ANCI, proposte revisione norme sui Sindaci

Il Consiglio nazionale dell’Anci ha approvato all’unanimità il documento che il presidente Antonio Decaro, insieme ad una delegazione di primi cittadini sottoporrà alla presidenza del Consiglio dei ministri come risultato delle richieste che i sindaci fanno al Governo e al Parlamento per richiedere maggiori tutele e rispetto per il loro lavoro. L’Anci rileva come da anni si susseguono casi e fattispecie che vedono i sindaci, gli amministratori e i dirigenti destinatari di provvedimenti relativi a imputazioni di responsabilità in sede penale, civile, amministrativa ed erariale che si concludono nella stragrande maggioranza con archiviazioni. In questo contesto, emerge la debolezza o l’assenza del nesso di causalità fra la condotta censurata e l’evento, mentre i sindaci risultano sempre responsabili per l’esercizio o il mancato esercizio di un potere, molto al di là dei compiti e delle responsabilità. Sostanzialmente, i Sindaci chiedono l’affermazione concreta di un principio di eguaglianza e di pari dignità con le altre cariche elettive e di governo”. Su questi temi l’Anci ha elaborato sei richieste specifiche predisponendo apposite proposte di norme con cui si richiede al Governo e al Parlamento, a tutti i gruppi parlamentari di maggioranza ed opposizione un impegno formale e concreto che porti all’adozione nell’arco dei prossimi tre mesi di un decreto-legge.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Censimento generale del personale in servizio presso gli enti locali, anno 2020

Con circolare n. 15969 del 7/7/2021, il Ministero dell’Intero informa sull’avvio, ai sensi dell’articolo 95 del TUEL, del Censimento generale del personale in servizio presso gli enti locali al 31.12.2020. La rilevazione, come noto, è unificata con il Conto annuale, curato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Le informazioni relative al Censimento del personale debbono essere comunicate dagli enti locali utilizzando le Tabelle del Conto annuale elencate nell’Allegato 1. I dati verranno acquisiti attraverso il sistema SICO del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ne curerà la trasmissione al Ministero dell’Interno. Ulteriori informazioni (tabelle n. 18, 19 e 20) sono contenute anche nell’allegato alla circolare n. 10 del 7.4.2021, emanata dal MEF sulla Relazione allegata al Conto annuale 2020. Il termine per la trasmissione dei dati richiesti è fissato al 31 luglio 2021. In merito all’obbligatorietà ed alle eventuali sanzioni conseguenti alla mancata trasmissione dei dati richiesti, si richiamano le disposizioni di cui agli artt. 7 e 11 del d. lgs. n. 322/1989, come modificati dall’art. 3, c. 74 della legge n. 24/2007.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contributi opere pubbliche per gli enti sciolti per mafia

Con comunicato del 7 luglio 2021, il Ministero dell’Interno, rende noto che ai sensi dell’articolo 1, comma 277, della legge 27 dicembre 2017, n.205, a decorrere dall’anno 2018 nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro annui da ripartire tra gli enti che si trovano nella condizione di scioglimento di cui all’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (T.U.O.E.L.). Come previsto dalla richiamata normativa, le risorse finanziarie assegnate devono essere destinate alla realizzazione e manutenzione di opere pubbliche.
Per l’anno 2021, il predetto fondo di 5 milioni di euro è stato ripartito con D.M. del 1° luglio 2021, pubblicato sul sito della Direzione Centrale della Finanza Locale nella sezione “I contenuti” – “I DECRETI”, a favore degli enti che alla data del citato provvedimento si trovavano nella condizione di cui al ripetuto articolo 143 del T.U.O.E.L.
Il riparto del fondo è stato effettuato nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 15 maggio 2018, registrato alla Corte dei Conti il 14 giugno 2018 – foglio 1 – reg. n.1495, che attribuisce priorità agli enti con popolazione residente fino a 15.000 abitanti.
Con decreto dirigenziale datato 5 luglio 2021 è stata disposta l’erogazione delle risorse finanziarie assegnate a ciascun ente.
Con l’occasione il Ministero raccomanda la celerità nell’utilizzo delle risorse stesse ed il rispetto delle disposizioni dell’articolo 158 del TUEL in materia di rendicontazione di contributi straordinari. Riguardo tale ultimo aspetto si ritiene che l’adempimento possa essere assolto inviando alla Direzione Centrale un apposito quadro economico sintetico dell’utilizzo del contributo ricevuto, opportunamente integrato da una breve nota descrittiva, in termini di efficienza ed efficacia, dell’intervento e/o degli interventi effettuati.
I comuni che hanno già beneficiato del contributo in esame nelle precedenti annualità e non hanno presentato il rendiconto sono invitati ad assolvere a detto adempimento con la massima sollecitudine.
La mancata presentazione del rendiconto, ai sensi dell’art. 158 del TUEL, comporta la restituzione del contributo straordinario assegnato.
Eventuali richieste di chiarimento possono essere inoltrate all’indirizzo mail pasqualelucio.franciosi@interno.it.

 

 

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Istanze di rateizzazione tributi locali esenti dall’imposta di bollo

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 465/2021, ha chiarito che le istanze di rateizzazione di avvisi accertamento aventi ad oggetto i tributi locali quali l’ICI, l’IMU, la TASI, la TARI e il Contributo di Soggiorno, nonché le entrate extra-tributarie, devono ritenersi esenti dall’imposta di bollo.  L’articolo 3, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, stabilisce che è dovuta l’imposta di bollo, fin dall’origine, nella misura di euro 16,00, per ogni foglio, per le «Istanze, petizioni, ricorsi (…) diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (…), tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili». In deroga alle predette disposizioni di carattere generale, nella tabella B annessa al richiamato d.P.R. n. 642 del 1972 sono disciplinate alcune ipotesi di atti e documenti esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo. Il disposto dell’articolo 5, comma 4 della tabella, annessa al d.P.R. n. 642 del 1972, esenta in modo assoluto, dall’imposta di bollo, tra l’altro, gli «Atti e copie relativi al procedimento anche esecutivo, per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extra tributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficienza, dei contributi e delle entrate extra tributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell’opera dei concessionari del servizio nazionale di riscossione».

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ANAC, Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici

L’ANAC, con deliberazione n. 468/2021, ha formalizzato le nuove linee guida in merito all’applicazione degli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27 d.lgs. n. 33/2013). Con tale provvedimento, l’Autorità intende dare nuove indicazioni di carattere generale per l’applicazione della disciplina della trasparenza agli atti di concessione di benefici economici comunque denominati che sostituiscono gli orientamenti ad oggi espressi nella delibera 59/2013.
L’ambito soggettivo di applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, alla luce delle modifiche apportate dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, è ora disciplinato dall’art. 2-bis del richiamato decreto n. 33/2013. Esso ricomprende, al comma 1, tra i destinatari delle citate disposizioni, tutte le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. Rientrano nell’ambito applicativo degli artt. 26 e 27 anche le società a partecipazione pubblica, le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato con bilancio superiore a cinquecentomila euro che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o gestione di servizi pubblici, tenuti ad applicare la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni “in quanto compatibile” e “limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea” (art. 2-bis, co. 3, d.lgs. 33/2013). L’obbligo di pubblicazione sussiste solo ove il totale dei contributi concessi a un medesimo beneficiario nel corso dell’anno solare sia superiore a mille euro. La pubblicazione si può effettuare, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. 33/2013, mediante collegamento ipertestuale ad altra sezione del sito in cui gli atti previsti sopra siano già eventualmente pubblicati. Inoltre, è superato l’orientamento ANAC nelle delibere 59 del 15 luglio 2013 e 618 del 26 giugno 2019 per definire l’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 26 comma 1 del d.lgs. 33/2013 secondo cui, nei casi in cui l’elemento prestazionale che costituisce l’oggetto della concessione di un vantaggio abbia un peso maggiore rispetto a minime forme di contributo della stessa, si tratta di prestazioni di servizi da non sottoporre a pubblicazione obbligatoria ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013. Alla mancata pubblicazione di quanto prevede l’art. 26 – sia nell’ipotesi di mancata pubblicazione degli atti di determinazione dei criteri (comma 1) che dei provvedimenti di concessione delle sovvenzioni, dei contributi e dei sussidi (comma 2) – si applica la norma generale in tema di responsabilità per violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 46, co. 1, del d.lgs. 33/2013. Ai sensi di tale norma, l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione costituisce elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale a cui applicare la sanzione di cui all’articolo 47, comma 1-bis (id est decurtazione dal 30 al 60 per cento dell’indennità di risultato), ed eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione, valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. Il responsabile non risponde dell’inadempimento se prova che esso è dipeso da causa a lui non imputabile.

Corte dei conti, presupposti minimi per il riconoscimento dell’indennità per specifiche progettualità

La Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 94/2021 – nel dare riscontro ad una richiesta di parere in merito “possibilità di riconoscere quale salario accessorio al personale dipendente non dirigente dell’Unione, in aggiunta alle voci indennitarie comprovabili ed entro i limiti previsti dal bilancio di previsione 2020/22, gli stanziamenti generalmente destinati a specifiche progettualità, allorché non siano stati tempestivamente adottati i presupposti documenti programmatori” – ribadisce che nell’ipotesi in cui il bilancio di previsione, il Peg e il Piano Performance non siano stati approvati dall’ente nell’esercizio di riferimento e, conseguentemente, non sia stato costituito il fondo risorse decentrate né sia stata perfezionata la contrattazione integrativa per il riparto del salario accessorio, deve ritenersi che vengano a mancare i presupposti minimi per il riconoscimento, al personale dell’ente, degli emolumenti, come tali di natura variabile, destinati a remunerare “specifiche progettualità” (rectius, i risultati gestionali conseguiti in relazione al grado di raggiungimento di obiettivi predeterminati). La Sezione rammenta che la giurisprudenza contabile ha avuto modo di precisare che il procedimento relativo alla corretta gestione del fondo risorse decentrate comprende tre fasi obbligatorie e consecutive che, solo se adempiute correttamente nell’esercizio di riferimento, consentono di impegnare e liquidare le risorse del fondo stesso:
• stanziamento nel bilancio di esercizio delle risorse per il trattamento accessorio per il personale; • costituzione, entro la prima parte dell’esercizio di riferimento, del fondo tramite il quale tali risorse, stabili e variabili, sono vincolate al trattamento accessorio e sono altresì quantificate nonché certificate dall’organo di revisione dell’ente;
• sottoscrizione, entro il medesimo periodo, del contratto decentrato annuale che rappresenta il titolo idoneo al perfezionamento dell’obbligazione dell’ente che, in base al principio della competenza finanziaria potenziata, è registrata all’atto della sottoscrizione del contratto e imputata contabilmente, nel fondo pluriennale vincolato, agli esercizi in cui la medesima obbligazione viene a scadenza o diviene esigibile.
Solo all’esito di tale procedimento, che deve concludersi non solo entro l’anno ma, auspicabilmente, nella prima parte dell’esercizio di riferimento, risulta erogabile il trattamento accessorio al personale dipendente. Le risorse destinate a specifiche progettualità sono risorse variabili assegnate in ragione dei risultati raggiunti nell’ambito del ciclo della performance.
Se la mancata realizzazione delle specifiche progettualità alle quali le risorse decentrate sono correlate impedisce l’erogazione di queste ultime, l’impossibilità di “riportare” sull’esercizio successivo risorse variabili sussiste a fortiori nel caso di mancata approvazione da parte dell’ente dei documenti di programmazione e di conseguente mancata costituzione del fondo per le risorse decentrate.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

La copertura dei servizi a domanda individuale negli enti deficitari in uno studio dell’Osservatorio

L’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali ha condotto uno studio sulle spese per l’erogazione dei servizi a domanda individuale e le modalità di copertura dei relativi costi nelle tre categorie di comuni sottoposti a controllo centrale sui costi o a misure di risanamento finanziario, ovvero gli enti strutturalmente deficitari, quelli assoggettati alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e quelli dissestati. L’indagine condotta rileva la caduta verticale del valore complessivo sia degli impegni di spesa che, in maniera ancor più marcata, degli accertamenti di entrata nel campione dei comuni in dissesto rispetto a quello degli enti deficitari. Gli enti in dissesto reagiscano alla durezza della procedura di risanamento che consegue alla deliberazione dello stato di dissesto quasi liberandosi di questa categoria di servizi, rinunciando a qualsiasi tentativo di salvaguardarne il preesistente livello attraverso l’aumento delle tariffe. Viceversa, il livello di impegni ed accertamenti tra comuni deficitari ed in riequilibrio non è eccessivamente distante, a dimostrazione degli effetti meno incisivi sul livello dei servizi a domanda individuale che il più diluito processo di risanamento del riequilibrio ha rispetto al dissesto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR -2) – Orientamenti finali

L’ARERA ha messo in consultazione gli orientamenti finali concernenti la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), avviato con la deliberazione 138/2021/R/RIF del 30 marzo 2021. Il documento illustra gli orientamenti finali dell’Autorità per la determinazione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti nonché per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, in conformità ai principi derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale ed in modo da mantenere un quadro generale di regole stabile e certo, che sia ritenuto efficace e credibile dai vari attori presenti nel comparto.  In particolare, si prospettano alcuni meccanismi specifici per la definizione di stimoli alla promozione dell’efficienza rivolti, per un verso, al contenimento degli oneri all’utenza finale e, per un altro, al riconoscimento di incentivi ai gestori commisurati alle performance gestionali e ambientali. Tra i primi, possono essere menzionati i seguenti: la definizione di un meccanismo perequativo che permetta un beneficio maggiore ai fruitori del servizio che siano attivi in contesti con soddisfacenti risultati in termini di livelli di raccolta differenziata e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo; l’introduzione di una regolazione di accesso agli impianti “minimi” che preveda un limite alla crescita annuale dei corrispettivi e la possibilità, per i soggetti competenti alla loro individuazione, di definire criteri di prossimità a beneficio delle comunità ricadenti in aree limitrofe). Tra i secondi si ricordano in particolare i seguenti: la determinazione di valori puntuali per la variabile alla base della quantificazione del fattore di sharing riguardante i sistemi collettivi di compliance e la valorizzazione del coefficiente di recupero della produttività anche in funzione dei risultati raggiunti in considerazione dei livelli di raccolta differenziata e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo; l’introduzione, nell’ambito del vincolo di crescita del ricavo relativo agli impianti di chiusura del ciclo “minimi” di un fattore che consideri le caratteristiche tecnologiche e ambientali, volto alla necessaria promozione di soluzioni sempre più innovative).I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all’Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l’apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell’Autorità o, in alternativa, all’indirizzo PEC istituzionale (protocollo@pec.arera.it), entro il 19 luglio 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Potenziamento servizi sociali, determinate le somme prenotate per l’attribuzione dei contributi

Come noto, la Legge 178/2020 (Legge di bilancio per il 2021) all’articolo 1, comma 797 e seguenti, ha introdotto un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale definito da un operatore ogni 5.000 abitanti e un ulteriore obiettivo di servizio definito da un operatore ogni 4.000 abitanti. In quest’ottica, ai fini di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, ha previsto l’erogazione di un contributo economico a favore degli Ambiti sociali territoriali (ATS) in ragione del numero di assistenti sociali impiegati in proporzione alla popolazione residente.
Il contributo è così determinato:
– 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall’Ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;
– 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.
Ai fini della concessione del contributo, entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ambito territoriale, anche per conto dei comuni appartenenti allo stesso, dovrà inviare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell’ambito e per ciascun comune, con riferimento all’anno precedente e alle previsioni per l’anno corrente:
a) il numero medio di assistenti sociali in servizio nell’anno precedente, assunti dai comuni che fanno parte dell’ambito ed eventualmente direttamente dall’ambito, facendo riferimento al personale a tempo indeterminato effettivamente impiegato nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione;
b) la suddivisione dell’impiego dei suddetti assistenti sociali di cui alla lettera a) per aree di attività.
Le modalità in base alle quali il contributo attribuito all’Ambito territoriale è da questo suddiviso assegnandolo ai Comuni che ne fanno parte ed eventualmente all’Ambito stesso sono state definite con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 febbraio 2021, n. 15.
Con Decreto Ministeriale n. 144 del 25 giugno 2021, in attesa di pubblicazione in G.U. sono state, invece, determinate le somme prenotate per l’anno 2021, per un totale di € 66.905.066, necessarie all’attribuzione dei contributi per gli assistenti sociali assunti a tempo indeterminato dagli ambiti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Esenzione prima rata IMU 2021 per turismo e spettacolo, definito il riparto delle risorse incrementali

È stato firmato il 24 giugno 2021 il Decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il «Riparto parziale in favore dei comuni dell’incremento di 79,1 milioni di euro, per l’anno 2021, del fondo di cui all’articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, disposto dall’articolo 1, comma 601, della legge 30 dicembre 2020, n.178». Il relativo avviso è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il decreto prevede il riparto in favore dei comuni di risorse, per l’ammontare complessivo di 63.095.959,05 euro, destinate per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall’abolizione, per l’anno 2021, della prima rata dell’imposta municipale propria relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’articolo 1, comma 743, della precitata legge 27 dicembre 2019, n.160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’articolo 1, comma 743, della legge n.160 del 2019, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Allegato A – Riparto per singolo Comune
Allegato B – Nota Metodologica

 

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