parlamento un urgente intervento normativo per consentire “la revisione dei prezzi negli appalti per far fronte agli esorbitanti incrementi delle materie prime nei contratti in corso di esecuzione riguardanti servizi e forniture”.

Pertanto, allo stato, con riguardo ai contratti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti, a seguito dell’emergenza sanitaria in corso, possono procedere a modifiche dei rapporti contrattuali in corso, nei limiti indicati dall’art. 106 del codice appalti, cioè solo se le modifiche sono previste chiaramente nei documenti di gara.

In ottica collaborativa l’Anac ricorda che con riferimento all’emergenza epidemiologica da Covid-19 l’Autorità ha adottato diversi atti, pubblicati sul sito istituzionale nella sezione “Emergenza Covid-19”. Tra questi, il “Vademecum per velocizzare e semplificare gli appalti pubblici” evidenzia la possibilità, per la stazione, per far fronte all’emergenza sanitaria, di procedere alle eventuali e conseguenti variazioni dei contratti in corso di esecuzione, nei limiti previsti dall’art. 106 del codice appalti.

 

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ARERA: Avvio di procedimento per la definizione di standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell’attività di smaltimento e di recupero

L’ARERA, con deliberazione del 6 settembre 2022, n. 413/2022/R/rif, avvia un procedimento per la definizione di adeguati standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell’attività di smaltimento e di recupero, procedendo alla verifica in ordine ai livelli minimi di qualità e alla copertura dei costi efficienti, in coerenza con quanto previsto dal comma 1-bis dell’articolo 202 del decreto legislativo 152/06 (come introdotto dall’articolo 14, comma 2, della Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021).

L’Autorità si propone di implementare nuove azioni e strumenti regolatori, necessari a tener conto, simultaneamente, degli effetti dell’avvenuto recepimento del c.d. “Pacchetto sull’economia circolare” e della concomitante attuazione del PNRR, secondo una stabile impostazione di forte attenzione al profilo infrastrutturale del settore, e di promozione sia della capacità del sistema locale di gestire integralmente i rifiuti, sia del conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale, europei e nazionali, quali, ad esempio, la prevenzione o l’incremento dei livelli di riutilizzo e di riciclaggio, da un lato, e la riduzione del conferimento in discarica, dall’altro.

Il PNRR prevede misure rivolte al settore dei rifiuti, che si rivelino utili a contribuire al rilancio dell’intero Paese, contemplando sia investimenti (rivolti “ad un miglioramento della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, alla realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclaggio di rifiuti organici, multimateriale, vetro, imballaggi in carta e alla costruzione di impianti innovativi per particolari flussi”), che riforme, rilevando come, alla luce “delle evidenze emerse dalla Commissione UE sull’assenza di una rete integrata di impianti di raccolta e trattamento rifiuti, attribuibile all’insufficiente capacità di pianificazione delle Regioni e, in generale, alla debolezza della governance, risulti necessario sviluppare un Programma nazionale per la gestione dei rifiuti”.

Si tratta di un insieme di azioni che l’Autorità intende supportare, nell’ambito di un quadro di efficace coordinamento delle attività poste in essere dagli attori della regolazione multilivello che caratterizza il comparto, portando a compimento il disegno di un sistema locale capace di chiudere il ciclo di gestione.

 

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INAIL, Autoliquidazione 2022/2023: Nuovo formato JSON

L’INAIL informa che è disponibile il nuovo formato JSON per ricevere le basi di calcolo e inviare le dichiarazioni delle retribuzioni.

Per l’autoliquidazione del premio 2022/2023 è possibile ricevere le basi di calcolo dal servizio “Richiesta basi di calcolo” e inviare le dichiarazioni delle retribuzioni tramite il servizio “Invio telematico dichiarazione salari”, in formato JSON.

Il nuovo formato, rispetto all’attuale (txt), garantisce una migliore interazione tra i servizi online dell’Inail e i software esterni, una maggiore fruibilità nell’utilizzo e una più facile lettura.
Al fine di consentire un graduale adeguamento, per la prossima autoliquidazione, 2022/2023, è possibile utilizzare sia il vecchio che il nuovo formato, mentre dalla successiva, l’autoliquidazione 2023/2024, è disponibile il solo formato JSON.

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