Le Linee guida sul lavoro agile della PA

Sono state presentate dal ministro della PA ai sindacati le Linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del decreto recante modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle Pubbliche Amministrazioni.
Le Linee guida anticipano in parte quello che sarà previsto nei CCNL per tutti i comparti. Il documento indica i presupposti indispensabili alla concessione dello smart working con un’adeguata rotazione del personale autorizzato alla prestazione di lavoro agile, assicurando comunque la prevalenza per ciascun lavoratore del lavoro in presenza. L’adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria ed è consentito a tutti i lavoratori – siano essi con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale e indipendentemente dal fatto che siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato. I dipendenti dovranno pertanto sottoscrivere un accordo individuale con i datori di lavoro che disciplini l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali dell’amministrazione, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore.
La prestazione lavorativa in modalità agile è svolta senza un vincolo di orario nell’ambito delle ore massime di lavoro giornaliere e settimanali stabilite dai CCNL. In ogni caso deve essere individuata una fascia di inoperabilità (disconnessione) – nella quale il lavoratore non può erogare alcuna prestazione lavorativa. Tale fascia coincide con il periodo di 11 ore di riposo consecutivo di cui all’art. 17, comma 6, del CCNL 12 febbraio 2018 a cui il lavoratore è tenuto. Nelle giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non è possibile effettuare lavoro straordinario, trasferte, lavoro disagiato, lavoro svolto in condizioni di rischio. Si deve fornire il lavoratore di idonea dotazione tecnologica. Inoltre per accedere alle applicazioni del proprio ente può essere utilizzata esclusivamente la connessione Internet fornita dal datore di lavoro. In caso di problematiche di natura tecnica e/o informatica, e comunque in ogni caso di cattivo funzionamento dei sistemi informatici, qualora lo svolgimento dell’attività lavorativa a distanza sia impedito o sensibilmente rallentato, il dipendente è tenuto a darne tempestiva informazione al proprio dirigente. Questi, qualora le suddette problematiche dovessero rendere temporaneamente impossibile o non sicura la prestazione lavorativa, può richiamare il dipendente a lavorare in presenza. In caso di ripresa del lavoro in presenza, il lavoratore è tenuto a completare la propria prestazione lavorativa fino al termine del proprio orario ordinario di lavoro.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Riparto del Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti, per l’anno 2020

È stato pubblicato in G.U. n. 252 del 21 ottobre 2021 il DPCM 6 agosto 2021, concernente il riparto del Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti, per l’anno 2020, che ammonta a 10.000.000,00 euro, in favore dei comuni che ne abbiano fatto domanda entro il 21 dicembre 2020, ivi incluse le precedenti richieste non soddisfatte integralmente per le annualità 2016, 2017, 2018 e 2019, con le modalità stabilite dal decreto dirigenziale del Ministero dell’interno del 24 novembre 2020. Alla data del 21 dicembre 2020 sono state trasmette telematicamente sei richieste di contributo erariale, le quali, tuttavia, non sono state ammesse al beneficio di legge per mancanza dei requisiti previsti dalla normativa; pertanto con le risorse disponibili per l’anno 2020, pari a 10.000.000,00 di euro, sono attribuiti contributi ai comuni per le somme richieste ma non corrisposte, per carenza di fondi, negli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, per un importo complessivo pari a 6.320.039,28 euro. Le cui risorse sono attribuite ai comuni che sono obbligati a sostenere spese, di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della spesa corrente risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, verificatisi entro il 25 giugno 2016.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Il Quaderno Anci sull’accordo individuale per il lavoro agile negli enti locali

Uno strumento agevole per i Comuni per potersi orientare nella normativa sullo smart working e il rientro in presenza nella pubblica amministrazione: questo l’obiettivo dell’ultimo Quaderno operativo di Anci dedicato a “L’accordo individuale per il lavoro agile negli enti locali“. Il manuale traccia il quadro normativo di riferimento e le norme adottate per il rientro in presenza nella pubblica amministrazione e prevede una sezione ad hoc dedicata alla modulistica con esempi tipo di domanda di attivazione del lavoro agile e di accordo individuale con le indicazioni necessarie per lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Della collana dei Quaderni Anci fa parte anche il recente Vademecum “Manuale per i sindaci. Elezioni amministrative 2021” che illustra, invece, i principali adempimenti che attendono i Sindaci e gli amministratori locali neoeletti. Il testo, anche in questo caso, offre modelli, schemi di provvedimenti e deliberazioni che forniscono strumenti operativi pronti all’uso.

Piccoli Comuni: Brunetta e Decaro presentano il progetto “P.I.C.C.O.L.I.”

Quarantadue milioni di euro in 41 mesi per rafforzare la capacità amministrativa dei piccoli Comuni italiani. È entrato nel vivo il progetto “P.I.C.C.O.L.I. – Piani di intervento per le competenze, la capacità organizzativa e l’innovazione locale”, iniziativa realizzata nell’ambito del PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020, uno degli strumenti della politica di coesione finanziati dall’Unione europea attraverso i fondi strutturali e di investimento europei. Il progetto del Dipartimento della funzione pubblica, che affida ad Anci la competenza nazionale per la progettazione partecipata e l’affiancamento alle amministrazioni locali, è stato illustrato oggi a Roma, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio, dal ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e dal presidente dell’Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro.
“Questo intervento fa parte di un ampio ventaglio di iniziative del Governo e in particolare del Dipartimento della funzione pubblica – ha sottolineato il ministro Renato Brunetta – a supporto dei Comuni, i più penalizzati in questi anni dal blocco del turnover e dalla contrazione della spesa per investimenti sul capitale umano. Ora l’inversione di marcia è netta, grazie al progetto P.I.C.C.O.L.I., agli altri realizzati grazie ai fondi strutturali e soprattutto a quelli previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e in gran parte già tradotti in norme, con le semplificazioni, le nuove e rapide modalità di reclutamento per il personale Pnrr, i percorsi di carriera più fluidi, il rafforzamento della formazione. Un altro importante pacchetto di misure per gli enti locali troverà spazio nella legge di bilancio. Siamo davanti a un enorme investimento sulle competenze e sulle tecnologie per sostenere il cambiamento organizzativo necessario alla transizione digitale e per assicurare ai Comuni personale e strumenti adeguati. Senza mai dimenticare l’obiettivo finale: garantire a cittadini e imprese servizi efficienti e di qualità. Abbiamo le risorse e l’intelligenza per vincere questa sfida”.
“I piccoli Comuni – afferma il presidente Anci, Antonio Decaro – rappresentano l’ossatura portante del Paese: sul totale di 7.904 Comuni italiani ben 5.490 hanno una popolazione inferiore a cinquemila abitanti, rappresentano il 17% della popolazione italiana e amministrano il 54% del territorio nazionale. Custodiscono anche gran parte del patrimonio storico e naturalistico del Paese. Per questo è nostro dovere prendercene cura. Purtroppo in questi anni la frenesia e il mito della grande città ha determinato un progressivo spopolamento. E invece la pandemia ci ha fatto scoprire che esiste nel nostro Paese una riserva di luoghi e di vita che ci restituisce una dimensione nuova, salutare in cui non solo è bello vivere ma è anche possibile. Per far questo però c’è bisogno di renderli efficienti e moderni, pur conservando la loro peculiarità. È fondamentale la convergenza tra la storica battaglia dell’Anci in difesa della rete dei piccoli Comuni e gli impegni assunti dal Governo nazionale su diversi fronti. Sono stati già conseguiti risultati concreti. Si è allentata la stretta sulle assunzioni di nuovo personale. Può essere selezionato un numero maggiore di Segretari comunali. Sono arrivate in porto semplificazioni richieste da lungo tempo nella redazione dei bilanci e in altri adempimenti burocratici. Quest’anno per i piccoli Comuni sono state stanziate risorse per investimenti per 2,8 miliardi, cui va aggiunto il miliardo di euro destinato dal Pnrr al Piano nazionale borghi. Il Progetto P.I.C.C.O.L.I. è coerente e importante corollario di questi interventi, affinché l’afflusso delle risorse finanziarie e l’assunzione di nuovo personale si traducano in ciò che alla fine conta davvero: un servizio migliore ai cittadini, una risposta più rapida e completa a ogni loro esigenza nei confronti delle Amministrazioni locali”.
Il progetto P.I.C.C.O.L.I. ha visto arrivare 1.502 manifestazioni di interesse (1.399 singole e 103 in forma aggregata), per un totale di 1.988 Comuni con meno di 5.000 abitanti. Gli ambiti tematici più selezionati sono stati bilanci, contabilità, gestione del personale e riscossione dei tributi (24%), smart working (22%), acquisti e appalti pubblici (19%), semplificazione (18%), gestione associata servizi locali (17%).
L’Anci sta attualmente supportando i Comuni nella progettazione partecipata dei Piani di intervento: 471 enti hanno già trasmesso il piano al Dipartimento della funzione pubblica, 552 hanno ultimato il percorso di analisi dei fabbisogni e 612 sono al lavoro. Sono in corso le interlocuzioni con Formez PA individuato come soggetto attuatore, che fornirà sostegno per la transizione amministrativa e digitale delle amministrazioni.

Progetto Piccoli Comuni (Le slide)

Audizione UPI al Senato sul il Disegno di Legge delega sulla revisione dei Contratti pubblici

Semplificare le procedure della disciplina sui contratti pubblici, ridurre il numero delle stazioni appaltanti, qualificando le strutture delle Province e delle Città metropolitane. Queste le finalità che deve avere il Disegno di Legge delega sulla revisione dei Contratti pubblici per l’UPI espresse dal Vicepresidente dell’Associazione delle Province Stefano Marcon, Presidente della Provincia di Treviso, in audizione alla Commissione Lavori Pubblici del Senato.

“Uno dei passaggi essenziali per l’attuazione delle direttive europee sugli appalti pubblici è la creazione di un sistema più strutturato e qualificato di stazioni appaltanti pubbliche. Ad oggi 53 Province delle 76 delle Regioni a Statuto Ordinario hanno attivato il servizio di Stazione Unica Appaltante, e sono oltre 1.500 i Comuni che hanno aderito ad una SUA Provinciale per un totale di gare svolte nel 2020, in piena pandemia e con tutte le limitazioni imposte dalle restrizioni sanitarie, pari a oltre 1.800 per un importo di più di 2 miliardi e 100 milioni. E’ un esempio di buona amministrazione che va valorizzata, attraverso un’indicazione chiara del legislatore con la qualificazione di diritto delle stazioni appaltanti delle Province e delle Città metropolitane. E’ chiaro che questa scelta deve essere accompagnata dal rafforzamento della capacità amministrativa e strutture tecniche in ambito provinciale e metropolitano necessarie per progettare, aggiudicare, realizzare gli appalti. Veri e propri Centri di competenza per l’innovazione che mettano in rete e a disposizione di tutti gli enti locali piattaforme tecnologiche e servizi in grado di favorire la raccolta dei fabbisogni e la digitalizzazione dei processi di programmazione, gestione, esecuzione e monitoraggio degli appalti e degli investimenti pubblici locali, promuovendo processi di cooperazione e di trasformazione digitale di tutto il sistema di governo locale”. È quanto si legge nel comunicato diffuso dall’UPI.

 Documento UPI Audizione Commissione Lavori pubblici Senato 21 ottobre 2021

TOSAP in caso di lavori in concessione pubblica

L’occupazione di suolo pubblico effettuata da una impresa che realizza l’opera in forza di una concessione conferita dallo Stato è soggetta al pagamento della TOSAP. È quanto stabilito dalla CTR Toscana, con la sentenza del 24/09/2021 n. 1034, nel pronunciarsi sull’appello proposto da Autostrade per l’Italia in merito al pagamento della TOSAP per occupazione di alcune strade comunali. I giudici tributari,  anche sulla scorta di una recente pronuncia della Corte di Cassazione in una fattispecie analoga (Cass. n. 20974/2020), hanno concluso che, nel caso in esame, il suolo occupato era gestito in regime di concessione da un ente che agiva in piena autonomia e non quale sostituto dello Stato nello sfruttamento dei beni. In particolare, i giudici ricordano che il presupposto impositivo è costituito, ai sensi degli artt. 38 e 39 del d.lgs. n. 507 del 1993, dall’occupazione di qualsiasi natura di spazi ed aree, anche soprastanti o sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni o delle province, che comporti un’effettiva sottrazione della superficie all’uso pubblico indipendentemente dalla sussistenza o meno di un atto di concessione – autorizzazione all’occupazione del soprassuolo comunale. È applicabile nella specie, l’art. 38 comma 2 del d.lgs. n. 507/1993 non essendo dubbio che il viadotto autostradale costituisca un impianto ai fini della norma di cui si controverte, in quanto esso è costituito da una costruzione completata da strutture, quali gli impianti segnaletici e di illuminazione, che ne aumentano l’utilità.
Né sussiste l’esenzione ai sensi dell’art. 49, lett. a, del richiamato decreto, “posto che la società A. s.p.a. ha la gestione economica e funzionale del viadotto in forza della concessione per l’esecuzione dei lavori pubblici conferita dallo Stato a norma del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 143, le ipotesi di esenzione dalla TOSAP previste dal d.lgs. n. 507 del 1993 art. 49 lett. a) nel bilanciamento tra l’interesse al prelievo fiscale per la sottrazione di un bene pubblico al godimento della comunità (comunale o provinciale), e quello alla realizzazione degli scopi istituzionali dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, ovvero di fini sociali ritenuti meritevoli di particolare tutela danno la prevalenza al secondo…. con rimando poi all’ eventuale esenzione per l’occupazione effettuata dall’impresa che ha provveduto, in forza di concessione conferita dallo Stato all’esecuzione del lavoro pubblico costituito dalla rete autostradale di cui fa parte il viadotto in questione, questa Corte ritiene che l’occupazione medesima debba considerarsi propria dell’ente concessionario e vada dunque assoggettata alla tassa ai sensi del d.lgs. n. 507 del 1993 art. 38, comma 2, in quanto la società concessionaria è l’esecutrice della progettazione e della realizzazione dell’opera pubblica (d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 143, comma 1) a fronte del corrispettivo costituito dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente i lavori realizzati (art. 143 comma 2) per la durata di regola_ non superiore a trenta anni (art. 143 comma 6)…. a nulla rileva il fatto che il viadotto sia di proprietà del demanio e che, al termine della concessione, anche la gestione di esso ritorni in capo allo Stato poiché, nel periodo di durata della concessione stessa il bene che pure è funzionale all’esercizio di un servizio di pubblica utilità è gestito in regime di concessione da un ente che agisce in piena autonomia e non quale mero sostituto dello Stato nello sfruttamento dei beni … ne deriva che l’esenzione prevista dall’art. 49 lett. a del citato decreto non spetta in quanto non si configura l’occupazione da parte dello Stato” (Cass. n. 18385/2019 nonché 28341/2019 e 20974/2020).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Interventi e servizi sociali dei comuni singoli o associati, invio questionario entro il 31 ottobre 2021

Scade il 31 ottobre 2021 il termine per compilare il questionario elettronico sui servizi sociali erogati dai comuni (spese sociali), accedendo all’indirizzo http://comunispesasociale.mef.gov.it.
La rilevazione sugli interventi e servizi sociali dei comuni singoli o associati raccoglie informazioni con cadenza annuale sulle politiche di welfare gestite a livello locale. In particolare, i dati raccolti riguardano il numero di utenti e le spese impegnate per i servizi sociali gestiti dai Comuni (singolarmente o in forma associata), dalle Province, dalle Regioni e da altri Enti territoriali che affiancano o sostituiscono i Comuni in questa funzione. Le informazioni raccolte riguardano inoltre l’assetto territoriale dell’offerta, le quote pagate dalle famiglie e dal S.S.N. come compartecipazione alla spesa per i servizi erogati, le fonti di finanziamento della spesa. Un questionario aggiuntivo rileva informazioni sui nidi e gli altri servizi educativi per la prima infanzia
Le unità di rilevazione dell’indagine sono i Comuni, le loro associazioni e tutti gli enti che contribuiscono all’offerta di servizi per delega da parte dei Comuni: consorzi, comprensori, comunità montane, unioni di comuni, ambiti e distretti sociali, Asl e altre forme associative, per un totale di circa 9 mila enti.
Da alcuni anni il campo di osservazione dell’indagine è stato ampliato per rilevare i servizi sociali e i contributi economici che le Regioni, le Città metropolitane e le Province possono fornire ai cittadini per conto dei Comuni o sulla base di quanto previsto dalla normativa regionale e delle Province Autonome.
La presente rilevazione, compresa tra le rilevazioni statistiche di interesse pubblico, è inserita nel Programma statistico nazionale 2017-2019 – Aggiornamento 2019, (codice IST-01181), approvato con DPR 25 novembre 2020. L’obbligo di risposta per questa rilevazione è sancito dall’art. 7 del decreto legislativo n. 322/1989 e dal Dpr 25 novembre 2020 di approvazione del Programma statistico nazionale 2017-2019 – Aggiornamento 2019. Tale obbligo non riguarda i dati di natura sensibile, in quanto l’interessato è libero di aderire o meno al trattamento statistico dei propri dati sensibili.

TAR, l’esercizio del potere di revoca del bando di gara e dell’aggiudicazione provvisoria

L’esercizio del potere di revoca è assoggettato alla ricorrenza di sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, declinati dall’art. 21-quinques della legge n. 241/90 e che si pongono in alternativa tra loro (come denotano le particelle disgiuntive). Come chiarito in giurisprudenza, trattasi di un potere connotato da notevole discrezionalità e ancorato a condizioni individuate con ampia estensione. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che il potere di revoca resta connotato da un’ampia discrezionalità: a differenza del potere di annullamento d’ufficio, che postula l’illegittimità dell’atto rimosso d’ufficio, quello di revoca esige, infatti, solo una valutazione di opportunità, seppur ancorata alle condizioni legittimanti dettagliate all’art. 21-quinquies l. n. 241/1990 e che, nondimeno, sono descritte con clausole di ampia latitudine semantica, sicché il valido esercizio dello stesso resta, comunque, rimesso a un apprezzamento ampiamente discrezionale dell’Amministrazione procedente.
È quanto ribadito dal TAR della Campania, Sede di Napoli, con sentenza n. 9397 dell’11/10/2021, a seguito ricorso presentato da una Società aggiudicataria della gara per la realizzazione di lavori pubblici. Sollecitato il Comune alla stipulazione del contratto, otteneva in riscontro la nota con cui l’Amministrazione comunale evidenziava l’insorgenza di problematiche di natura tecnica, risolvendosi poi con la revoca del bando di gara e dell’aggiudicazione provvisoria.
Tuttavia, i giudici amministrativi hanno rilevato profili di responsabilità precontrattuale del Comune, il quale ha mostrato di contravvenire agli obblighi di diligenza, non mantenendo un comportamento improntato ai doveri di correttezza e buona fede.
Da un lato, esso ha trascurato il rilievo che avrebbe assunto il fattore impeditivo alla realizzazione dei lavori, a tal riguardo considerando che l’Ente comunale non può ignorare la realtà del proprio territorio e deve attivarsi per la risoluzione delle problematiche prevedibili al momento della progettazione di un intervento pubblico.
D’altro lato, il Comune ha mancato al dovere di informazione, omettendo di far conoscere prontamente all’interessato l’esistenza delle cause che rendevano irrealizzabile l’opera pubblica, tanto da indursi a notiziare l’interessato solo dopo la notifica, da parte di questo, di un atto di diffida alla stipulazione del contratto. In altri termini, il Comune avrebbe potuto e dovuto conoscere l’elemento dirimente che avrebbe impedito di realizzare l’opera, senza intraprendere la procedura per poi risolversi a revocarla, ad aggiudicazione già disposta, senza nemmeno darne tempestiva notizia (cfr., di recente, Cons. Stato, sez. V, 12/7/2021 n. 5274: “Secondo il principio generale più volte affermato in giurisprudenza, l’amministrazione deve informare il proprio operato alla correttezza e buona fede in modo da evitare di ingenerare nel contraente privato affidamenti ingiustificati e informarlo tempestivamente della eventuale esistenza di cause ostative rispetto alla concreta possibilità di positiva conclusione della trattativa (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 5 settembre 2005, n. 6; Cass., S.U., 12 maggio 2008, n. 11656)”).
Pertanto, non può essere disconosciuta la responsabilità dell’apparato pubblico che, con il proprio comportamento, abbia inciso negativamente sulla posizione giuridica del destinatario dell’atto, il quale ha confidato nella positiva conclusione dell’iter e nell’ottenimento dell’utilità sperata (cfr. Cons. Stato, cit.: “deve rammentarsi che, per consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, la revoca dell’aggiudicazione e degli atti della relativa procedura, anche ove ritenuta legittima, “lascia intatto il fatto incancellabile degli affidamenti suscitati nell’impresa dagli atti della procedura di evidenza pubblica poi rimossi” (Cons. Stato, sez. V, 15 luglio 2013, n. 3831), onde i relativi comportamenti dell’amministrazione, allorché risultino contrastanti con le regole di correttezza e di buona fede di cui all’art. 1337 c.c., si pongono quali fatti generatori di responsabilità precontrattuale”).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Comunicazione tassi di interesse da applicare alle anticipazioni di liquidità concesse nel 2021

Ai sensi dell’art. 14 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 ed in relazione al Decreto del Ministero dell’Interno del 6 settembre 2021, con i quali sono state concesse anticipazioni di liquidità ad enti locali in dissesto finanziario, il Dipartimento del Tesoro comunica i tassi di interesse da applicare, il Direttore Generale del Tesoro comunica che il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni di liquidità, corrispondente al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione, rilevato alla data di emanazione del menzionato decreto sul mercato regolamentato dei titoli di Stato – MTS, è pari allo 0,04% .

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Situazione patrimoniale semplificata, pubblicato il decreto

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha pubblicato il decreto del 14 ottobre 2021, concernente le modalità semplificate di elaborazione della situazione patrimoniale da allegare al rendiconto di gestione degli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che rinviano la contabilità economico-patrimoniale. Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, del 10 novembre 2020.

La delibera di giunta concernente la decisione di avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale ai sensi dell’art. 232, comma 2, del TUEL, deve essere trasmessa alla Banca dati unitaria delle Amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all’art. 13 della legge n. 196 del 2009. Considerato che gli enti che non tengono la contabilità economico patrimoniale non possono elaborare il bilancio consolidato, tale delibera rappresenta anche l’esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato di cui all’art. 233-bis, comma 3, del TUEL.
I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che non tengono la contabilità economico patrimoniale ai sensi dell’art. 232, comma 2, del TUEL, sono tenuti a trasmettere alla BDAP il rendiconto comprensivo della situazione patrimoniale semplificata, secondo lo schema previsto per lo stato patrimoniale nell’allegato 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, e non inviano i seguenti allegati e documenti contabili relativi al rendiconto:
a. il conto economico,
b. l’allegato h) concernente i costi per missione,
c. i moduli economici e patrimoniali del piano dei conti integrato.